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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37683/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Campobasso ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 595, cod. pen., perché, comunicando con più persone, aveva offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi. (/)

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta offensività della condotta.

2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen, evidenziando l'insussistenza della pluralità di destinatari della comunicazione offensiva.

3. Il 13 settembre 2021 il difensore ha comunicato l'intervenuto decesso dell'imputato.

4. Va rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data 19 marzo 2021 come risulta dal certificato di morte rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bojano il 21 luglio 2021, su istanza di parte, e il 16 settembre 2021, a seguito di richiesta di questo ufficio.

5. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] a estensore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]) ,- l DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Campobasso ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 595, cod. pen., perché, comunicando con più persone, aveva offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi. (/) 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta offensività della condotta. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen, evidenziando l'insussistenza della pluralità di destinatari della comunicazione offensiva. 3. Il 13 settembre 2021 il difensore ha comunicato l'intervenuto decesso dell'imputato. 4. Va rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data 19 marzo 2021 come risulta dal certificato di morte rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bojano il 21 luglio 2021, su istanza di parte, e il 16 settembre 2021, a seguito di richiesta di questo ufficio. 5. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] a estensore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]) ,- l DEPOS
Sentenza Cassazione n. 37683/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris