CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13936/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, con cui si contesta la mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen., risulta reiterativo di profili di censura già svolti con l'atto di appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 5-7, ove si è correttamente sottolineata la natura non transitoria dell'occupazione, non censurata di fatto neppure nel ricorso); che alle medesime conclusioni è possibile pervenire con riguardo al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. p. 7, ove facendo corretta applicazione del disposto normativo, si è esclusa l'operatività della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto richiesta dalla ricorrente per l'abitualità del suo comportamento criminoso, a fronte di due precedenti penali per il medesimo reato); che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché dall'inammissibilità del ricorso consegue la sua inidoneità a introdurre il giudizio di impugnazione, instaurando un valido rapporto processuale, e resta preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., quali la prescrizione del reato maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, D.L., Rv. 217266; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,