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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 13111/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello in epigrafe indicata.

L'esponente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. eccessività della pena irrogata, erronea qualificazione giuridica del fatto.

I rilievi difensivi sono del tutto assertivi e privi di argomentazioni a sostegno.

Come è noto, il ricorso è inammissibile quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (ex multis Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello in epigrafe indicata. L'esponente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. eccessività della pena irrogata, erronea qualificazione giuridica del fatto. I rilievi difensivi sono del tutto assertivi e privi di argomentazioni a sostegno. Come è noto, il ricorso è inammissibile quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (ex multis Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13111/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris