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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07924/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4422/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiMELCHIORRE GENNARO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e SANTAGATACAMILLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 4562/2024 depositata il 15/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La contribuente impugnò avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Igrado di Caserta un avviso d’accertamento esecutivo IMU per l’anno2017, notificato da [OSCURATO:SOCIETA] quale concessionaria dell’enteNumero registro generale 4422/2025Numero sezionale 290/2026locale, per mancato pagamento della quota di proprietà inerente aNumero di raccolta generale 7924/2026quattro unità immobiliari site nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (DCataE p)u b(bfliocalz.io ne 31/03/20262, part.lla 65 sub 2 e 4, particelle 5226 sub 1 e 2, categorie A/2, A/4e C/6).

Sostenne di non essere legittimata passivamente in quantomera comproprietaria a fronte del fatto che le altre comproprietarie,sorelle e madre della ricorrente, avevano stabilito in quegli immobilila propria abitazione principale e ne avevano, pertanto, il possessopieno.La Corte di I grado respinse il ricorso con sentenza n. 2200 del 3aprile 2023.Propose appello la contribuente e la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado di Napoli, nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA] e con la sentenzaindicata in epigrafe, respinse il gravame.

Secondo il giudiced’appello:- per taluni immobili (particelle 5227, sub 1 e 2, indicate nelprospetto di pag. 2 dell’avviso di accertamento nn. 11 e 12) non viera interesse al ricorso atteso che nell’avviso non risultavaaddebitato alcun importo;- per gli altri (fol. 2, particelle 65 sub 2 e 4, particelle 5226 sub 1 e2, categorie A/2, A/4 e C/6), era pacifica la comproprietà e, purconvenendo sulla lettera della legge (art. 13, comma 2, d.l. n.201/11 conv. in l. 214/2011 applicabile ratione temporis) secondocui il presupposto è nel possesso d’immobili, doveva confermarsi latesi del primo giudice in ordine alla “titolarità del compossesso” delleunità immobiliari a conferma della legittima liquidazione dell’IMU,dovendosi per contro ritenere irrilevanti i documenti anagraficiprodotti, potendosi scindere la detenzione di chi vi abita, come nelcaso di locazione o comodato, dal possesso del proprietario.Ricorre per cassazione la contribuente affidando le proprie censurea due motivi di ricorso.Resiste la concessionaria con controricorso.2 di 8Numero registro generale 4422/2025Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 7924/2026IL 23/6/2025 il consigliere delegato ha formulato proposta diData pubblicazione 31/03/2026definizione accelerata del procedimento ritenendo che il ricorso siainammissibile atteso che:- la formale denuncia di un vizio ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,evidenzia in fatto una censura sulla valutazione degli elementi daiquali emergerebbe la situazione di comproprietà degli immobili inoggetto, ciò che sarebbe precluso ex art. 360, comma 4, c.p.c.sussistendo una c.d. doppia conforme;- in tal caso, per evitare l’inammissibilità del ricorso, il ricorrenteavrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste alla base,rispettivamente, delle due decisioni di merito, dimostrando che lestesse sono diverse;- il ricorso non si confronta, inoltre, con le varie giustificazioni (c.d.rationes decidendi) sottese alla sentenza di primo grado e fatteproprie da quella qui impugnata, ove si dà atto dell’insussistenzadella materia del contendere per taluni immobili e della comproprietàquanto agli altri;- il gravame è pertanto una sollecitazione alla rivalutazione dellerisultanze istruttorie, preclusa nella fase di legittimità;- il ricorso è altresì inammissibile per carenza d’autosufficienza, nonessendo trascritto l’avviso di accertamento impugnato.Con atto depositato il 29/7/2025 la ricorrente ha formulato istanzadi decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., depositando poi il12/12/2025 una memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va innanzi tutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorsoformulata dalla controricorrente in relazione alla formulazione deimotivi ex art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.I motivi di ricorso, entrambi prospettanti il vizio di cui all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., indicano specificamente le norme che siassumono violate e implicitamente ma espressamente i capiimpugnati, non incorrendo pertanto nell’inammissibilità prospettata,3 di 8Numero registro generale 4422/2025Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 7924/2026al di là della loro ammissibilità sotto gli altri profili e fondatezza diData pubblicazione 31/03/2026cui infra.2.

Vanno poi esaminate le eccezioni prospettate dalla ricorrente nellamemoria ex art. 378 c.p.c.2.1 Deve innanzi tutto respingersi l’eccezione di “giudicato esterno”in relazione alla sentenza di CGT di primo grado di Caserta n.4582/2024 depositata il 06/11/2024 e munita di attestazione dipassaggio in giudicato del 23/09/2025, secondo la quale “lasussistenza di una comproprietà su un immobile non esclude che icomproprietari possono godere dell’esenzione IMU legataall’abitazione principale ….

La ricorrente ha dimostrato che la propriaabitazione è distinta da quella della sorella e utilizzatacompletamente come abitazione principale.”2.2 Devono a tal fine formularsi le seguenti considerazioni:- si tratta di sentenza relativa ad IMU 2018 (anno successivo aquello di cui all’avviso qui impugnato);- l’esenzione in discorso non risulta dedotta nel presente giudizioné risulta dalla stessa gravata sentenza;- si tratta di questione nuova che implica accertamenti in fatto,pertanto inammissibile nel giudizio di legittimità.

Il giudizio dicassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformitàdella decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi didiritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, maanche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indaginied accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, cometali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass., 5 luglio 2023,n. 19098; Cass., 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018,n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio2006, n. 2140; Cass., 7 agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno1999, n. 5809; Cass., 29 marzo 1996, n. 2905).2.3 Sussiste un ulteriore profilo d’inammissibilità nel fatto che lamemoria depositata da parte ricorrente può assolvere alla (sola)4 di 8Numero registro generale 4422/2025Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 7924/2026funzione di illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolteData pubblicazione 31/03/2026col ricorso, ovvero di confutare le tesi avversarie, ma non puòspecificare o integrare o ampliare il contenuto delle originarieargomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate osviluppate con il detto atto introduttivo e, tanto meno, dedurrenuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (v.

Cass.Sez.

U., 15 maggio 2006, n. 11097 cui adde, ex plurimis, Cass., 6luglio 2022, n. 21355; Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 28novembre 2018, n. 30760; Cass., 23 agosto 2011, n. 17603; Cass.,28 agosto 2007, n. 18195).3.

Si può pertanto passare a esaminare i due motivi di ricorso.3.1 Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n 201/2011 conv. in legge n.214/2011 e dell’art. 936 cod. civ. sotto il profilo dell’errore iniudicando ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e dell’art. 115c.p.c. sotto il profilo dell’errore in procedendo ex art. 360 pt. 3 cpc.Contesta in particolare l’affermazione del giudice d’appello in ordineal fatto che:- la stessa ricorrente riconoscerebbe di essere comproprietaria,assieme alla sorella e alla madre, degli immobili oggetto dicontroversia (fol. 2, part. 65 sub 2 e 4, particelle 5226 sub 1 e 2,categorie A/2, A/4 e C/6);- ciò risulterebbe anche dalle visure catastali prodotte.Rileva la ricorrente come gli atti di causa rimanderebbero a unasituazione contraria a detta conclusione annoverando tra i documentiprodotti un accertamento TARSU, ove è individuato, quale unicocespite unitario nella disponibilità della ricorrente, quello inriferimento alla particella sub 5227 sub 1 e sub 2 (già ritenutoestraneo al procedimento per carenza d’interesse vv supra).Richiama inoltre l’art. 936, comma 4, c.c. in tema d’accessione, chela rende non operativa ove le opere siano a conoscenza delproprietario che non si oppone al fatto che il “cespite abitativo” sia5 di 8Numero registro generale 4422/2025Numero sezionale 290/2026stato costruito dalla ricorrente e che la stessa ne sia possessore inNumero di raccolta generale 7924/2026via esclusiva.

Data pubblicazione 31/03/20263.2 Il motivo è inammissibile.3.3 Manca, infatti, d’autosufficienza ex art. 366, comma 1, nn. 4 e 6c.p.c. non comprendendosi a quale situazione d’accessione si facciariferimento né come ciò possa arrivare a inficiare le affermazionidella sentenza impugnata in merito alla situazione di comproprietàdelle particelle 5226 succitate, atteso che il richiamato accertamentoTARSU sarebbe riferito alle particelle sub 5227, per cui nessunaddebito fu formulato.

Nessun riferimento specifico vi è poi allevisure catastali che si vanno a contestare e ai documenti chesosterebbero la censura.4.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n 201/2011 conv. in legge n.214/2011 e dell’art. 540 cod. civ. sotto il profilo dell’errore iniudicando ai sensi dell’art. 360 pt. 3 cpc.

Sostiene che il dirittod’abitazione del coniuge superstite, nel caso specifico la madre dellaricorrente, onererebbe degli oneri IMU la sola beneficiaria, invitandopertanto questa Corte ad esercitare “il compito del controllo dilegittimità in termini di verifica della ragionevolezza del fatto”.4.1 Anche in questo caso e per analoghe ragioni, il motivo èinammissibile.4.2 Non si comprende innanzi tutto se la questione del dirittod’abitazione sia mai stata posta avanti al giudice di merito, essendopoi del tutto indeterminata la richiesta di un generico “controllo dilegittimità” o di un “sindacato sulla ragionevolezza” in un giudizio acritica vincolata quale quello demandato a questa Corte (vv.

SSUU,13/12/2022, n. 36481, Rv. 666375 – 01).4.3 Va in ogni caso richiamato il principio generale secondo cui, intema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la proprietà o altrodiritto reale sull'immobile, che rappresentano, ex art. 3 del d.lgs n.504 del 1992 il presupposto impositivo del tributo, possono essere6 di 8Numero registro generale 4422/2025Numero sezionale 290/2026provati dall'ente impositore anche in base alle annotazioni risultantiNumero di raccolta generale 7924/2026dai registri catastali, che, pur non costituendo prova deiD aptar peudbbelictatziio ne 31/03/2026diritti, in quanto preordinati a fini squisitamente fiscali, fanno sorgereuna presunzione "de facto" di veridicità delle loro risultanze, ponendoa carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Cass.,22 febbraio 2019, n. 5316; Cass., 24 maggio 2017, n. 13061; Cass.,15 giugno 2010, n. 14420).5.

Vanno pertanto condivise le affermazioni d’inammissibilitàprospettate nella proposta di definizione accelerata e adottata unapronuncia ai sensi dell’art. 380-bis ultimo comma c.p.c.,condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio eapplicando i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c. con le conseguentiliquidazioni come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità a favore della controricorrente che liquida in € 800,00 percompensi, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.Condanna la ricorrente a versare a parte controricorrente, ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e 96, comma 3, c.p.c., un importo pari a €800,00.Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e 96, comma 4, c.p.c., condanna laparte ricorrente al pagamento della somma di € 1.000,00 in favoredella Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.7 di 8Numero registro generale 4422/2025Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 7924/2026Così deciso in Roma, il 14/01/2026.Data pubblicazione 31/03/2026Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4422/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiMELCHIORRE GENNARO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e SANTAGATACAMILLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 4562/2024 depositata il 15/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La contribuente impugnò avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Igrado di Caserta un avviso d’accertamento esecutivo IMU per l’anno2017, notificato da [OSCURATO:SOCIETA] quale concessionaria dell’enteNumero registro generale 4422/2025Numero sezionale 290/2026locale, per mancato pagamento della quota di proprietà inerente aNumero di raccolta generale 7924/2026quattro unità immobiliari site nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (DCataE p)u b(bfliocalz.io ne 31/03/20262, part.lla 65 sub 2 e 4, particelle 5226 sub 1 e 2, categorie A/2, A/4e C/6). Sostenne di non essere legittimata passivamente in quantomera comproprietaria a fronte del fatto che le altre comproprietarie,sorelle e madre della ricorrente, avevano stabilito in quegli immobilila propria abitazione principale e ne avevano, pertanto, il possessopieno.La Corte di I grado respinse il ricorso con sentenza n. 2200 del 3aprile 2023.Propose appello la contribuente e la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado di Napoli, nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA] e con la sentenzaindicata in epigrafe, respinse il gravame. Secondo il giudiced’appello:- per taluni immobili (particelle 5227, sub 1 e 2, indicate nelprospetto di pag. 2 dell’avviso di accertamento nn. 11 e 12) non viera interesse al ricorso atteso che nell’avviso non risultavaaddebitato alcun importo;- per gli altri (fol. 2, particelle 65 sub 2 e 4, particelle 5226 sub 1 e2, categorie A/2, A/4 e C/6), era pacifica la comproprietà e, purconvenendo sulla lettera della legge (art. 13, comma 2, d.l. n.201/11 conv. in l. 214/2011 applicabile ratione temporis) secondocui il presupposto è nel possesso d’immobili, doveva confermarsi latesi del primo giudice in ordine alla “titolarità del compossesso” delleunità immobiliari a conferma della legittima liquidazione dell’IMU,dovendosi per contro ritenere irrilevanti i documenti anagraficiprodotti, potendosi scindere la detenzione di chi vi abita, come nelcaso di locazione o comodato, dal possesso del proprietario.Ricorre per cassazione la contribuente affidando le proprie censurea due motivi di ricorso.Resiste la concessionaria con controricorso.2 di 8Numero registro generale 4422/2025Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 7924/2026IL 23/6/2025 il consigliere delegato ha formulato proposta diData pubblicazione 31/03/2026definizione accelerata del procedimento ritenendo che il ricorso siainammissibile atteso che:- la formale denuncia di un vizio ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,evidenzia in fatto una censura sulla valutazione degli elementi daiquali emergerebbe la situazione di comproprietà degli immobili inoggetto, ciò che sarebbe precluso ex art. 360, comma 4, c.p.c.sussistendo una c.d. doppia conforme;- in tal caso, per evitare l’inammissibilità del ricorso, il ricorrenteavrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste alla base,rispettivamente, delle due decisioni di merito, dimostrando che lestesse sono diverse;- il ricorso non si confronta, inoltre, con le varie giustificazioni (c.d.rationes decidendi) sottese alla sentenza di primo grado e fatteproprie da quella qui impugnata, ove si dà atto dell’insussistenzadella materia del contendere per taluni immobili e della comproprietàquanto agli altri;- il gravame è pertanto una sollecitazione alla rivalutazione dellerisultanze istruttorie, preclusa nella fase di legittimità;- il ricorso è altresì inammissibile per carenza d’autosufficienza, nonessendo trascritto l’avviso di accertamento impugnato.Con atto depositato il 29/7/2025 la ricorrente ha formulato istanzadi decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., depositando poi il12/12/2025 una memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va innanzi tutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorsoformulata dalla controricorrente in relazione alla formulazione deimotivi ex art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.I motivi di ricorso, entrambi prospettanti il vizio di cui all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., indicano specificamente le norme che siassumono violate e implicitamente ma espressamente i capiimpugnati, non incorrendo pertanto nell’inammissibilità prospettata,3 di 8Numero registro generale 4422/2025Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 7924/2026al di là della loro ammissibilità sotto gli altri profili e fondatezza diData pubblicazione 31/03/2026cui infra.2. Vanno poi esaminate le eccezioni prospettate dalla ricorrente nellamemoria ex art. 378 c.p.c.2.1 Deve innanzi tutto respingersi l’eccezione di “giudicato esterno”in relazione alla sentenza di CGT di primo grado di Caserta n.4582/2024 depositata il 06/11/2024 e munita di attestazione dipassaggio in giudicato del 23/09/2025, secondo la quale “lasussistenza di una comproprietà su un immobile non esclude che icomproprietari possono godere dell’esenzione IMU legataall’abitazione principale …. La ricorrente ha dimostrato che la propriaabitazione è distinta da quella della sorella e utilizzatacompletamente come abitazione principale.”2.2 Devono a tal fine formularsi le seguenti considerazioni:- si tratta di sentenza relativa ad IMU 2018 (anno successivo aquello di cui all’avviso qui impugnato);- l’esenzione in discorso non risulta dedotta nel presente giudizioné risulta dalla stessa gravata sentenza;- si tratta di questione nuova che implica accertamenti in fatto,pertanto inammissibile nel giudizio di legittimità. Il giudizio dicassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformitàdella decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi didiritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, maanche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indaginied accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, cometali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass., 5 luglio 2023,n. 19098; Cass., 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018,n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio2006, n. 2140; Cass., 7 agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno1999, n. 5809; Cass., 29 marzo 1996, n. 2905).2.3 Sussiste un ulteriore profilo d’inammissibilità nel fatto che lamemoria depositata da parte ricorrente può assolvere alla (sola)4 di 8Numero registro generale 4422/2025Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 7924/2026funzione di illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolteData pubblicazione 31/03/2026col ricorso, ovvero di confutare le tesi avversarie, ma non puòspecificare o integrare o ampliare il contenuto delle originarieargomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate osviluppate con il detto atto introduttivo e, tanto meno, dedurrenuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (v. Cass.Sez. U., 15 maggio 2006, n. 11097 cui adde, ex plurimis, Cass., 6luglio 2022, n. 21355; Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 28novembre 2018, n. 30760; Cass., 23 agosto 2011, n. 17603; Cass.,28 agosto 2007, n. 18195).3. Si può pertanto passare a esaminare i due motivi di ricorso.3.1 Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n 201/2011 conv. in legge n.214/2011 e dell’art. 936 cod. civ. sotto il profilo dell’errore iniudicando ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e dell’art. 115c.p.c. sotto il profilo dell’errore in procedendo ex art. 360 pt. 3 cpc.Contesta in particolare l’affermazione del giudice d’appello in ordineal fatto che:- la stessa ricorrente riconoscerebbe di essere comproprietaria,assieme alla sorella e alla madre, degli immobili oggetto dicontroversia (fol. 2, part. 65 sub 2 e 4, particelle 5226 sub 1 e 2,categorie A/2, A/4 e C/6);- ciò risulterebbe anche dalle visure catastali prodotte.Rileva la ricorrente come gli atti di causa rimanderebbero a unasituazione contraria a detta conclusione annoverando tra i documentiprodotti un accertamento TARSU, ove è individuato, quale unicocespite unitario nella disponibilità della ricorrente, quello inriferimento alla particella sub 5227 sub 1 e sub 2 (già ritenutoestraneo al procedimento per carenza d’interesse vv supra).Richiama inoltre l’art. 936, comma 4, c.c. in tema d’accessione, chela rende non operativa ove le opere siano a conoscenza delproprietario che non si oppone al fatto che il “cespite abitativo” sia5 di 8Numero registro generale 4422/2025Numero sezionale 290/2026stato costruito dalla ricorrente e che la stessa ne sia possessore inNumero di raccolta generale 7924/2026via esclusiva. Data pubblicazione 31/03/20263.2 Il motivo è inammissibile.3.3 Manca, infatti, d’autosufficienza ex art. 366, comma 1, nn. 4 e 6c.p.c. non comprendendosi a quale situazione d’accessione si facciariferimento né come ciò possa arrivare a inficiare le affermazionidella sentenza impugnata in merito alla situazione di comproprietàdelle particelle 5226 succitate, atteso che il richiamato accertamentoTARSU sarebbe riferito alle particelle sub 5227, per cui nessunaddebito fu formulato. Nessun riferimento specifico vi è poi allevisure catastali che si vanno a contestare e ai documenti chesosterebbero la censura.4. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n 201/2011 conv. in legge n.214/2011 e dell’art. 540 cod. civ. sotto il profilo dell’errore iniudicando ai sensi dell’art. 360 pt. 3 cpc. Sostiene che il dirittod’abitazione del coniuge superstite, nel caso specifico la madre dellaricorrente, onererebbe degli oneri IMU la sola beneficiaria, invitandopertanto questa Corte ad esercitare “il compito del controllo dilegittimità in termini di verifica della ragionevolezza del fatto”.4.1 Anche in questo caso e per analoghe ragioni, il motivo èinammissibile.4.2 Non si comprende innanzi tutto se la questione del dirittod’abitazione sia mai stata posta avanti al giudice di merito, essendopoi del tutto indeterminata la richiesta di un generico “controllo dilegittimità” o di un “sindacato sulla ragionevolezza” in un giudizio acritica vincolata quale quello demandato a questa Corte (vv. SSUU,13/12/2022, n. 36481, Rv. 666375 – 01).4.3 Va in ogni caso richiamato il principio generale secondo cui, intema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la proprietà o altrodiritto reale sull'immobile, che rappresentano, ex art. 3 del d.lgs n.504 del 1992 il presupposto impositivo del tributo, possono essere6 di 8Numero registro generale 4422/2025Numero sezionale 290/2026provati dall'ente impositore anche in base alle annotazioni risultantiNumero di raccolta generale 7924/2026dai registri catastali, che, pur non costituendo prova deiD aptar peudbbelictatziio ne 31/03/2026diritti, in quanto preordinati a fini squisitamente fiscali, fanno sorgereuna presunzione "de facto" di veridicità delle loro risultanze, ponendoa carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Cass.,22 febbraio 2019, n. 5316; Cass., 24 maggio 2017, n. 13061; Cass.,15 giugno 2010, n. 14420).5. Vanno pertanto condivise le affermazioni d’inammissibilitàprospettate nella proposta di definizione accelerata e adottata unapronuncia ai sensi dell’art. 380-bis ultimo comma c.p.c.,condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio eapplicando i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c. con le conseguentiliquidazioni come da dispositivo. P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità a favore della controricorrente che liquida in € 800,00 percompensi, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.Condanna la ricorrente a versare a parte controricorrente, ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e 96, comma 3, c.p.c., un importo pari a €800,00.Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e 96, comma 4, c.p.c., condanna laparte ricorrente al pagamento della somma di € 1.000,00 in favoredella Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.7 di 8Numero registro generale 4422/2025Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 7924/2026Così deciso in Roma, il 14/01/2026.Data pubblicazione 31/03/2026Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO8 di 8