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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31794/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 del TRIBUNALE DI BARIvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che venga applicata una pena sostitutiva alla reclusione ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bari applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato ascritto (art. 648 cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore deducendo un unico articolato motivo di ricorso vizio della motivazione per: - mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - della previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - della possibile applicazione delle pene sostitutive ex art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2022.

3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'impugnabilità della pronuncia è limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti.

Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione tra l'altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182-01).

Allo stesso modo appare manifestamente infondata la censura relativa alla disciplina di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2022, meramente evocata dal ricorrente e non motivata, con evidente genericità ed aspecificità del motivo, anche attesa la possibilità di poter eventualmente ricorrere in presenza dei requisiti legittimanti al giudice dell'esecuzione.

4. Il motivo proposto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., tra l'altro articolato in modo del tutto generico ed aspecifico, valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.

Ma è l'intero ricorso ad esporsi ad una considerazione di assoluta inammissibilità anche solo richiamando le conclusioni finali proposte quanto alla applicazione delle sanzioni sostitutive ex art. 20 cod. pen., così come richiesto dalla difesa del ricorrente.

Anche in questo caso il ricorso è presentato con motivo manifestamente infondato che non tiene conto della disciplina transitoria (art. 95) sul tema, in relazione al d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente possibilità di rivolgersi a tal fine al giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 del TRIBUNALE DI BARIvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che venga applicata una pena sostitutiva alla reclusione ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato ascritto (art. 648 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore deducendo un unico articolato motivo di ricorso vizio della motivazione per: - mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - della previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - della possibile applicazione delle pene sostitutive ex art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2022. 3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'impugnabilità della pronuncia è limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti. Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione tra l'altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182-01). Allo stesso modo appare manifestamente infondata la censura relativa alla disciplina di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2022, meramente evocata dal ricorrente e non motivata, con evidente genericità ed aspecificità del motivo, anche attesa la possibilità di poter eventualmente ricorrere in presenza dei requisiti legittimanti al giudice dell'esecuzione. 4. Il motivo proposto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., tra l'altro articolato in modo del tutto generico ed aspecifico, valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte. Ma è l'intero ricorso ad esporsi ad una considerazione di assoluta inammissibilità anche solo richiamando le conclusioni finali proposte quanto alla applicazione delle sanzioni sostitutive ex art. 20 cod. pen., così come richiesto dalla difesa del ricorrente. Anche in questo caso il ricorso è presentato con motivo manifestamente infondato che non tiene conto della disciplina transitoria (art. 95) sul tema, in relazione al d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente possibilità di rivolgersi a tal fine al giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle a
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