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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43688/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 01/07/2021 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 10/06/2015 del Tribunale di Asti, che lo aveva condannato per il reato di usura.

Deduce:

1.1. "Erronea applicazione della legge penale in relazione al reato a lui ascritto ex art. 606 lett.

B) c.p.p.

Mancanza, Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto".

Il ricorrente sostiene che "nella sentenza impugnata vi sia stata una palese inosservanza o erronea applicazione della legge penale per ciò che concerne le valutazioni in merito alla sussistenza della penale responsabilità" di Trinchero.

A sostegno dell'assunto vengono illustrate e compendiate le emergenze processuali.

1.2. "Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p.".

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la mancanza di una motivazione adeguata con riguardo al trattamento sanzionatorio, ivi compresa la negazione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. 1.3.

Sono pervenute memorie a sostegno del ricorso.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché ripropone le medesime questioni proposte con l'atto di appello, affrontate e disattese dalla Corte di merito.

A ciò si aggiunga che le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 01/07/2021 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 10/06/2015 del Tribunale di Asti, che lo aveva condannato per il reato di usura. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione della legge penale in relazione al reato a lui ascritto ex art. 606 lett. B) c.p.p. Mancanza, Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto". Il ricorrente sostiene che "nella sentenza impugnata vi sia stata una palese inosservanza o erronea applicazione della legge penale per ciò che concerne le valutazioni in merito alla sussistenza della penale responsabilità" di Trinchero. A sostegno dell'assunto vengono illustrate e compendiate le emergenze processuali. 1.2. "Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p.". Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la mancanza di una motivazione adeguata con riguardo al trattamento sanzionatorio, ivi compresa la negazione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. 1.3. Sono pervenute memorie a sostegno del ricorso. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché ripropone le medesime questioni proposte con l'atto di appello, affrontate e disattese dalla Corte di merito. A ciò si aggiunga che le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 43688/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris