CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34060/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna alla pena di mesi 6 di arresto di reclusione, per il reato di cui all'art. 10 co. 2 d.l. 48/2017, per aver violato il divieto di accedere alle aree indicate nel provvedimento emesso dal Questore e aver esercitato nelle stesse aree l'attività di parcheggiatore non autorizzato. Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo, lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, contestando di aver effettivamente l'attività di parcheggiatore abusivo. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio concernente la pluralità di violazioni contestate. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato l'assoluta univocità del quadro probatorio, rilevando che il ricorrente, a pochi giorni dalla notifica del provvedimento di divieto emesso dal Questore, era stato rinvenuto proprio nelle aree alle quali gli era precluso l'accesso. È, pertanto, irrilevante stabilire se l'imputato vi si trovasse per lo svolgimento dell'attività di parcheggiatore abusivo o meno, posto che la responsabilità è direttamente correlata alla violazione del divieto di accesso nelle aree interdette imposto dal Questore. In ordine al secondo motivo, si osserva che il giudice a quo, con motivazione congrua e esente da vizi logico-giuridici, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, ha tenuto in considerazione i precedenti penali amministrativi che la ravvicinata reiterazione delle condotte illecite. L'imputato, infatti, sanzionato in data 17 luglio 2020 per l'attività illecitamente esercitata, aveva successivamente violato il provvedimento del Questore di Catania, sempre nelle medesime aree, esercitando una sorta di controllo del territorio, quasi che il tratto stradale interessato fosse considerato dall'imputato di proprio esclusivo appannaggio. Quanto all'ultimo motivo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso di specie, si osserva che il giudice a quo ha valorizzato le plurime violazioni accertate a carico dell'imputato nell'arco di un biennio, dalle quali emerge una significativa reiterazione delle condotte illecite e una spiccata propensione a porle in essere, sorretta da un ben definito intento 1doloso. Tali elementi, per la loro gravità e persistenza, risultano incompatibili con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M