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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 02450/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26812/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, e Agenzia Entrate Riscossione in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.3770/2021 depositata il 03/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 26812/2021 Numero sezionale 212/2026 Numero di raccolta generale 2450/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28/01/2026. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26812/2021 Numero sezionale 212/2026 Numero di raccolta generale 2450/2026 Data pubblicazione 05/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26812/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, e Agenzia Entrate Riscossione in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.3770/2021 depositata il 03/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 26812/2021 Numero sezionale 212/2026 Numero di raccolta generale 2450/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/01/2026. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26812/2021 Numero sezionale 212/2026 Numero di raccolta generale 2450/2026 Data pubblicazione 05/02/2026
Decreto Cassazione n. 02450/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris