CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 32689/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16591-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1357/2018 del Tribunale di Agrigento, depositata il 09/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Agrigento con la quale è stato rigettato l'appello dalla stessa proposto avverso il provvedimento del Giudice di pace (che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto ex art. 204 C.d.S., per tardività dello stesso ) ed è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio di alternatività tra il ricorso al Prefetto e quello all'autorità giudiziaria; -la cassazione della sentenza impugnata è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo; -non ha svolto attività difensiva l'intimato Ufficio territoriale del Governo di Agrigento; considerato che: -con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 203 e 204 C.d.S. nonché del combinato disposto dell'articolo 205 C.d.S. e dell'art. 6 d.lgs. 150/2011; -secondo la società ricorrente, nel caso di specie non poteva essere fondatamente invocata la violazione del principio di alternatività fra ricorso amministrativo e giurisdizionale perché l'opposizione non era stata proposta avverso il verbale di accertamento e contestazione della violazione dell'art.23, comma 1, 4, 11 e 13bis del C.d.S. - per avere installato un impianto pubblicitario tramite due pilastri di ferro, privo della prescritta autorizzazione - bensì nei confronti della ordinanza- ingiunzione emessa dal Prefetto all'esito del ricorso Ric. 2019 n. 16591 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -2- amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione del verbale di accertamento ai sensi dell'art. 203 C.d.S. ; -il Prefetto aveva respinto il ricorso amministrativo proposto avverso il verbale di contestazione ed aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione n.6735 del 4 ottobre 2016 con cui aveva condannato l'opponente al pagamento di una sanzione ed aveva altresì ordinato la rimozione del pannello pubblicitario; -tale ordinanza-ingiunzione è stata legittimamente oggetto di opposizione al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 205 C.d.S. ed ora dall'art. 6 d.lgs. 150/2011 ; -il principio di alternatività invocato dal tribunale nella sentenza impugnata ai sensi dell'art. 204 secondo il quale in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione ai sensi dell'art. 203 C.d.S. si pone in alternativa con l'opposizione innanzi al Pretore, ora Giudice di pace (secondo l'interpretazione adeguatrice di cui alla sent. della Corte Cost. n. 255 del 1994) ai sensi dell'art. 205 C.d.S., vale per il verbale di accertamento che può essere oggetto di ricorso al Prefetto ovvero di opposizione immediata ai sensi dell'art. 7 d.lgs.150/2011; -non è precluso invece che una volta esperito il ricorso amministrativo al Prefetto l'interessato possa proporre l'opposizione al Giudice di pace avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'autorità amministrativa con legittimazione passiva dello stesso Prefetto in luogo di quella dell'autorità amministrativa cui appartengono gli agenti accertatori (cfr. Cass. 2961/23016; 22885/2018); Ric. 2019 n. 16591 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -3- - deve quindi accogliersi il ricorso avverso l'illegittima pronuncia di inammissibilità dell'opposizione all'ordinanza- ingiunzione, con rinvio al Tribunale di Agrigento perchè esamini l'appello alla luce del sopra richiamato principio e provveda altresì alle spese del gudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Agrigento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 ,