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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 46465/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza emessa il 10 giugno 2021, confermava la decisione del Tribunale di Gorizia del 13 dicembre 2018, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, perché quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA]" sottraeva e/o occultava in parte, con lo scopo di procurare a sé o altri ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili della società fallita, segnatamente non consegnava al curatore fallimentare il libro soci, il libro inventario, il registro cespiti, il libro giornale e le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi ed I.V.A. ed inoltre teneva i libri e le altre scritture contabili di detta società in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al dolo del delitto di bancarotta documentale in contestazione.

Il motivo lamenta la carenza e contraddittorietà della sentenza impugnata quanto al dolo richiesto dalla norma incriminatrice, poiché la Corte di appello non avrebbe sciolto il dubbio su quale sia la condotta posta in essere - bancarotta documentale specifica o generica — e conseguentemente non avrebbe offerto correlata motivazione quanto al dolo rispettivamente specifico e generico richiesto.

4. Il secondo motivo deduce violazione di legge quanto all'art. 217 legge fall.

Il motivo censura la sentenza impugnata per non aver riqualificato la condotta in quella di bancarotta documentale semplice, non essendovi prova del dolo specifico richiesto per il delitto contestato in imputazione e tenendo conto del lungo lasso di tempo fra l'attività della società e la dichiarazione di fallimento.

5. Il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 219, comma 3, legge fall.

Il ricorrente lamenta la mancata riduzione di pena per la tenuità del danno provocato dalla condotta in contestazione.

6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 1 settembre 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso: quanto al primo motivo poiché in doppia conforme i Giudici di merito hanno ritenuto -senza alcuna manifesta illogicità -che sia l'occultamento parziale delle scrittura contabili, sia la irregolare tenuta di quelle esaminate dal curatore fossero sorrette dall'intenzione di impedire la ricostruzione degli affari della società fallita, nonché dal dolo specifico richiesto, il che implica la manifesta infondatezza anche del secondo motivo.

Il terzo motivo di ricorso risulta censura inedita e, quindi, inammissibile.

7. La difesa ha depositato memoria in data 20 settembre 2022 con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, replicando alle conclusioni del Procuratore Generale, rappresentando come la contestazione della bancarotta fraudolenta documentale specifica richieda il dolo specifico, non essendo sufficiente una generica coscienza e volontà di compimento della condotta illecita, ovvero impossibilità di ricostruzione del patrimonio societario, né potendo ricorrersi alla doppia conformità per sanare il vizio di motivazione.

Difettando l'accertamento del dolo specifico deriverebbe la sussistenza della sola ipotesi di bancarotta semplice documentale, prospettata con il secondo motivo.

8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo e il secondo motivo, strettamente connessi, vanno trattati unitariamente.

Le censure relative sostanzialmente alla contestazione contenuta nell'imputazione, vale a dire di bancarotta documentale specifica e generica e relative alla motivazione in tema di dolo correlato, sono manifestamente infondate per costante orientamento giurisprudenziale.

Nel caso in esame si vede in tema di cd. doppia conforme.

Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, avendo i giudici di appello esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata. (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615) Ne deriva che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Annbrosino, Rv. 209145).

E dunque, deve rilevarsi come per Maricchio sia stata ritenuta comprovata la condotta sia di occultamento di parte delle scritture contabili, avendo i giudici di merito ricostruito la consegna delle stesse da parte del commercialista all'imputato quale amministratore di diritto della società fallenda, scritture invece consegnate solo in parte alla curatela; sia anche l'irregolare tenuta delle scritture invece consegnate.

Le sentenze di merito, con giudizio non censurato in fatto, correttamente prospettano come sussistente nella sua oggettività la duplice condotta, dovendo evidenziare questa Corte come sia ben ammissibile la contestazione congiunta dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01).

Si rammenta, infatti, che, l'orientamento prevalente e preferibile assunto da questa Corte di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rileva come l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa — in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),

I. fall. — rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650).

Tanto premesso, sul tema oggetto di censura, relativo alla motivazione del diverso dolo previsto dalle due fattispecie incriminatrici, la Corte di appello, giudicando sul punto generiche le doglianze dell'imputato, rinvia alla sentenza di primo grado, condividendone la motivazione che in modo logico e congruo rende conto della prova del dolo specifico e di quello generico richiesto per le due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale.

Quanto al primo, richiesto per la bancarotta documentale cd. specifica, lo stesso è stato ritenuto comprovato per la circostanza che alla data dello sfratto, in conseguenza del quale sarebbe andata persa una parte delle scritture nel 2003, il debito maturato dalla società ammontava a 620.000 euro e lo stesso non era suscettibile di adempimento stante la cessazione della attività commerciale nel 2003, tanto più non risultava credibile che Maricchio - oggetto di giudizio in fatto non sindacabile, e per altro non sindacato, in questa sede di legittimità — non avesse conservato nella propria abitazione solo e soltanto la parte di documentazione idonea a ricostruire patrimonio e volume di affari della società.

Infatti la sentenza del Tribunale di Gorizia rilevava come la funzionalità della condotta di sottrazione a recare pregiudizio al ceto creditorio fosse da trarsi dalla circostanza che, proprio in ragione della mancanza delle scritture, certamente già esistenti e poi occultate, non era stato possibile ricostruire il patrimonio sociale o le attività dell'impresa, con la conseguenza che, a fronte di passivo superiore a 600.000,00 euro (cfr. pag. 4 relazione ex art. 33 L.F. cit.), era stata recuperata meno della metà dell'attivo.

Il Tribunale non giudicava credibile l'imputato — allorchè dichiarava che la mancata consegna di parte delle scritture fosse attribuibile all'improvviso sfratto dall'immobile e quindi alla perdita delle stesse - posto che, per converso, una parte della documentazione era stata conservata e quindi consegnata dal Maricchio, senza tuttavia che lo stesso spiegasse come mai non avesse ritenuto di conservare proprio quella parte di documentazione idonea a ricostruire il patrimonio o il volume d'affari della società.

D'altro canto, rileva il Tribunale, all'epoca dello sfratto o comunque alla data del 30 giugno 2003, la società aveva già maturato un ingente debito (come detto, circa 620.000 euro), peraltro nemmeno presuntivamente recuperabile, vista la cessazione di fatto della relativa attività commerciale dal maggio 2003.

E che Maricchio ebbe a ricevere tutte le scritture dal commercialista [OSCURATO:PERSONA], risulta proprio dalle dichiarazioni di quest'ultimo e della Lorenzini, impiegata delegata da Maricchio a ricevere le scritture il 5 settembre 2003 (cfr. fol. 3 della sentenza impugnata) La Corte di appello aggiunge che non sono emerse finalità ulteriori rispetto a quelle di pregiudicare l'interesse dei creditori.

La motivazione complessiva sulla sussistenza del dolo specifico risulta pertanto congrua e logica e immune da vizi, fondando sulla circostanza che a fronte del debito non sanabile l'occultamento o la distruzione, sicuramente preesistenti, e solo di alcune scritture, fosse operazione funzionale a recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione dei crediti vantati nei confronti della fallenda.

Quanto al dolo generico, richiesto per la bancarotta documentale cd. generica relativa alla documentazione consegnata alla curatela ma irregolarmente tenuta, la Corte territoriale rimarca come le scritture contabili, residuate alla descritta dispersione, non avessero consentito l'esatta ricostruzione del patrimonio e del volume di affari: rilevava anche la Corte territoriale come Maricchio fosse consapevole che la irregolare tenuta avrebbe impedito l'esatta ricostruzione del patrimonio, richiamando anche in questo caso la sentenza del Tribunale di Gorizia, che aveva correttamente escluso che l'affidamento della tenuta della contabilità al commercialista facesse venire meno la responsabilità dell'amministratore riguardo alla regolare tenuta delle scritture.

Ciò in linea con il principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01; massime conformi, N. 709 del 1999 Rv. 212147 - 01, N. 11931 del 2005 Rv. 231707 - 01, N. 2812 del 2014 Rv. 258947 - 01).

Pertanto la ritenuta consapevolezza e volontà, ritenute con motivazione adeguata, che l'irregolare tenuta delle scritture rendesse più difficoltosa la ricostruzione del patrimonio integra il quid pluris del dolo della bancarotta fraudolenta documentale rispetto a quella semplice, ex art. 217 legge fall., pure invocata dal ricorrente, in sintonia con l'orientamento consolidato che ritiene che la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguano in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo: ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., lo stesso può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile o più difficoltosa, e superabile solo con particolare diligenza, la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 - 01; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965), consapevolezza che i giudici di merito hanno ritenuto, congruamente e senza vizi logici, comprovata.

Pertanto, i motivi non sono fondati.

3. Il terzo motivo è inammissibile perché, come lo stesso ricorrente chiarisce e il Procuratore generale rileva, emerge dalla lettura della sentenza impugnata che il motivo non sia stato formulato con l'atto di appello, cosicchè è da ritenersi precluso.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima • • volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

W < Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Z cc o Ow L3 E spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza emessa il 10 giugno 2021, confermava la decisione del Tribunale di Gorizia del 13 dicembre 2018, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, perché quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA]" sottraeva e/o occultava in parte, con lo scopo di procurare a sé o altri ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili della società fallita, segnatamente non consegnava al curatore fallimentare il libro soci, il libro inventario, il registro cespiti, il libro giornale e le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi ed I.V.A. ed inoltre teneva i libri e le altre scritture contabili di detta società in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al dolo del delitto di bancarotta documentale in contestazione. Il motivo lamenta la carenza e contraddittorietà della sentenza impugnata quanto al dolo richiesto dalla norma incriminatrice, poiché la Corte di appello non avrebbe sciolto il dubbio su quale sia la condotta posta in essere - bancarotta documentale specifica o generica — e conseguentemente non avrebbe offerto correlata motivazione quanto al dolo rispettivamente specifico e generico richiesto. 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge quanto all'art. 217 legge fall. Il motivo censura la sentenza impugnata per non aver riqualificato la condotta in quella di bancarotta documentale semplice, non essendovi prova del dolo specifico richiesto per il delitto contestato in imputazione e tenendo conto del lungo lasso di tempo fra l'attività della società e la dichiarazione di fallimento. 5. Il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 219, comma 3, legge fall. Il ricorrente lamenta la mancata riduzione di pena per la tenuità del danno provocato dalla condotta in contestazione. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 1 settembre 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso: quanto al primo motivo poiché in doppia conforme i Giudici di merito hanno ritenuto -senza alcuna manifesta illogicità -che sia l'occultamento parziale delle scrittura contabili, sia la irregolare tenuta di quelle esaminate dal curatore fossero sorrette dall'intenzione di impedire la ricostruzione degli affari della società fallita, nonché dal dolo specifico richiesto, il che implica la manifesta infondatezza anche del secondo motivo. Il terzo motivo di ricorso risulta censura inedita e, quindi, inammissibile. 7. La difesa ha depositato memoria in data 20 settembre 2022 con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, replicando alle conclusioni del Procuratore Generale, rappresentando come la contestazione della bancarotta fraudolenta documentale specifica richieda il dolo specifico, non essendo sufficiente una generica coscienza e volontà di compimento della condotta illecita, ovvero impossibilità di ricostruzione del patrimonio societario, né potendo ricorrersi alla doppia conformità per sanare il vizio di motivazione. Difettando l'accertamento del dolo specifico deriverebbe la sussistenza della sola ipotesi di bancarotta semplice documentale, prospettata con il secondo motivo. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo, strettamente connessi, vanno trattati unitariamente. Le censure relative sostanzialmente alla contestazione contenuta nell'imputazione, vale a dire di bancarotta documentale specifica e generica e relative alla motivazione in tema di dolo correlato, sono manifestamente infondate per costante orientamento giurisprudenziale. Nel caso in esame si vede in tema di cd. doppia conforme. Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, avendo i giudici di appello esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata. (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615) Ne deriva che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Annbrosino, Rv. 209145). E dunque, deve rilevarsi come per Maricchio sia stata ritenuta comprovata la condotta sia di occultamento di parte delle scritture contabili, avendo i giudici di merito ricostruito la consegna delle stesse da parte del commercialista all'imputato quale amministratore di diritto della società fallenda, scritture invece consegnate solo in parte alla curatela; sia anche l'irregolare tenuta delle scritture invece consegnate. Le sentenze di merito, con giudizio non censurato in fatto, correttamente prospettano come sussistente nella sua oggettività la duplice condotta, dovendo evidenziare questa Corte come sia ben ammissibile la contestazione congiunta dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01). Si rammenta, infatti, che, l'orientamento prevalente e preferibile assunto da questa Corte di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rileva come l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa — in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. — rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). Tanto premesso, sul tema oggetto di censura, relativo alla motivazione del diverso dolo previsto dalle due fattispecie incriminatrici, la Corte di appello, giudicando sul punto generiche le doglianze dell'imputato, rinvia alla sentenza di primo grado, condividendone la motivazione che in modo logico e congruo rende conto della prova del dolo specifico e di quello generico richiesto per le due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. Quanto al primo, richiesto per la bancarotta documentale cd. specifica, lo stesso è stato ritenuto comprovato per la circostanza che alla data dello sfratto, in conseguenza del quale sarebbe andata persa una parte delle scritture nel 2003, il debito maturato dalla società ammontava a 620.000 euro e lo stesso non era suscettibile di adempimento stante la cessazione della attività commerciale nel 2003, tanto più non risultava credibile che Maricchio - oggetto di giudizio in fatto non sindacabile, e per altro non sindacato, in questa sede di legittimità — non avesse conservato nella propria abitazione solo e soltanto la parte di documentazione idonea a ricostruire patrimonio e volume di affari della società. Infatti la sentenza del Tribunale di Gorizia rilevava come la funzionalità della condotta di sottrazione a recare pregiudizio al ceto creditorio fosse da trarsi dalla circostanza che, proprio in ragione della mancanza delle scritture, certamente già esistenti e poi occultate, non era stato possibile ricostruire il patrimonio sociale o le attività dell'impresa, con la conseguenza che, a fronte di passivo superiore a 600.000,00 euro (cfr. pag. 4 relazione ex art. 33 L.F. cit.), era stata recuperata meno della metà dell'attivo. Il Tribunale non giudicava credibile l'imputato — allorchè dichiarava che la mancata consegna di parte delle scritture fosse attribuibile all'improvviso sfratto dall'immobile e quindi alla perdita delle stesse - posto che, per converso, una parte della documentazione era stata conservata e quindi consegnata dal Maricchio, senza tuttavia che lo stesso spiegasse come mai non avesse ritenuto di conservare proprio quella parte di documentazione idonea a ricostruire il patrimonio o il volume d'affari della società. D'altro canto, rileva il Tribunale, all'epoca dello sfratto o comunque alla data del 30 giugno 2003, la società aveva già maturato un ingente debito (come detto, circa 620.000 euro), peraltro nemmeno presuntivamente recuperabile, vista la cessazione di fatto della relativa attività commerciale dal maggio 2003. E che Maricchio ebbe a ricevere tutte le scritture dal commercialista [OSCURATO:PERSONA], risulta proprio dalle dichiarazioni di quest'ultimo e della Lorenzini, impiegata delegata da Maricchio a ricevere le scritture il 5 settembre 2003 (cfr. fol. 3 della sentenza impugnata) La Corte di appello aggiunge che non sono emerse finalità ulteriori rispetto a quelle di pregiudicare l'interesse dei creditori. La motivazione complessiva sulla sussistenza del dolo specifico risulta pertanto congrua e logica e immune da vizi, fondando sulla circostanza che a fronte del debito non sanabile l'occultamento o la distruzione, sicuramente preesistenti, e solo di alcune scritture, fosse operazione funzionale a recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione dei crediti vantati nei confronti della fallenda. Quanto al dolo generico, richiesto per la bancarotta documentale cd. generica relativa alla documentazione consegnata alla curatela ma irregolarmente tenuta, la Corte territoriale rimarca come le scritture contabili, residuate alla descritta dispersione, non avessero consentito l'esatta ricostruzione del patrimonio e del volume di affari: rilevava anche la Corte territoriale come Maricchio fosse consapevole che la irregolare tenuta avrebbe impedito l'esatta ricostruzione del patrimonio, richiamando anche in questo caso la sentenza del Tribunale di Gorizia, che aveva correttamente escluso che l'affidamento della tenuta della contabilità al commercialista facesse venire meno la responsabilità dell'amministratore riguardo alla regolare tenuta delle scritture. Ciò in linea con il principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01; massime conformi, N. 709 del 1999 Rv. 212147 - 01, N. 11931 del 2005 Rv. 231707 - 01, N. 2812 del 2014 Rv. 258947 - 01). Pertanto la ritenuta consapevolezza e volontà, ritenute con motivazione adeguata, che l'irregolare tenuta delle scritture rendesse più difficoltosa la ricostruzione del patrimonio integra il quid pluris del dolo della bancarotta fraudolenta documentale rispetto a quella semplice, ex art. 217 legge fall., pure invocata dal ricorrente, in sintonia con l'orientamento consolidato che ritiene che la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguano in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo: ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., lo stesso può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile o più difficoltosa, e superabile solo con particolare diligenza, la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 - 01; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965), consapevolezza che i giudici di merito hanno ritenuto, congruamente e senza vizi logici, comprovata. Pertanto, i motivi non sono fondati. 3. Il terzo motivo è inammissibile perché, come lo stesso ricorrente chiarisce e il Procuratore generale rileva, emerge dalla lettura della sentenza impugnata che il motivo non sia stato formulato con l'atto di appello, cosicchè è da ritenersi precluso. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima • • volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. W < Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Z cc o Ow L3 E spese proc
Sentenza Cassazione n. 46465/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris