CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22120/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con ordinanza del 17/6/2022, riget- tava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 20/3/2014 in regime di custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, 80 co. 1 lett. g) DPR 309/90 e 368 cod. pen. Il ricorrente veniva scarcerato con ordinanza del Tribunale del Riesame di Caltanissetta, che annullava l'ordinanza impositiva della misura in data 20/3/2014 e successivamente assolto per talune delle ipotesi di reato contestategli per l'in- sussistenza del fatto e per altre per non averlo commesso con sentenza del GUP del Tribunale di Enna emessa in data 9/12/2019. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'Arena, deducendo, quale unico motivo, di se- guito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. vizio di motivazione in relazione alla valutazione compiuta dalla corte di appello della propria condotta. Il ricorrente ritiene che il giudice della riparazione non riesca a trarre degli argomenti tali da evidenziare una condotta dolosa o colposa che possa definirsi causa del provvedimento restrittivo, avendo l'indagato fornito fin dal primo mo- mento una versione difensiva pienamente riconosciuta nella sentenza di assolu- zione. Si evidenzia che il quadro indiziario a carico dell'Arena era costituito da riprese video, esiti di intercettazioni telefoniche e dalle accuse formulate dalla fidanzata. E si sostiene che da nessuno di tali elementi appaia possibile determinare un ruolo dell'indagato diverso da quello di mero consumatore. Anche in relazione alle accuse mosse dalla fidanzata, le intercettazioni non consentirebbero di attribuire alcuna certezza allo svolgersi degli accadimenti. Si definisce illogica la motivazione del provvedimento impugnato laddove rin- viene profili di eccessiva spregiudicatezza nelle conversazioni con la fidanzata sol- tanto perché vengono raccontati episodi di spaccio privi di qualsiasi riscontro pro- batorio. Secondo il parere della Difesa non appare alcuna condotta che possa avere ingenerato minimamente l'apparenza di indizi di reità. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono del tutto generici ed aspecifici e privi di un reale confronto critico con l'ordinanza impugnata. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per negare il chiesto indennizzo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte nissena valutato il comportamento colposo dell'odierno ricorrente ed essendo pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Non sussistono i vizi di legittimità lamentati, in quanto il giudice della ripa- razione offre una congrua motivazione, priva di aporie logiche, in ordine ai motivi del rigetto, facendo buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione costi- tuisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'inte- ressato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, co. 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'as- senza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'e- qua riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art.43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme di- sciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cau- telare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che suc- cessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Sempre il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta col- pevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di so- stanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 3. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come, esaminando la condotta del richiedente, con valutazione "ex ante", la stessa sia risultata il presupposto che ha ingenerato, ancorché in pre- senza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabi- lità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. Ricorda il giudice della riparazione come dalla lettura degli atti, e dalle stesse dichiarazioni rese dall'Arena, soggetto abitualmente dedito al consumo di stupe- facenti, in sede di interrogatorio, emerge una condotta caratterizzata da profili di eccessiva spregiudicatezza, ove si consideri, in particolare, che il medesimo nel corso delle conversazioni con la sua fidanzata, [OSCURATO:PERSONA], ammetteva so- stanzialmente il suo coinvolgimento in episodi di spaccio. E anche la circostanza che lo stesso, nel corso di una conversazione con la medesima Severino, abbia sostenuto con enfasi che, per contrastare le accuse della stessa, si era procurato (di certo non in buona fede) "sette testimoni" logi- camente è stata/ritenutctdal giudice della riparazione integrare una condotta si- nergica rispetto alla misura cautelare coercitiva, non risultando, peraltro, alcun elemento da cui ritenere che la stessa Severino possa avere parlato nella consa- pevolezza di essere ascoltata dalle forze dell'ordine e dunque per spirito di "con- flittualità" o per ritorsione nei confronti dell'Arena. A prescindere dunque dall'esito assolutorio della vicenda penale, nella valuta- zione complessiva dell'istanza di ingiusta detenzione in esame, la condotta posta in essere dall'odierno istante è stata motivatamente ritenuto, avere concorso a dare causa alla misura restrittiva a suo carico. E questo accurato e coerente im- pianto motivazionale non viene, dunque, attinto dalle generiche critiche mosse. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della