CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10480/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Calzaturificio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N3/2023, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 180/2025depositata il 31/01/2025, notificata in data 5 febbraio 2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. Il Tribunale di Fermo, con decreto pronunciato a seguito dellacamera di consiglio del 1° ottobre 2024, ha rigettato la richiesta dellaNumero registro generale 5579/2025Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 10480/2026Data pubblicazione 21/04/2026Liquidatela [OSCURATO:PERSONA] RS di [OSCURATO:PERSONA] di estensione dellaliquidazione a [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]) e a RENZI PAOLOe [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non provata la sussistenza di una società difatto tra i predetti.2. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza qui impugnata, ha -in accoglimento del reclamo della liquidatela giudiziale - dichiarato apertala liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed eredi di RenziDomenico in estensione della Liquidazione giudiziale dell’impresaindividuale Calzaturificio RS [OSCURATO:PERSONA]. Nella pronuncia è statapreliminarmente rigettata l’eccezione di tardività del reclamo per esserestato proposto oltre il termine dell’art. 50, comma 2, CCII, essendo statocomunicato il decreto impugnato tardivamente dalla cancelleria perimpossibilità dell’invio tramite il sistema ministeriale, come risultante dalladocumentazione prodotta.3. Nel merito, per quanto qui ancora rileva, il giudice del reclamo hapreso atto del decesso di [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto sussistente unasocietà di fatto in cui i soci hanno operato come soci occulti, per cui neiloro confronti non opera il limite per l’assoggettamento a liquidazionegiudiziale di cui all’art. 256, secondo comma, CCII. In relazione allo statusdi soci di fatto, la Corte di Appello ha escluso rilevanza alla circostanza chei reclamati fossero indicati quali collaboratori familiari, avendo prestatogaranzie personali a favore di quattro istituti di credito, concesso incomodato gratuito l’immobile in cui veniva esercitata l’attività di impresa,nonché pagato i debiti maturati dall’impresa individuale nei confronti degliistituti di credito; tali attività si collocano ben al di là – ha statuito ilgiudice del reclamo – del ruolo di collaboratori familiari, trattandosi dicondotte sistematiche di sostegno all’attività di impresa, avvenutadell’immobile aziendale a titolo gratuito, esentando l’impresa dalla relativaspesa.n. 5579/2025 R.G.Numero registro generale 5579/2025Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 10480/2026Data pubblicazione 21/04/20264. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la liquidatela giudizialecon patrocinio a spese dello Stato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto nella parte in cui la sentenza impugnata «ha stabilito chedeve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità delreclamo in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 50, comma 2,CCII». Osservano i ricorrenti che la Liquidatela non avrebbe fornito laprova della effettiva notifica del ricorso da parte della cancelleria deldecreto di rigetto, a seguito dello scioglimento della riserva assunta indata 25 luglio 2024. Deducono i ricorrenti che il decreto impugnato comeallegato «8113313s» è stato depositato in data 1° ottobre 2024 e che lostesso allegato «8113313s» è stato comunicato alle parti a mezzo PEC informato pdf, messaggio al quale avrebbe fatto seguito ulteriorecomunicazione della cancelleria in data 22 ottobre 2024, proveniente daaltro indirizzo, secondo cui sarebbe stato comunicato il medesimo decreto«mediante allegazione di file in formato “pdf” denominato “46-1-2023”».Deducono, pertanto, che il file tardivamente notificato alla Liquidatelasarebbe diverso da quello notificato originariamente e perverrebbe da unindirizzo diverso, dunque irrilevante ai fini della decorrenza del termine adimpugnare.2. Il motivo è inammissibile in quanto intende rivalutare unaccertamento in fatto operato dal giudice del reclamo, che ha ritenuto chela comunicazione del decreto alla Liquidatela giudiziale è intervenuta indata 22 ottobre 2024. La Corte di Appello ha, difatti, accertato che ildecreto di rigetto era stato notificato alla Liquidatela in ritardo per«impossibilità dell’invio direttamente dal sistema ministeriale e dalfascicolo” nel quale era stato emesso». La data indicata del «22.19.2024»n. 5579/2025 R.G.Numero registro generale 5579/2025Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 10480/2026Data pubblicazione 21/04/2026è un refuso, corretto dagli stessi ricorrenti nella data del 22 ottobre 2024(pagg. 2, 8 ric.), data alla quale la Corte di Appello accerta l’effettivaproposizione del reclamo. Parimenti, la sentenza impugnata ha accertatoche la notificazione del decreto non era avvenuta in precedenza stante«l’impossibilità dell’invio direttamente dal sistema ministeriale e dalfascicolo” nel quale era stato emesso». L’accertamento in fatto secondocui la ritardata notificazione del provvedimento impugnato è dipesa da unadisfunzione dell’applicativo non è censurabile in sede di legittimità.3. In ogni caso, il motivo difetta di specificità, circa la asseritadiversità del file notificato in data 22 ottobre 2024 rispetto al decretooriginario, nonché rispetto al contenuto della asserita preventiva notificaricevuta dalla Liquidatela.4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.10 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che iricorrenti avrebbero operato come soci occulti e, pertanto, nei loroconfronti non sarebbe operante la decadenza annuale perl’assoggettamento a liquidazione giudiziale. Deducono i ricorrenti di nonavere mai svolto attività imprenditoriale, ma di essere stati inquadraticome lavoratori dipendenti dell’impresa individuale, né avrebbero svoltofornitori, con conseguente difetto di prova dello svolgimento dell’attività incomune con l’imprenditore individuale. Deducono, inoltre, la necessariaesteriorizzazione del rapporto sociale idoneo a ingenerare un affidamentoincolpevole dei terzi circa l’esistenza di un vincolo societario, nonsussistente sulla base delle mere relazioni di natura familiare. Osservano,inoltre, i ricorrenti che l’avere prestato fideiussioni non comportal’esistenza di un vincolo come soci di fatto.5. Il motivo è infondato nella parte in cui si deduce (sia pure inrelazione al parametro normativo previsto per la disciplina abrogatan. 5579/2025 R.G.Numero registro generale 5579/2025Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 10480/2026Data pubblicazione 21/04/2026anziché in relazione all’art. 256, comma 2, CCII), il termine di decadenzaannuale ai fini dell’assoggettamento a procedura concorsuale liquidatoria,in quanto detto termine (applicabile anche alla liquidazione giudiziale)presuppone la cessazione dell'attività e cancellazione dal registro delleimprese. Negli stessi termini che per l’estensione del fallimento, taletermine non può trovare applicazione per quegli imprenditori che neppuresiano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto si tratta di beneficioriservato soltanto a coloro che abbiano assolto all’adempimento formaledell’iscrizione (Cass., n. 5520/2017; Cass., n. 6029/2021).6. Il secondo motivo è poi infondato nella parte in cui deducel’inesistenza della ‘società di fatto occulta’. La giurisprudenza di questaCorte ritiene l’esistenza della società di fatto non riconoscibile per i terzi(altrimenti detta «occulta») nei casi in cui si accerti che – a fronte dellaspendita del nome dell’attività economica in proprio da parte di unimprenditore individuale (già assoggettato a procedura concorsualeliquidatoria) – l’attività economica svolta da costui sia riferibile a unsoggetto collettivo (società di fatto o irregolare), distinto dall’imprenditoreindividuale (Cass., n. 36378/2023), nell’ambito della quale i soci che nonspendono il nome dell’attività ne condividono, tuttavia, il rischio, benchél’attività sia – ma solo apparentemente - svolta dal soggetto già dichiaratoinsolvente.7. Ciò che contraddistingue la società di fatto non riconoscibile è –secondo osservazione dello stesso ricorrente - l’accertata esistenza di un«fondo comune», ossia la «partecipazione di tutti i soci all'eserciziodell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regoledell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire unpatrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi(art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art.2270 e 2305 c.c.)», che attribuisce solidità alla decisione di condivisionedel rischio, a fronte del fatto che «le operazioni sono compiute da chin. 5579/2025 R.G.Numero registro generale 5579/2025Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 10480/2026Data pubblicazione 21/04/2026agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppocomplessivo dei soci) ma in nome proprio» (Cass., n. 14365/2021; conf.Cass., n. 204/2024; Cass., n. 6030/2021; Cass., n. 17925/2016; Cass., n.10107/2016).8. Si tratta di fenomeno economico «alternativo» (diversamente daquanto deducono i ricorrenti) rispetto a quello della società irregolareapparente (Cass., n. 14580/2011; Cass., n. 16829/2013; Cass., n.11342/2024), in cui rileva nei rapporti esterni «l’esteriorizzazione delvincolo sociale – ossia l’idoneità della condotta ad ingenerare all’esterno ilragionevole affidamento circa l’esistenza di una società» (Cass., n.24633/2021). Nel caso della società non riconoscibile diviene, invece,fondamentale accertare l’esistenza di attività gestorie da parte dei soggetticoinvolti nella iniziativa economica collettiva, ove le condotte di coloroche non spendono il nome di una società assumano di fatto un ruolorivelatore, per il carattere di sistematicità e concludenza delle attivitàcompiute, di un vero rapporto societario, tra le quali attività particolaresignificatività deve riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanziaricollegabili a una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa peril raggiungimento degli scopi sociali (Cass., n. 27541/2019; Cass., n.4385/2023).9. Nella specie, la sentenza impugnata ha proprio accertato che lecondotte di collaborazione dei ricorrenti con l’imprenditore (giàassoggettato a procedura concorsuale liquidatoria) sono statesufficientemente e inequivocamente indizianti di tutti gli elementi delrapporto societario, quali garanzie personali a favore di quattro istituti dicredito, concessione in comodato gratuito di un immobile in cui venivaesercitata l’attività di impresa, estinzione dei debiti bancari per intervenutipagamenti con mezzi propri, attività che denotano l’assunzione e lacondivisione dell’unico rischio di impresa e di messa a disposizione dimezzi (fondo comune) come l’apporto immobiliare, quale benen. 5579/2025 R.G.Numero registro generale 5579/2025Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 10480/2026Data pubblicazione 21/04/2026strumentale per lo svolgimento dell’attività di impresa. Con giudizio infatto qui immune da censure, la sentenza impugnata ha accertato che sitratta di attività che si collocano ben oltre l’affectio familiaris e il ruolo dimeri collaboratori familiari, assurgendo – in virtù della loro sistematicità –ad attività di sostegno all’attività di impresa e di assunzione del rischio diimpresa. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione deisuddetti principi.10. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. Le spese sono liquidate a favore dell’Erario, attesal’attestazione di carenza di fondi della Liquidazione giudiziale. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido tra loro alpagamento delle spese processuali in favore della [OSCURATO:PERSONA] e,per essa, in favore dell’Erario, che liquida in complessivi € 10.000,00, oltreaccessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentidell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/03/2026.Il PresidenteMassimo Ferron. 5579/2025 R.G.