CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 44705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Bari del 14.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 14.26.4.2022 il Tribunale di Bari ha accolto l'appello proposto dal PM contro il provvedimento con il quale il GIP aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; in accoglimento dell'appello, il Tribunale ha infatti disposto nei confronti dello Scalzo la misura della custodia cautelare in carcere mandando per la esecuzione previa verifica della definitività del provvedimento ai sensi dell'art. 310 comma 3 cod. proc. pen.; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il quale deduce vizio di motivazione per manifesta illogicità, mancanza e contraddittorietà; segnala, infatti, che la identificazione del rapinatore era avvenuta attraverso il confronto tra le foto segnaletiche ed i "frames" estrapolati dal sistema di videosorveglianza che avrebbero permesso di individuare un tatuaggio sulla mano del rapinatore simile al suo, ovvero un particolare che il GIP aveva definito "di contorno"; lamenta inoltre un difetto di motivazione circa il ricorrere di esigenze cautelari tali da imporre la adozione di una misura personale in mancanza di elementi idonei a denunciare un concreto pericolo di reiterazione. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA]: l'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere in ogni caso sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8.914, Aiello); si è inoltre più volte chiarito che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54.681, Zahir). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci