CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], concessa l'attenuante di cui all'art. 62 numero 4 c.p., equivalente alla contestata aggravante rideterminava la pena in mesi cinque di reclusione ed euro 140 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata, in relazione al reato di tentato furto aggravato di una felpa presso l'esercizio commerciale Cisalfa; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla mancata delle circostanze attenuanti generiche; - ritenuto che il motivo di ricorso proposto appare privo di specificità, laddove non si confronta compiutamente con la valutazione della Corte territoriale che, ai fini del diniego delle circostanze ex art. 62 bis c.p., ha messo in risalto l'assenza di ragioni attenuanti il disvalore del fatto sotto il profilo soggettivo ed i numerosi precedenti penali dell'imputato, anche specifici, espressivi di pericolosità sociale, sicché la condotta ccllaborativa dell'imputato, consistente nell'avere mostrato agli operanti dove aveva abbandonato la placca antitaccheggio, non giustificava la concessione di dette attenuanti; -che tale valutazione, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, fa corretta applicazione dei principi, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012); inoltre, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione; -considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore n Il Presidente R \ ezzullo Stefar -13E.[OSCURATO:PERSONA] Gt,