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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 35290/2022

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9c ORDINANZA sul ricorso 12961/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 67 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Mellini 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 125/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 12/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. - poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. - conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], società con sede in Irlanda, perché fosse accertato un proprio credito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza a una fideiussione da lui rilasciata all'attrice per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e fosse quindi condannato a pagarle due milioni di euro o, in subordine, un milione, e altresì perché fossero dichiarati inefficaci ex articolo 2901 c.c. due atti qualificati gratuiti: una cambiale ipotecaria rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] a Kroneland e una successiva ipoteca volontaria costituita dal [OSCURATO:PERSONA] a favore di Kroneland, iscritta su beni immobiliari del [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva tempestivamente soltanto il [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva e tra l'altro adduceva che la cambiale era stata rilasciata a fronte di un'apertura di credito concessa da Kroneland dell'importo di due milioni di euro stabilita con contratto del 2 novembre 2009.

Kroneland si costituiva alla scadenza del secondo termine previsto dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c., resistendo e sostenendo l'onerosità della sua operazione con il [OSCURATO:PERSONA] a fronte di un contratto di finanziamento.

Il tribunale, con sentenza 585/2015, accoglieva le domande attoree: accertato il credito della banca nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] come derivante dalla fideiussione, condannava quest'ultimo a corrispondere i due milioni di euro oltre interessi, e dichiarava inefficaci nei confronti dell'attrice gli atti di rilascio di cambiale ipotecaria e di iscrizione di ipoteca volontaria. ., [OSCURATO:PERSONA] presentava appello, cui resisteva la banca, restando contumace Kroneland; la Corte d'appello di Cagliari lo rigettava con sentenza del 12 febbraio 2019. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, articolato in sei motivi, da cui si è difeso con controricorso - illustrato anche con memoria - [OSCURATO:SOCIETA].

Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2901, secondo comma, c.c. ("Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al credito garantito").

Il giudice d'appello, come il primo giudice, nega la contestualità e quindi la natura onerosa degli atti di garanzia del 9 novembre 2009 (cambiale ipotecaria rilasciata alla società irlandese e ipoteca volontaria a favore di quest'ultima) compiuti dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto al contratto di prestito (che il giudice d'appello definisce "Ioan agreement") stipulato il 10 novembre 2009 tra il [OSCURATO:PERSONA] e tale società.

Nel contratto di prestito, e precisamente nelle "Premesse", Kroneland si obbligava a concedere al [OSCURATO:PERSONA] "secondo i termini e alle condizioni seguenti un prestito" di due milioni di euro; all'articolo 2 si stabiliva: "[OSCURATO:PERSONA] riceverà l'importo del Prestito a partire dalla [OSCURATO:PERSONA] in una o più tranche" e all'articolo 1, Definizioni, si definiva la [OSCURATO:PERSONA] "la data in cui si costituisce positivamente l'ipoteca secondo la legge italiana".

Rileva altresì il ricorrente che, sempre nel contratto di prestito, "al punto 6", Security, si prevedeva che "i/ prestito ... sarà garantito dalla costituzione di un'ipoteca per Euro 2.500.000 sulle proprietà elencate nell'allegato a).

Il mutuatario emetterà pagherò cambiario pari a Euro 2.000.000 per costituire ipoteca sulla proprietà"; l'allegato citato era una perizia di stima degli immobili di proprietà del [OSCURATO:PERSONA].Il giudice d'appello nega appunto l'onerosità della cambiale ipotecaria e dell'ipoteca volontaria, affermando che il contratto di prestito non contiene "qualche riferimento specifico" alla garanzia ipotecaria o al titolo ipotecario del giorno prima, invocando l'articolo 6 del contratto nel passo appena riportato per sostenere che, quindi, non solo gli atti del 9 novembre 2009 "non fanno alcun riferimento al prestito", ma pure che anche il contratto del 10 novembre 2009 non presenta "alcuna indicazione" sull'avvenuto adempimento degli atti del 9 novembre 2009, "limitandosi a disciplinare, prevedendole come evenienze future, la costituzione di una garanzia ipotecaria ed il rilascio di un titolo cambiario".

Il ricorrente lamenta che il giudice d'appello "omette peraltro di valorizzare elementi certi" nell'interpretazione degli atti di garanzia e del contratto di prestito, "dando un peso eccessivo" ai "tempi verbali".

Infatti "è certo" che gli atti di garanzia furono rilasciati nelle modalità previste dal contratto di prestito il giorno prima e che riguardavano gli immobili dell'allegato A di tale contratto e di cui beneficiaria è Kroneland.

Pertanto la "ritenuta carenza di contestualità" che la corte territoriale rinviene tra gli atti di garanzia de quibus - cambiale ipotecaria e ipoteca volontaria - e il contratto di prestito "si fonda su un'interpretazione formalistica e non accurata del collegamento negoziale"; e sul dato cronologico si viene a contrastare con la giurisprudenza di legittimità (Cass. 13973/2014 e Cass. 12736/2011) per cui la perfetta coincidenza temporale non incide sulla "contestualità" di cui all'articolo 2901, secondo comma, c.c., dovendosi invece accertare se sussiste "collegamento funzionale tra l'atto costitutivo della garanzia e il credito garantito": collegamento che secondo il ricorrente qui appunto sussiste, in quanto l'erogazione del prestito era subordinata, in forza dell'articolo 6 del contratto, a un'ipoteca sui beni di cui all'allegato A concessa secondo la legge italiana (il "drawdown" dell'articolo 1 del contratto).

Il contratto di prestito, "interpretato nell'unico modo possibile" ex articoli 1362 (intenzione delle parti), 1363 (interpretazione complessiva) e 1367 c.c. (principio di conservazione), mostrerebbe il suo collegamento con gli atti di garanzia e la corrispettività di questi; seguendo i suddetti canoni ermeneutici non sarebbe possibile alcuna interpretazione diversa, e comunque "l'uso al futuro del verbo è evidentemente un mero errore grammaticale".

2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c. sulla valutazione in via incidentale della simulazione assoluta del contratto di prestito anche in relazione all'articolo 2729, primo comma, c.c. (la rubrica presenta una serie di refusi la cui evidenza, tuttavia, consente senza difficoltà di percepire che cosa realmente si vuole esprimere, correggendo come appena effettuato).

Il giudice d'appello ha confermato l'accertamento incidentale della simulazione del contratto di prestito in base a "elementi indiziari totalmente inconferenti", così " venendo meno all'obbligo di prudente valutazione del corredo probatorio e attribuendo valore indiziario a mere congetture".

Segue l'elenco di una serie di dati (pagina 12 del ricorso) per sostenere che "l'analisi complessiva di elementi singolarmente inconferenti non può assurgere al rango di prova della simulazione", ribadendo il ricorrente che "in sostanza il prudente apprezzamento del Giudice non ha avuto ad oggetto elementi indiziari ma mere congetture".

3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132, secondo comma, n.4 c.p.c., omessa pronuncia sull'accertamento incidentale della simulazione assoluta del contratto di prestito, motivazione apparente e quindi inesistente, nullità della sentenza.

L'attuale ricorrente, nelle ultime dieci righe della pagina 7 e nelle prime sedici della pagina 8 dell'appello, "contestava l'accertamento incidentale di simulazione assoluta del Contratto di prestito ... contestando uno ad uno gli elementi presuntivi/indiziari valorizzati" dal primo giudice; il giudice d'appello affrontava poi la relativa questione "limitandosi a trascrivere il passaggio della sentenza di primo grado" - secondo capoverso di pagina 8 della sentenza impugnata - senza però rispondere alle censure.

La motivazione dunque, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], è inesistente.

4. Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c. sulla valutazione della prova attinente all'identità del sottoscrittore del contratto di prestito e del beneficiario degli atti oggetto dell'azione revocatoria.

Nel secondo e nel terzo capoverso della pagina 13 della sentenza impugnata, in riferimento al contratto di prestito si afferma che proprio tale documento dimostrerebbe "la sostanziale eterogeneità dei soggetti in questione, data la differente indicazione della sede sociale (Blackrock per la mutuante e Dublino per la beneficiaria della garanzia) e dei rappresentanti legali degli stessi".

Il giudice, ad avviso del ricorrente, non avrebbe adempiuto "all'obbligo di procedere al prudente apprezzamento degli elementi di prova documentale - valorizzando elementi esteriori e non concludenti (come i tempi dei verbi del Contratto di prestito)".

Entrambi i giudici di merito non avrebbero considerato "gli innegabili elementi di collegamento" tra gli atti di garanzia e il contratto di prestito - ovvero i coincidenti importi, modalità di costituzione delle garanzie e beni oggetto di queste -; inoltre "nell'accogliere i dubbi «sull'identità» del soggetto estero sottoscrittore del Contratto di Prestito hanno omesso di valorizzare il dato oggettivo della titolarità del titolo cambiario" in capo alla società irlandese, chiamata in giudizio dallo stesso controricorrente, "e della produzione del Contratto che ha dato origine «causale» al rilascio delle garanzie".

In primo grado detta società si era costituita "esibendo" il contratto di prestito e il titolo cambiario garantito da ipoteca come allegati della comparsa di risposta, onde non vi sarebbe dubbio che il portatore del titolo - la società irlandese - sia lo stesso che ha sottoscritto il contratto di prestito.

Ma il giudice d'appello si sarebbe limitato a valorizzare "un dato irrilevante", cioè che Kroneland, stipulatrice del contratto di prestito, "avrebbe sede a Blackrock", mentre l'avrebbe a Dublino la beneficiaria della garanzia, non esaminando tuttavia il contratto di prestito da cui emerge sia un "dato geografico ... certo", cioè che Blackrock è un sobborgo di Dublino, sia che "intervenuti agli atti sono meri direttori delegati".

Dagli stessi atti "prodotti da controparte" emergerebbe che non esistono in Dublino e in tutta l'Irlanda "due soggetti giuridici con nome [OSCURATO:PERSONA]".

Comunque il mutamento dell'indirizzo o dei "deleganti" non sarebbe "concludente"; il giudice, tuttavia, avrebbe mal esercitato il suo obbligo di prudente apprezzamento del materiale probatorio mediante "la valorizzazione di dati inconferenti e la sterilizzazione - omissiva - di elementi logici e incerti".

5. Il quinto motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132, secondo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, omessa pronuncia e motivazione apparente.

La corte territoriale si è pronunciata sul primo motivo d'appello dell'attuale ricorrente denunciante nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione su punti decisivi; il passaggio contestato della sentenza del tribunale è il seguente: "b) perché se anche fosse stato effettivamente erogato il preteso mutuo di cui al contratto 10.

11. 09, la cambiale e la garanzia ipotecaria in esame - in quanto rilasciate in data comunque precedente - non potrebbero essere considerati atti a titolo oneroso, ex art. 2901, comma 2, c.c.".

L'attuale ricorrente aveva censurato in appello il suddetto passo imputando al primo giudice di non avere illustrato "minimamente le ragioni di fatto e in diritto per le quali una garanzia rilasciata un giorno prima la sottoscrizione del contratto da cui scaturisce l'obbligazione garantita è da qualificarsi atto a titolo gratuito", offrendo invece un "percorso logico giuridico ... del tutto oscuro e come tale causa di nullità per omessa motivazione su punto decisivo".

A pagina 10 della sentenza, il giudice d'appello - nota ancora il ricorrente - così si esprime: 7 a17 " ... risulta infatti evidente dalla lettura del passo motivazionale censurato che il giudice abbia fondato l'affermata gratuità degli atti revocandi sulla previsione dell'art. 2901, comma 2°, c.c. ...

Dunque risultano più che esplicitate le ragioni giuridiche dell'affermata non onerosità dei suddetti atti dal momento che è lo stesso Legislatore a prevedere la natura gratuita della prestazione di garanzie nell'ipotesi in cui non si è costituita contestualmente all'insorgenza del credito da garantire, come avvenuto nel caso di specie".

Sostiene il ricorrente che la motivazione della corte territoriale "è meramente tautologica", limitandosi al contenuto della norma senza affrontare "il tema della contestualità" in essa richiamato secondo una corretta interpretazione.

6. Il sesto motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1418 c.c., 2, secondo comma, lettera a)

I. 10 ottobre 1990 n. 287 - "sanzionato con nullità" dal terzo comma -, omessa declaratoria d'ufficio della nullità della fideiussione specifica pro quota solidale sottoscritta il 25 gennaio 2008 dal [OSCURATO:PERSONA] a favore della controricorrente e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in conformità al provvedimento 2 maggio 2005 n. 55 della Banca d'Italia "per l'accertamento di intese restrittive della concorrenza da parte dell'ABI con lo schema di fideiussione", in relazione a condizioni generali di contratto a garanzia di operazioni bancarie.

Si lamenta la violazione della suddetta normativa antitrust delle fideiussioni predisposte su modelli uniformi ABI, sancita dall'[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con provvedimento del 20 aprile 2005 e dalla Banca d'Italia con il provvedimento di cui alla rubrica, essendo il contratto di fideiussione del [OSCURATO:PERSONA], "presupposto negoziale della sua condanna al pagamento di somme" al controricorrente - la condanna statuita nel dispositivo della sentenza di primo grado, - conforme al modello ABI censurato.

In particolare si riportano gli articoli 2, 5 e 9 che la Banca d'Italia ha ritenuto contrari all'articolo 2

I. 287/1990 con tale provvedimento del 2005.

La nullità della fideiussione, "figlia della nullità dell'intesa anticoncorrenziale", sarebbe poi rilevabile d'ufficio nel contratto de quo, successivo all'emanazione del. a _3 1 provvedimenti delle autorità antitrust.

Dalla nullità del contratto di fideiussione conseguirebbe il venir meno del presupposto dell'azione revocatoria, per difetto di credito della banca nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 7.1 II primo motivo può essere vagliato congiuntamente al quarto e al quinto, perché, pur da punti di vista non del tutto coincidenti, tutte e tre queste censure riguardano la stessa questione, ovvero l'applicabilità o meno dell'articolo 2901, secondo comma, c.c. nel senso della sussistenza o meno della contestualità delle prestazioni di garanzia con il credito garantito.

La corte territoriale, dopo avere già anticipato a pagina 5 di condividere l'accertamento del primo giudice sulla natura gratuita degli atti oggetto di revocatoria per mancanza di contestualità e difetto di corrispettività, affronta poi ex professo la questione, peraltro prima osservando che "il confermato accertamento della natura simulata del contratto di finanziamento ... varrebbe già di per sé a confermare la qualificazione" degli atti revocandi "quali atti a titolo gratuito" (pagina 8). 7.2 Il primo motivo d'appello lamentava la mancanza di motivazione sull'asserita diversità del soggetto che stipulò il contratto di mutuo del 10 novembre 2009 rispetto alla società irlandese convenuta e sulla natura a titolo gratuito della garanzia rilasciata il giorno prima del contratto (pagina 8, sub 2, della sentenza).

Il giudice d'appello constata che "il giudice di primo grado .. ha indicato tra i vari indici rivelatori della gratuità degli atti pretesi in revocatoria per la mancanza di controprestazione anche la diversità tra il soggetto beneficiario di tali atti ed il soggetto erogatore del finanziamento" del 10 novembre 2009, per poi rilevare che il primo giudice aveva anche "indicato l'atto difensivo dell'attrice in cui era stata dedotta e documentata l'accertata diversità dei soggetti" di cui sopra, osservando che comunque "non solo l'affermazione della diversità dei soggetti ... non è che uno degli indici rivelatori della mancanza del legame controprestazionale tra atti revocandi e contratto di mutuo", ma altresì che la valutazione di diversità di tali soggetti "risulta più che fondata".A questo punto il giudice d'appello inserisce nella motivazione il passo che è oggetto di censura specifica del quinto motivo - alla cui illustrazione già offerta pertanto si rimanda -, ma aggiunge che "il vizio di omessa motivazione dedotto dall'appellante non risulta affatto sussistente salvo rimandare all'esame del secondo motivo d'appello la valutazione della congruità del ragionamento del primo giudice in ordine alla mancanza di effettiva contestualità tra i negozi in questione": il che dimostra che il passo su cui verte il quinto motivo del ricorso è una estrapolazione artificiosa, che gli fa patire una evidente inconsistenza. 7.3 È infatti esaminando il secondo motivo d'appello che la corte territoriale spiega perché qualifica, come il primo giudice, atto gratuito "il rilascio della cambiale assistita da garanzia ipotecaria in favore della beneficiaria": lo fa sulla base del rilievo che "resta indimostrato il legame in termini di corrispettività tra tali atti ... ed il successivo atto di finanziamento".

Ribadito allora che l'onere probatorio su questo era del [OSCURATO:PERSONA], e rimarcato che il mutuo del 10 novembre 2009 non contiene riferimenti specifici alla garanzia ipotecaria costituita il giorno prima o al titolo ipotecario rilasciato in pari data - segnalando, anzi, che l'articolo 6 utilizza il verbo al futuro in relazione alle garanzie -, la corte riassume tutto ciò come segue (pagina 11 s.): "Quindi, non solo gli atti del 9.

11. 2009 non fanno alcun riferimento al prestito che sarà contrattualizzato successivamente ad essi, ma anche il contratto di finanziamento del 10.

11. 2009 non contiene alcuna indicazione in merito all'avvenuto compimento degli stessi, limitandosi a disciplinare, prevedendole come evenienze future, la costituzione di una garanzia ipotecaria ed il rilascio di un titolo cambiario". 7.4 Osserva poi il giudice d'appello che nel gravame si era addotto che il primo giudice "avrebbe errato a ritenere che, se anche il prestito fosse stato erogato, gli atti revocandi, in quanto compiuti in data precedente, dovevano comunque considerarsi a titolo gratuito".

La risposta che fornisce la corte territoriale costituisce l'integrazione del passo oggetto della quinta censura nel presente ricorso.Esclude, infatti, la corte che sia fondatamente contestabile la "valutazione di gratuità degli atti revocandi", aderendo al primo giudice con le seguenti argomentazioni (motivazione della sentenza d'appello, pagina 13): "... né negli atti revocandi né nel contratto di prestito sono presenti elementi che possano far ritenere certo il collegamento negoziale preteso dall'appellante sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non apparendo sufficiente a stabilire il nesso di interdipendenza negoziale la sola identità delle somme pattuite, dal momento che difettano sia l'identità delle date di stipula, sia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'identità tra il soggetto beneficiario della ipoteca e quello mutuante il prestito che si pretenderebbe da questa garantito ... (è) evincibile dal testo contrattuale ... la sostanziale eterogeneità dei soggetti in questione, data la differente indicazione della sede sociale (Blackrock per la mutuante e Dublino per la beneficiaria della garanzia) e dei rappresentanti legali degli stessi (tal lason Tabone per la mutuante e tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la beneficiaria garantita).

L'appellante non ha offerto alcuna spiegazione in ordine a tale discrepanza ...

Mancando la prova del collegamento negoziale, appare evidente come la vicinanza delle date di stipula ... sia del tutto ininfluente ..., posto che la mancanza di contestualità tra gli atti in questione assume un significato dirimente, non consentendo di superare il dettato normativo di cui all'art. 2901, comma 2, c.c. che ricollega, per l'appunto alla mancanza di contestualità, la qualificazione delle prestazioni di garanzia come atti a titolo gratuito.

Per quanto la Corte conosca l'orientamento giurisprudenziale citato dall'appellante che mira a superare il dettato della norma richiamata nell'ipotesi di non contestualità della garanzia e dell'atto garantito, esso non sarebbe comunque applicabile al caso di specie data l'impossibilità di poter valorizzare il legame di corrispettività tra tali atti dallo stesso appellante rivendicato.

Alla luce di tutto quanto esposto, deve trovare conferma la qualificazione degli atti oggetto di revocatoria quali atti gratuiti per la mancanza di alcuna corrispettività rispetto al contratto di finanziamento del 10.

11. 2009 data, anche, la confermata natura simulata dello stesso".7.5 La giurisprudenza cui si riferisce la corte territoriale è quella con cui questa Suprema Corte insegna che la perfetta coincidenza temporale non incide sulla "contestualità" di cui all'articolo 2901, secondo comma, c.c., dovendosi piuttosto accertare se sussiste "collegamento funzionale tra l'atto costitutivo della garanzia e il credito garantito" (Cass. sez. 1, 19 giugno 2014 n. 13973 e Cass. sez. 1, 10 giugno 2011 n. 12736).

È peraltro inequivoco che la corte non ha fondato (solo) il suo accertamento sul collocamento temporale, ma anche, come si è appena visto, sulla mancata prova - a suo avviso - della identità del soggetto Kroneland presente negli atti di garanzia e nell'atto di mutuo: si tratta di un accertamento fattuale, che non è superabile in questa sede, considerato poi che la motivazione sopra riportata non è affetta da manifeste illogicità.

D'altronde, si nota ad abundantiam, il ricorrente non ha addotto che aveva già segnalato al giudice d'appello gli elementi fattuali che ha inserito nel quarto motivo del presente ricorso, ovvero l'ammissibilità tra Blackrock e Dublino e il rapporto tra i soggetti asseritamente delegati e Kroneland.

Il gruppo di motivi in esame deve pertanto essere rigettato.

8. Ne consegue la carenza di interesse per le censure relative all'accertamento in via incidentale della simulazione assoluta del contratto di prestito (motivi secondo e terzo, peraltro direttamente fattuali).

9. Riguardo, infine, al sesto motivo, è assorbente, a prescindere da ogni altro profilo, l'insegnamento della sopravvenuta S.U. 30 dicembre 2021 n. 41944, per cui i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla da AGCM in relazione alle sole clausole contrastanti con gli articoli 2, secondo comma, lettera a),

I. 287/1990 e 101 TFUE sono parzialmente nulli ex articoli 2, terzo comma,

I. 287/1990 e 1419 c.c. soltanto per le "clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".

Quindi, nulle in tali contratti di fideiussione sono soltanto le clausole anticoncorrenziali, mentre il ricorrente sostiene la nullità integrale della fideiussione, senza peraltro evidenziare nella fattispecie concreta i presupposti che per tale eccezione sono indicati dalle Sezioni Unite, e in particolare gli elementi che attestino una essenzialità delle clausole nulle.

Il motivo risulta pertanto infondato.

10. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

La recente sopravvenienza delle sezioni unite sulla discussa tematica dell'ultimo motivo giustifica la compensazione delle spese dì lite.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9c ORDINANZA sul ricorso 12961/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 67 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Mellini 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 125/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 12/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. - poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. - conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], società con sede in Irlanda, perché fosse accertato un proprio credito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza a una fideiussione da lui rilasciata all'attrice per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e fosse quindi condannato a pagarle due milioni di euro o, in subordine, un milione, e altresì perché fossero dichiarati inefficaci ex articolo 2901 c.c. due atti qualificati gratuiti: una cambiale ipotecaria rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] a Kroneland e una successiva ipoteca volontaria costituita dal [OSCURATO:PERSONA] a favore di Kroneland, iscritta su beni immobiliari del [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva tempestivamente soltanto il [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva e tra l'altro adduceva che la cambiale era stata rilasciata a fronte di un'apertura di credito concessa da Kroneland dell'importo di due milioni di euro stabilita con contratto del 2 novembre 2009. Kroneland si costituiva alla scadenza del secondo termine previsto dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c., resistendo e sostenendo l'onerosità della sua operazione con il [OSCURATO:PERSONA] a fronte di un contratto di finanziamento. Il tribunale, con sentenza 585/2015, accoglieva le domande attoree: accertato il credito della banca nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] come derivante dalla fideiussione, condannava quest'ultimo a corrispondere i due milioni di euro oltre interessi, e dichiarava inefficaci nei confronti dell'attrice gli atti di rilascio di cambiale ipotecaria e di iscrizione di ipoteca volontaria. ., [OSCURATO:PERSONA] presentava appello, cui resisteva la banca, restando contumace Kroneland; la Corte d'appello di Cagliari lo rigettava con sentenza del 12 febbraio 2019. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, articolato in sei motivi, da cui si è difeso con controricorso - illustrato anche con memoria - [OSCURATO:SOCIETA]. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2901, secondo comma, c.c. ("Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al credito garantito"). Il giudice d'appello, come il primo giudice, nega la contestualità e quindi la natura onerosa degli atti di garanzia del 9 novembre 2009 (cambiale ipotecaria rilasciata alla società irlandese e ipoteca volontaria a favore di quest'ultima) compiuti dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto al contratto di prestito (che il giudice d'appello definisce "Ioan agreement") stipulato il 10 novembre 2009 tra il [OSCURATO:PERSONA] e tale società. Nel contratto di prestito, e precisamente nelle "Premesse", Kroneland si obbligava a concedere al [OSCURATO:PERSONA] "secondo i termini e alle condizioni seguenti un prestito" di due milioni di euro; all'articolo 2 si stabiliva: "[OSCURATO:PERSONA] riceverà l'importo del Prestito a partire dalla [OSCURATO:PERSONA] in una o più tranche" e all'articolo 1, Definizioni, si definiva la [OSCURATO:PERSONA] "la data in cui si costituisce positivamente l'ipoteca secondo la legge italiana". Rileva altresì il ricorrente che, sempre nel contratto di prestito, "al punto 6", Security, si prevedeva che "i/ prestito ... sarà garantito dalla costituzione di un'ipoteca per Euro 2.500.000 sulle proprietà elencate nell'allegato a). Il mutuatario emetterà pagherò cambiario pari a Euro 2.000.000 per costituire ipoteca sulla proprietà"; l'allegato citato era una perizia di stima degli immobili di proprietà del [OSCURATO:PERSONA].Il giudice d'appello nega appunto l'onerosità della cambiale ipotecaria e dell'ipoteca volontaria, affermando che il contratto di prestito non contiene "qualche riferimento specifico" alla garanzia ipotecaria o al titolo ipotecario del giorno prima, invocando l'articolo 6 del contratto nel passo appena riportato per sostenere che, quindi, non solo gli atti del 9 novembre 2009 "non fanno alcun riferimento al prestito", ma pure che anche il contratto del 10 novembre 2009 non presenta "alcuna indicazione" sull'avvenuto adempimento degli atti del 9 novembre 2009, "limitandosi a disciplinare, prevedendole come evenienze future, la costituzione di una garanzia ipotecaria ed il rilascio di un titolo cambiario". Il ricorrente lamenta che il giudice d'appello "omette peraltro di valorizzare elementi certi" nell'interpretazione degli atti di garanzia e del contratto di prestito, "dando un peso eccessivo" ai "tempi verbali". Infatti "è certo" che gli atti di garanzia furono rilasciati nelle modalità previste dal contratto di prestito il giorno prima e che riguardavano gli immobili dell'allegato A di tale contratto e di cui beneficiaria è Kroneland. Pertanto la "ritenuta carenza di contestualità" che la corte territoriale rinviene tra gli atti di garanzia de quibus - cambiale ipotecaria e ipoteca volontaria - e il contratto di prestito "si fonda su un'interpretazione formalistica e non accurata del collegamento negoziale"; e sul dato cronologico si viene a contrastare con la giurisprudenza di legittimità (Cass. 13973/2014 e Cass. 12736/2011) per cui la perfetta coincidenza temporale non incide sulla "contestualità" di cui all'articolo 2901, secondo comma, c.c., dovendosi invece accertare se sussiste "collegamento funzionale tra l'atto costitutivo della garanzia e il credito garantito": collegamento che secondo il ricorrente qui appunto sussiste, in quanto l'erogazione del prestito era subordinata, in forza dell'articolo 6 del contratto, a un'ipoteca sui beni di cui all'allegato A concessa secondo la legge italiana (il "drawdown" dell'articolo 1 del contratto). Il contratto di prestito, "interpretato nell'unico modo possibile" ex articoli 1362 (intenzione delle parti), 1363 (interpretazione complessiva) e 1367 c.c. (principio di conservazione), mostrerebbe il suo collegamento con gli atti di garanzia e la corrispettività di questi; seguendo i suddetti canoni ermeneutici non sarebbe possibile alcuna interpretazione diversa, e comunque "l'uso al futuro del verbo è evidentemente un mero errore grammaticale". 2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c. sulla valutazione in via incidentale della simulazione assoluta del contratto di prestito anche in relazione all'articolo 2729, primo comma, c.c. (la rubrica presenta una serie di refusi la cui evidenza, tuttavia, consente senza difficoltà di percepire che cosa realmente si vuole esprimere, correggendo come appena effettuato). Il giudice d'appello ha confermato l'accertamento incidentale della simulazione del contratto di prestito in base a "elementi indiziari totalmente inconferenti", così " venendo meno all'obbligo di prudente valutazione del corredo probatorio e attribuendo valore indiziario a mere congetture". Segue l'elenco di una serie di dati (pagina 12 del ricorso) per sostenere che "l'analisi complessiva di elementi singolarmente inconferenti non può assurgere al rango di prova della simulazione", ribadendo il ricorrente che "in sostanza il prudente apprezzamento del Giudice non ha avuto ad oggetto elementi indiziari ma mere congetture". 3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132, secondo comma, n.4 c.p.c., omessa pronuncia sull'accertamento incidentale della simulazione assoluta del contratto di prestito, motivazione apparente e quindi inesistente, nullità della sentenza. L'attuale ricorrente, nelle ultime dieci righe della pagina 7 e nelle prime sedici della pagina 8 dell'appello, "contestava l'accertamento incidentale di simulazione assoluta del Contratto di prestito ... contestando uno ad uno gli elementi presuntivi/indiziari valorizzati" dal primo giudice; il giudice d'appello affrontava poi la relativa questione "limitandosi a trascrivere il passaggio della sentenza di primo grado" - secondo capoverso di pagina 8 della sentenza impugnata - senza però rispondere alle censure. La motivazione dunque, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], è inesistente. 4. Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c. sulla valutazione della prova attinente all'identità del sottoscrittore del contratto di prestito e del beneficiario degli atti oggetto dell'azione revocatoria. Nel secondo e nel terzo capoverso della pagina 13 della sentenza impugnata, in riferimento al contratto di prestito si afferma che proprio tale documento dimostrerebbe "la sostanziale eterogeneità dei soggetti in questione, data la differente indicazione della sede sociale (Blackrock per la mutuante e Dublino per la beneficiaria della garanzia) e dei rappresentanti legali degli stessi". Il giudice, ad avviso del ricorrente, non avrebbe adempiuto "all'obbligo di procedere al prudente apprezzamento degli elementi di prova documentale - valorizzando elementi esteriori e non concludenti (come i tempi dei verbi del Contratto di prestito)". Entrambi i giudici di merito non avrebbero considerato "gli innegabili elementi di collegamento" tra gli atti di garanzia e il contratto di prestito - ovvero i coincidenti importi, modalità di costituzione delle garanzie e beni oggetto di queste -; inoltre "nell'accogliere i dubbi «sull'identità» del soggetto estero sottoscrittore del Contratto di Prestito hanno omesso di valorizzare il dato oggettivo della titolarità del titolo cambiario" in capo alla società irlandese, chiamata in giudizio dallo stesso controricorrente, "e della produzione del Contratto che ha dato origine «causale» al rilascio delle garanzie". In primo grado detta società si era costituita "esibendo" il contratto di prestito e il titolo cambiario garantito da ipoteca come allegati della comparsa di risposta, onde non vi sarebbe dubbio che il portatore del titolo - la società irlandese - sia lo stesso che ha sottoscritto il contratto di prestito. Ma il giudice d'appello si sarebbe limitato a valorizzare "un dato irrilevante", cioè che Kroneland, stipulatrice del contratto di prestito, "avrebbe sede a Blackrock", mentre l'avrebbe a Dublino la beneficiaria della garanzia, non esaminando tuttavia il contratto di prestito da cui emerge sia un "dato geografico ... certo", cioè che Blackrock è un sobborgo di Dublino, sia che "intervenuti agli atti sono meri direttori delegati". Dagli stessi atti "prodotti da controparte" emergerebbe che non esistono in Dublino e in tutta l'Irlanda "due soggetti giuridici con nome [OSCURATO:PERSONA]". Comunque il mutamento dell'indirizzo o dei "deleganti" non sarebbe "concludente"; il giudice, tuttavia, avrebbe mal esercitato il suo obbligo di prudente apprezzamento del materiale probatorio mediante "la valorizzazione di dati inconferenti e la sterilizzazione - omissiva - di elementi logici e incerti". 5. Il quinto motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132, secondo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, omessa pronuncia e motivazione apparente. La corte territoriale si è pronunciata sul primo motivo d'appello dell'attuale ricorrente denunciante nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione su punti decisivi; il passaggio contestato della sentenza del tribunale è il seguente: "b) perché se anche fosse stato effettivamente erogato il preteso mutuo di cui al contratto 10. 11. 09, la cambiale e la garanzia ipotecaria in esame - in quanto rilasciate in data comunque precedente - non potrebbero essere considerati atti a titolo oneroso, ex art. 2901, comma 2, c.c.". L'attuale ricorrente aveva censurato in appello il suddetto passo imputando al primo giudice di non avere illustrato "minimamente le ragioni di fatto e in diritto per le quali una garanzia rilasciata un giorno prima la sottoscrizione del contratto da cui scaturisce l'obbligazione garantita è da qualificarsi atto a titolo gratuito", offrendo invece un "percorso logico giuridico ... del tutto oscuro e come tale causa di nullità per omessa motivazione su punto decisivo". A pagina 10 della sentenza, il giudice d'appello - nota ancora il ricorrente - così si esprime: 7 a17 " ... risulta infatti evidente dalla lettura del passo motivazionale censurato che il giudice abbia fondato l'affermata gratuità degli atti revocandi sulla previsione dell'art. 2901, comma 2°, c.c. ... Dunque risultano più che esplicitate le ragioni giuridiche dell'affermata non onerosità dei suddetti atti dal momento che è lo stesso Legislatore a prevedere la natura gratuita della prestazione di garanzie nell'ipotesi in cui non si è costituita contestualmente all'insorgenza del credito da garantire, come avvenuto nel caso di specie". Sostiene il ricorrente che la motivazione della corte territoriale "è meramente tautologica", limitandosi al contenuto della norma senza affrontare "il tema della contestualità" in essa richiamato secondo una corretta interpretazione. 6. Il sesto motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1418 c.c., 2, secondo comma, lettera a) I. 10 ottobre 1990 n. 287 - "sanzionato con nullità" dal terzo comma -, omessa declaratoria d'ufficio della nullità della fideiussione specifica pro quota solidale sottoscritta il 25 gennaio 2008 dal [OSCURATO:PERSONA] a favore della controricorrente e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in conformità al provvedimento 2 maggio 2005 n. 55 della Banca d'Italia "per l'accertamento di intese restrittive della concorrenza da parte dell'ABI con lo schema di fideiussione", in relazione a condizioni generali di contratto a garanzia di operazioni bancarie. Si lamenta la violazione della suddetta normativa antitrust delle fideiussioni predisposte su modelli uniformi ABI, sancita dall'[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con provvedimento del 20 aprile 2005 e dalla Banca d'Italia con il provvedimento di cui alla rubrica, essendo il contratto di fideiussione del [OSCURATO:PERSONA], "presupposto negoziale della sua condanna al pagamento di somme" al controricorrente - la condanna statuita nel dispositivo della sentenza di primo grado, - conforme al modello ABI censurato. In particolare si riportano gli articoli 2, 5 e 9 che la Banca d'Italia ha ritenuto contrari all'articolo 2 I. 287/1990 con tale provvedimento del 2005. La nullità della fideiussione, "figlia della nullità dell'intesa anticoncorrenziale", sarebbe poi rilevabile d'ufficio nel contratto de quo, successivo all'emanazione del. a _3 1 provvedimenti delle autorità antitrust. Dalla nullità del contratto di fideiussione conseguirebbe il venir meno del presupposto dell'azione revocatoria, per difetto di credito della banca nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 7.1 II primo motivo può essere vagliato congiuntamente al quarto e al quinto, perché, pur da punti di vista non del tutto coincidenti, tutte e tre queste censure riguardano la stessa questione, ovvero l'applicabilità o meno dell'articolo 2901, secondo comma, c.c. nel senso della sussistenza o meno della contestualità delle prestazioni di garanzia con il credito garantito. La corte territoriale, dopo avere già anticipato a pagina 5 di condividere l'accertamento del primo giudice sulla natura gratuita degli atti oggetto di revocatoria per mancanza di contestualità e difetto di corrispettività, affronta poi ex professo la questione, peraltro prima osservando che "il confermato accertamento della natura simulata del contratto di finanziamento ... varrebbe già di per sé a confermare la qualificazione" degli atti revocandi "quali atti a titolo gratuito" (pagina 8). 7.2 Il primo motivo d'appello lamentava la mancanza di motivazione sull'asserita diversità del soggetto che stipulò il contratto di mutuo del 10 novembre 2009 rispetto alla società irlandese convenuta e sulla natura a titolo gratuito della garanzia rilasciata il giorno prima del contratto (pagina 8, sub 2, della sentenza). Il giudice d'appello constata che "il giudice di primo grado .. ha indicato tra i vari indici rivelatori della gratuità degli atti pretesi in revocatoria per la mancanza di controprestazione anche la diversità tra il soggetto beneficiario di tali atti ed il soggetto erogatore del finanziamento" del 10 novembre 2009, per poi rilevare che il primo giudice aveva anche "indicato l'atto difensivo dell'attrice in cui era stata dedotta e documentata l'accertata diversità dei soggetti" di cui sopra, osservando che comunque "non solo l'affermazione della diversità dei soggetti ... non è che uno degli indici rivelatori della mancanza del legame controprestazionale tra atti revocandi e contratto di mutuo", ma altresì che la valutazione di diversità di tali soggetti "risulta più che fondata".A questo punto il giudice d'appello inserisce nella motivazione il passo che è oggetto di censura specifica del quinto motivo - alla cui illustrazione già offerta pertanto si rimanda -, ma aggiunge che "il vizio di omessa motivazione dedotto dall'appellante non risulta affatto sussistente salvo rimandare all'esame del secondo motivo d'appello la valutazione della congruità del ragionamento del primo giudice in ordine alla mancanza di effettiva contestualità tra i negozi in questione": il che dimostra che il passo su cui verte il quinto motivo del ricorso è una estrapolazione artificiosa, che gli fa patire una evidente inconsistenza. 7.3 È infatti esaminando il secondo motivo d'appello che la corte territoriale spiega perché qualifica, come il primo giudice, atto gratuito "il rilascio della cambiale assistita da garanzia ipotecaria in favore della beneficiaria": lo fa sulla base del rilievo che "resta indimostrato il legame in termini di corrispettività tra tali atti ... ed il successivo atto di finanziamento". Ribadito allora che l'onere probatorio su questo era del [OSCURATO:PERSONA], e rimarcato che il mutuo del 10 novembre 2009 non contiene riferimenti specifici alla garanzia ipotecaria costituita il giorno prima o al titolo ipotecario rilasciato in pari data - segnalando, anzi, che l'articolo 6 utilizza il verbo al futuro in relazione alle garanzie -, la corte riassume tutto ciò come segue (pagina 11 s.): "Quindi, non solo gli atti del 9. 11. 2009 non fanno alcun riferimento al prestito che sarà contrattualizzato successivamente ad essi, ma anche il contratto di finanziamento del 10. 11. 2009 non contiene alcuna indicazione in merito all'avvenuto compimento degli stessi, limitandosi a disciplinare, prevedendole come evenienze future, la costituzione di una garanzia ipotecaria ed il rilascio di un titolo cambiario". 7.4 Osserva poi il giudice d'appello che nel gravame si era addotto che il primo giudice "avrebbe errato a ritenere che, se anche il prestito fosse stato erogato, gli atti revocandi, in quanto compiuti in data precedente, dovevano comunque considerarsi a titolo gratuito". La risposta che fornisce la corte territoriale costituisce l'integrazione del passo oggetto della quinta censura nel presente ricorso.Esclude, infatti, la corte che sia fondatamente contestabile la "valutazione di gratuità degli atti revocandi", aderendo al primo giudice con le seguenti argomentazioni (motivazione della sentenza d'appello, pagina 13): "... né negli atti revocandi né nel contratto di prestito sono presenti elementi che possano far ritenere certo il collegamento negoziale preteso dall'appellante sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non apparendo sufficiente a stabilire il nesso di interdipendenza negoziale la sola identità delle somme pattuite, dal momento che difettano sia l'identità delle date di stipula, sia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'identità tra il soggetto beneficiario della ipoteca e quello mutuante il prestito che si pretenderebbe da questa garantito ... (è) evincibile dal testo contrattuale ... la sostanziale eterogeneità dei soggetti in questione, data la differente indicazione della sede sociale (Blackrock per la mutuante e Dublino per la beneficiaria della garanzia) e dei rappresentanti legali degli stessi (tal lason Tabone per la mutuante e tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la beneficiaria garantita). L'appellante non ha offerto alcuna spiegazione in ordine a tale discrepanza ... Mancando la prova del collegamento negoziale, appare evidente come la vicinanza delle date di stipula ... sia del tutto ininfluente ..., posto che la mancanza di contestualità tra gli atti in questione assume un significato dirimente, non consentendo di superare il dettato normativo di cui all'art. 2901, comma 2, c.c. che ricollega, per l'appunto alla mancanza di contestualità, la qualificazione delle prestazioni di garanzia come atti a titolo gratuito. Per quanto la Corte conosca l'orientamento giurisprudenziale citato dall'appellante che mira a superare il dettato della norma richiamata nell'ipotesi di non contestualità della garanzia e dell'atto garantito, esso non sarebbe comunque applicabile al caso di specie data l'impossibilità di poter valorizzare il legame di corrispettività tra tali atti dallo stesso appellante rivendicato. Alla luce di tutto quanto esposto, deve trovare conferma la qualificazione degli atti oggetto di revocatoria quali atti gratuiti per la mancanza di alcuna corrispettività rispetto al contratto di finanziamento del 10. 11. 2009 data, anche, la confermata natura simulata dello stesso".7.5 La giurisprudenza cui si riferisce la corte territoriale è quella con cui questa Suprema Corte insegna che la perfetta coincidenza temporale non incide sulla "contestualità" di cui all'articolo 2901, secondo comma, c.c., dovendosi piuttosto accertare se sussiste "collegamento funzionale tra l'atto costitutivo della garanzia e il credito garantito" (Cass. sez. 1, 19 giugno 2014 n. 13973 e Cass. sez. 1, 10 giugno 2011 n. 12736). È peraltro inequivoco che la corte non ha fondato (solo) il suo accertamento sul collocamento temporale, ma anche, come si è appena visto, sulla mancata prova - a suo avviso - della identità del soggetto Kroneland presente negli atti di garanzia e nell'atto di mutuo: si tratta di un accertamento fattuale, che non è superabile in questa sede, considerato poi che la motivazione sopra riportata non è affetta da manifeste illogicità. D'altronde, si nota ad abundantiam, il ricorrente non ha addotto che aveva già segnalato al giudice d'appello gli elementi fattuali che ha inserito nel quarto motivo del presente ricorso, ovvero l'ammissibilità tra Blackrock e Dublino e il rapporto tra i soggetti asseritamente delegati e Kroneland. Il gruppo di motivi in esame deve pertanto essere rigettato. 8. Ne consegue la carenza di interesse per le censure relative all'accertamento in via incidentale della simulazione assoluta del contratto di prestito (motivi secondo e terzo, peraltro direttamente fattuali). 9. Riguardo, infine, al sesto motivo, è assorbente, a prescindere da ogni altro profilo, l'insegnamento della sopravvenuta S.U. 30 dicembre 2021 n. 41944, per cui i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla da AGCM in relazione alle sole clausole contrastanti con gli articoli 2, secondo comma, lettera a), I. 287/1990 e 101 TFUE sono parzialmente nulli ex articoli 2, terzo comma, I. 287/1990 e 1419 c.c. soltanto per le "clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". Quindi, nulle in tali contratti di fideiussione sono soltanto le clausole anticoncorrenziali, mentre il ricorrente sostiene la nullità integrale della fideiussione, senza peraltro evidenziare nella fattispecie concreta i presupposti che per tale eccezione sono indicati dalle Sezioni Unite, e in particolare gli elementi che attestino una essenzialità delle clausole nulle. Il motivo risulta pertanto infondato. 10. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. La recente sopravvenienza delle sezioni unite sulla discussa tematica dell'ultimo motivo giustifica la compensazione delle spese dì lite. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quate
Sentenza Cassazione n. 35290/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris