CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3111-2020 proposto da: COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, p~-A kA stili' 30 t 1C-11151 VA(C tO [OSCURATO:PERSONA]°, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3748/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La soc. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro l'avviso di accertamento IMU, notificato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo all'anno di imposta 2012, ed avente ad oggetto l'unità immobiliare contraddistinta nel catasto fabbricati al foglio di mappa 67, p.11a 738. 2.[OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso sul presupposto che la base imponibile andava determinata partendo dalla rendita catastale. 3.La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria accoglieva l'appello rilevando: a) che, all'atto dell'approvazione del piano regolatore il fabbricato era stato classificato in categoria E-3 agricola, con conseguente svalutazione dell'immobile, b) che l'avviso di accertamento non esplicitava i criteri in virtù dei quali l'immobile rimaneva assegnato, come l'area sulla quale era stato costruito, alla diversa categoria D7, nè dava conto se l'imposta era stata calcolata sull'intera area o solo sul fabbricato; c) che non era stata fornita la prova della notifica, Ric. 2020 n. 03111 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- prevista dall'art 74 I 342/2000, dell'atto di modifica della rendita catastale. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. La contribuente ha resistito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 54 d.lvo 546/92, 16 d.l. 119/2018 e 16 bis d.lvo 546/92 in relazione all'art. 360 comma 1 nr 3 e 4 cpc ; si sostiene che la CTR, affermando erroneamente la mancata costituzione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di esaminare i fatti dedotti e documentalmente provati nelle controdeduzioni rilevanti ai fini della decisione della controversia. 2 n motivo è inammissibile per non aver la ricorrente contestato tutte le rationes decidendi su cui è basata la sentenza 2.1 E' ius receptum, nella giurisprudenza della Corte Suprema, il principio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a Ric. 2020 n. 03111 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr. tra le tante ,Cass. n. 24189 /2006; Cass.4424 /2001) 2.2 Orbene l'impugnata sentenza nell'accogliere l'appello ha rilevato: a) che , all'atto dell'approvazione del piano regolatore il fabbricato era stato classificato in categoria E-3 agricola, con conseguente svalutazione dell'immobile, b) che l'avviso di accertamento non esplicitava i criteri in virtù dei quali l'immobile rimaneva assegnato , come l'area sulla quale era stato costruito , alla diversa categora D7 nè dava conto se l'imposta era stata calcolata sull'intera area o solo sul fabbricato; c) che non era stata fornita la prova della notifica, prevista dall'art 74 I 342/2000, dell'atto di modifica della rendita catastale. 2.3 Le doglianze di cui al motivo di ricorso si appuntano sull'omesso esame da parte dei fatti storici, narrati nelle deduzioni difensive non prese in considerazioni dai giudici di secondo grado sulla base dell'erronea accertamento della mancata costituzione in giudizio dell'appellata, costituiti : 1) dalla classificazione dell'unità immobiliare di cui al foglio 67, particella 738 in categoria D7 sin dall'anno 1999 come risultava dalla allegata visura storica;2) dalla conoscenza della soc. [OSCURATO:SOCIETA] della classificazione catastale della particella sin dal novembre 2000 allorquando la contribuente aveva acquistato per atto pubblico l'unità immobiliare. 2.4 Le censure del contribuente hanno, quindi; investito le due rationes decidendi di cui ai punti a) e c) mentre nessuna critica è stata mossa alla parte di sentenza che accoglieva l'appello in Ric. 2020 n. 03111 sez. MT - ud. 08-02-2022 -4- quanto l'avviso di accertamento non esplicitava i criteri in virtù dei quali l'immobile rimaneva assegnato , come l'area sulla quale era stato costruito , alla diversa categoria D7 nè dava conto se l'imposta era stata calcolata sull'intera area o solo sul fabbricato. 3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in C 2.300,00 oltre C 200,00 per esborsi , [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto ò della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del' ricorrentegiff_sj.a. dell'ulteriore importo a titolo -i di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. Cosi deciso nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]