Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 09081/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12116/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come da pec Registri giustizia: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’[OSCURATO:PERSONA]Istituto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1025/2017 della Corte d’Appello di Bologna, depositata in data 20.10.2017, N.R.G. 175/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.02.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].

OGGETTO: [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello diBologna ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato le domande proposte dalle medesime (e da [OSCURATO:PERSONA]), volte ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’attribuzione dell’incarico dirigenziale in posizione di staff Regione Emilia-Romagna e/o di attribuzione di incarico fuori regione, con riattribuzione dell’incarico direttoriale di sede anticipatamente revocato o equivalente (previa eventuale rinnovazione della procedura di selezione ed interpello), la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] alla ricostruzione del trattamento economico e previdenziale (previo accertamento del diritto alla conservazione del complessivo trattamento economico legato alla posizione illegittimamente ridotta) e l’accertamento del danno non patrimoniale alla professionalità e alla vita di relazione.

2. Il Tribunale aveva escluso che fosse possibile la reintegra nell’incarico dirigenziale rivestito per non essere più esistente l’incarico di direttore di sede INPDAP, aveva ritenuto sussistenti le esigenze produttive, al fine di assicurare funzionalità eflessibilità al servizio, che consentivano, ai sensi dell’art. 1, co. 18, del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (conv. in l.n. 146/2011) di disporre il passaggio ad altro incarico del personale dirigenziale, prima della scadenza dell’incarico ricoperto. 3.La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; in ordine all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], pur rilevando che effettivamente la medesimanon aveva mai chiesto l’attribuzione dell’incarico di direttore di sede provinciale INPDAP, ha tuttavia escluso la fondatezza della pretesa.

Ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] dedotto l’illegittimità della determinazione n. 554 del 15.10.2014 (con cui era stato revocato l’incarico dirigenziale conferito per un triennio dal 1° giugno 2013 –incarico di responsabilità di una delle ‘[OSCURATO:PERSONA]’ presenti presso la [OSCURATO:PERSONA] di Piacenza -e le era stato assegnato un nuovo incarico in posizione di staff presso la Direzione regionale di Bologna), nonché l’illegittimità della preventiva procedura di interpello all’esito della quale era stato adottato il suddetto provvedimento di revoca. 3.Richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di illegittima revoca anticipata di un incarico dirigenziale a tempo determinato sussiste il diritto alla riassegnazione dell’incarico revocato per il tempo residuo di durata, ha escluso la fondatezza della domanda della [OSCURATO:PERSONA], in quantoquest’ultima aveva chiesto tout court la riattribuzione dell’incarico direttoriale di sede anticipatamente revocato, senza alcuna limitazione temporale;ha inoltre rilevato che l’incarico dirigenziale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] denominata “coordinamento agenzie e customer care” della sede provinciale integrata [OSCURATO:PERSONA] di Piacenza era scaduto in data 30.6.2016, e dunque in data anteriore alla decisione ed ha altresì escluso il diritto della [OSCURATO:PERSONA] all’attribuzione di un incarico dirigenziale equivalente.

4. Ha ritenuto infondate anche le domande risarcitorie, non avendoravvisato deduzioni e riscontri positivi in ordine al trattamento percepito dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione al trattamento anticipatamente revocato e al nuovo incarico conferito,ed ha ritenuto sfornita di allegazione e prova la domanda di risarcimento del danno alla professionalità e alla vita di relazione.

5. Ha infine rilevato la novità delle domande relative alla rifusione delle spese sostenute per le trasferte fuori regione, all’accertamento dell’illegittimità della procedura paraconcorsuale di interpello all’esito della quale la [OSCURATO:PERSONA] era stata assegnata alla funzione dirigenziale di staff,nonché alla condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al rinnovo della procedura selettiva e alla correzione dei punteggi attribuiti nella graduatoria finale.

6. Per la cassazione della sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso prospettando sette motivi, illustrati da memoria.

7. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.violazione e falsa applicazione dell’art. 63, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale omesso di accertare l’illegittimità della revoca anticipata dell’incarico dirigenziale di [OSCURATO:PERSONA] manageriale denominato “coordinamento agenzie e customer care”, nonostante il giudicato implicito sul punto.

Evidenzia che la Corte territoriale ha respinto la domanda relativa alla riattribuzione del suddetto incarico in ragione delle modalità con cui è stata formulata e del lasso di tempo in cui è stata sub judice per la decisione ed ha respinto le domande risarcitorie in ordine al quantum; sostiene che la sentenza impugnata ha implicitamente dato atto dell’illegittimità della revoca anticipata dell’incarico, che costituisce l’antecedente logico di tali statuizioni.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., omesso esame della questione relativa alla dedotta illegittimità della revoca anticipata dell’incarico dirigenziale assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] con determinazione P23.190.2013 del 6.6.2013, nonché violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 132 n. 4 cod.proc. civ. per omessa pronuncia ed assenza di motivazione sulla domanda riguardante l’illegittimità della suddetta revoca.

Evidenzia che l’accertamento dell’illegittimità della revoca anticipata dell’incarico dirigenziale assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] con determinazione P23.190.2013 del 6.6.2013 costituisce l’antecedente necessario rispetto alladecisione sulle altre domande proposte;lamenta che l’omessa pronuncia su tale questione ha inficiato l’intero impianto motivazionale della sentenza impugnata.

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.,violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 19, commi 1 e 2, e dell’art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 138/2011 e dell’art. 20 del CCNL relativo al personale dirigente per l’Area

VI. Deduce l’illegittimità della revoca anticipata dell’incarico dirigenziale, in quanto avvenuta in maniera implicita con determinazione n. 554 del 15.10.2014, in assenza di un atto motivato, ed in assenza di contraddittorio con il dirigente interessato.

Richiama la direttiva n. 10 del 19.12.2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e lamenta la mancata pronuncia del giudice di appello sulla richiesta di accertamento dell’illegittimità della suddetta revoca anticipata.

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.,violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di ricostituzione del trattamento economico e previdenziale precedentemente goduto dalla ricorrente, nonostante fossero state dedotte e documentate le differenze di retribuzione derivanti dalla revoca anticipata dell’incarico.

Evidenzia che il contratto accessivo al provvedimento di conferimento dell’incarico in posizione di staff,depositato in atti, ha previsto una retribuzione di posizione parte variabile nettamente inferiore a quella stabilita dal precedente contratto accessivo al conferimento di incarico in posizione di [OSCURATO:PERSONA] dell’Area manageriale denominata coordinamento agenzie e customer care, come rilevato in sede di appello.

Aggiunge che l’inserimento della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 18, del d.l. n. 138/2011 non dimostra l’effettiva e concreta corresponsione della retribuzione di parte variabile in misura equivalente a quella goduta in costanza dell’incarico anticipatamente revocato.

5. Il quinto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2087 cod. civ. , nonché degli artt. 115, 116 e 132 comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

Deduce che il danno alla professionalità è stato allegato e provato, evidenziando che era stato prodotto il CCNL integrativo per il personale dirigente [OSCURATO:PERSONA] di seconda fascia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] contenente la tabella con i coefficienti per la retribuzione dirisultato, nonché il contratto accessivo di attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’incarico in posizione di staff del direttore.

Sostiene che la documentata applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 18, del d.l. n. 138/2011 comprova la sussistenza di un danno alla professionalità, imponendo l’applicazione dell’art. 1226 cod. civ., in forza del quale il giudice ha l’obbligo di ricorrere ad elementi presuntivi.Addebita alla Corte territoriale di avere respinto la domanda di risarcimento del danno alla professionalità con una motivazione meramente apparente, nonostante l’implicito riconoscimento dell’illegittimità della revoca anticipata dell’incarico dirigenziale precedentemente ricoperto dalla [OSCURATO:PERSONA] e la mancata esclusione della fondatezza della domanda nell’an.

In ordine alla domanda di risarcimento del danno alla vita di relazione, evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA] aveva documentatole continue trasferte tra la sua residenza e la sede piemontese in cui era stata trasferita, mediante il deposito della documentazione attestante le prenotazioni dei treni per la relativa tratta e delle richieste di rimorso delle spese di pernottamento fuori città; lamenta il mancato riferimento a tale documentazione ed il mancato ricorso al fatto notorio da parte della Corte territoriale.

6. Il sesto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.,violazione o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto la novità della domanda relativa alla rifusione delle spese derivanti dalle trasferte conseguenti all’illegittimo trasferimento fuori regione.

Evidenzia che tale domanda non poteva essere proposta nel giudizio di primo grado, in quanto all’epoca del deposito del ricorso introduttivo il trasferimento fuori Regione non era ancora avvenuto; rimarca che nel suddetto ricorso era stato comunque dedotto che l’annuncio (indeterminato nella sede e nel ruolo) di trasferimento ad altra Regione erauna condotta foriera di danno risarcibile.

Aggiunge che la domanda di rifusione delle spese conseguenti al trasferimento era stata introdotta nel momento in cui il trasferimento fuori Regione era di fatto avvenuto, attraverso il deposito di note difensive ad integrazione del verbale di udienza del 9.3.2015.

7. Il settimo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.,violazione o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto la novità della domanda subordinata di accertamento dell’illegittimità della procedura paraconcorsuale di interpello all’esito della quale la [OSCURATO:PERSONA] era stata assegnata alla funzione dirigenziale di staff e di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al rinnovo della procedura selettiva e alla correzione dei punteggi attribuiti nella graduatoria finale.

Evidenzia che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata chiesta la previa rinnovazione della procedura di selezione ed interpello ove necessaria, e che tanto nel ricorso di primo grado, quanto nell’atto di appello erano state esposte le ragioni per le quali tale procedura doveva considerarsi illegittima.

8. Il primo motivo è inammissibile.

La Corte territoriale non ha ritenuto implicitamente l’illegittimità della revoca anticipata dell’incarico dirigenziale di “[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] coordinamento agenzie e customer care”, ma ha decisoin base alla ragione più liquida , affermand o che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto ottenere la reintegra in tale incarico in quanto aveva chiesto la riassegnazione dell’incarico senza limiti temporali, ed in quanto il termine triennale dell’incarico era già decorso all’epoca della pronuncia.

Ciò premesso, questa Corte ha esclusola configurabilità di un giudicato interno implicito nella fattispecie cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di unaragione più liquida (v.

Cass. n. 41019/2021 e Cass. n. 15064/2017), ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che non è stato seguito l’ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello del risparmio delle energie processuali, cioè l’uso della ratio decidendi già pronta e di per sé sufficiente (v.

Cass. n. 25028/2014 e la giurisprudenza ivi richiamata)

9. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Considerato che la decisione è fondata sulla ragione più liquida, la ricorrente non può infattidolersi dell’omessa pronuncia.

Inoltre,dalla sentenza impugnata risulta che nel ricorso di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto accertarsi l’illegittimità dell’attribuzione di incarico dirigenziale in posizione di staff [OSCURATO:PERSONA] e/o dell’attribuzione di incarico fuori Regione con riattribuzione dell’incarico direttoriale di sede anticipatamente ed illegittimamente revocato o equivalente (pag. 3 e 9 della sentenza impugnata).

Da tale provvedimento si desume dunque che nel giudizio di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto l’accertamento in via principale dell’illegittimità della revoca anticipata dell’incarico di “[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] denominata coordinamento agenzie e customer care” della sede Provinciale integrata di Piacenza, ma si è limitata a prospettare tale questione in via incidentalee a chiedere la riattribuzione del suddetto incarico, quale effettodell’illegittimità dell’attribuzione dell’incarico dirigenziale in posizione di staff [OSCURATO:PERSONA] e/o di attribuzione di incarichi fuori regione; non risultano dunque i profili rispetto ai quali era stata dedotta l’illegittimità della revoca dell’incarico di “[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] denominata coordinamento agenzie e customer care”.

Tanto emerge dalle stesse conclusioni del ricorso di primo grado come riportate a pag. 3 della sentenza impugnata e dalla delimitazione della domanda all’accertamento della “illegittimità dell’attribuzione di incarico dirigenziale in posizione di staff e/o di attribuzione di incarichi fuori regione di cui alle premesse”.

Il motivo non lamenta l’erroneità della statuizione relativa alla ragione più liquida nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso la possibilità di una “riattribuzione” dell’incarico dirigenziale di“[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] denominata coordinamento agenzie e customer care” per essere decorso il termine di durata triennale dello stesso (statuizione, invero, non conforme ai principi enunciati da questa Corte in materia di spoil system: Cass.n. 29168/2018; Cass. n. 26469/2017 e Cass. n.3210/2016).

In ogni caso, il motivo non fornisce elementi da cui possa desumersi la decisività di una pronuncia che stigmatizzi la statuizione erronea, atteso che non precisain quale momento, inquali termini e sotto quale profilo, nel giudizio di primo grado sarebbe stata prospettata la questione dell’illegittimità della revoca dell’incarico dirigenziale suddetto.

La riattribuzione dell’incarico in essere al momento del conferimento del nuovo incarico dirigenziale era stata, infatti, prospettata quale mera conseguenza della dedotta illegittimità di tale conferimento e non quale effetto di una prospettazione autonoma di illegittimità di una revoca anticipata.

E, del resto, come si evince dal controricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] e dal contenuto degli atti in questo puntualmente trascritti, l’Istituto aveva eccepito la novità della questione posta della relativa domanda formulata solo in sede di appello.

Considerato che la questione indicata come principale non è stata tempestivamente dedotta, la censura proposta dalla ricorrente non è determinante, restando comunque assorbita nell’argomentazione della Corte territoriale in ordine alla illegittimità dei rilievi afferenti alla attribuzione del nuovo e diverso incarico.

Nelle note finali il procuratore della ricorrente ha peraltroevidenziato che dal 1° marzo 2017 alla [OSCURATO:PERSONA] è stato riattribuito l’incarico di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] denominato “coordinamento agenzie e customer care” presso la sede [OSCURATO:PERSONA] di Rimini, con durata triennale e scadenza nel 2020 e successiva assegnazione in comando al MEF di Modena,e che pertanto la domanda di reintegra nell’incarico revocato non è stata coltivata in questa sede.

10. Il terzo motivo, con cui è lamentata la violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art.19, commi 1 e 2, e dell’art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 138/2011 e dell’art. 20 del CCNL relativo al personale dirigente per l’Area VI, deve pertanto ritenersi assorbito.

11. Il quarto ed il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili, in quanto tendono alla rivisitazione del fatto, attraverso la disamina del contratto accessivo al provvedimento di conferimento dell’incarico, l’interpretazione diretta del CCNI e l’applicazione del fatto notorio.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzogrado di merito (vedi, per tutte: Cass.

S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).

Inoltre,la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazionedei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (cfr. fra le tante Cass. n. 5565/2004; Cass. n. 20599/2006; Cass. n. 28859/2008; Cass. n. 6748/2010; Cass. n. 15934/2013; Cass. n. 4921/2016, Cass. n. 16705/2018; Cass. n. 33312/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass. n.7568/2020; Cass. n. 25626/2020 e Cass. n. 3829/2021).

A detti contratti non si estende, inoltre, il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché, venendo in rilievo gli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente è tenuto a depositarli, a fornire precise indicazioni sulle modalità e sui tempi della produzione nel giudizio di merito, a trascrivere nel ricorso le clausole che si assumono erroneamente interpretate dalla Corte territoriale(Cass. nn. 7981, 7216, 6038, 2709, 95 del 2018; Cass.n. 3829/2021).

Una volta esclusa l'applicabilità ai contratti integrativi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., opera il principio, parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontàdelle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazionecontrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.

12. Il sesto motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nelle note difensive la ricorrente ha rinunciato al sesto motivo per difetto di interesse; ha infatti evidenziato che nelle more del giudizio è intervenuto il rimborso delle somme afferenti alle spese di trasferta sostenute.

12. Anche il settimo motivo è inammissibile.

Dalla sentenza impugnata risulta infattiche la questione relativa alla rinnovazione della procedura di selezione ed interpello era stata proposta in via eventuale ed incidentale nel giudizio di primo gradoed il ricorso conferma che nelle conclusioni del medesimo ricorso è stato chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’attribuzione di incarico dirigenziale in posizione di staffRegione Emilia-Romagna e/o di attribuzione di incarichi fuori Regione di cui alle premesse e, per l’effetto, la riattribuzione alle ricorrenti dell’incarico direttoriale anticipatamente revocato “previa occorrendo rinnovazione della procedura di selezione ed interpello…”,mentre in appello è stata proposta come domanda principale subordinata.13.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

15. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis,se dovuto.

PQM La Corte dichiara l’inammissibilità delricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12116/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come da pec Registri giustizia: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’[OSCURATO:PERSONA]Istituto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1025/2017 della Corte d’Appello di Bologna, depositata in data 20.10.2017, N.R.G. 175/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.02.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. OGGETTO: [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello diBologna ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato le domande proposte dalle medesime (e da [OSCURATO:PERSONA]), volte ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’attribuzione dell’incarico dirigenziale in posizione di staff Regione Emilia-Romagna e/o di attribuzione di incarico fuori regione, con riattribuzione dell’incarico direttoriale di sede anticipatamente revocato o equivalente (previa eventuale rinnovazione della procedura di selezione ed interpello), la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] alla ricostruzione del trattamento economico e previdenziale (previo accertamento del diritto alla conservazione del complessivo trattamento economico legato alla posizione illegittimamente ridotta) e l’accertamento del danno non patrimoniale alla professionalità e alla vita di relazione. 2. Il Tribunale aveva escluso che fosse possibile la reintegra nell’incarico dirigenziale rivestito per non essere più esistente l’incarico di direttore di sede INPDAP, aveva ritenuto sussistenti le esigenze produttive, al fine di assicurare funzionalità eflessibilità al servizio, che consentivano, ai sensi dell’art. 1, co. 18, del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (conv. in l.n. 146/2011) di disporre il passaggio ad altro incarico del personale dirigenziale, prima della scadenza dell’incarico ricoperto. 3.La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; in ordine all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], pur rilevando che effettivamente la medesimanon aveva mai chiesto l’attribuzione dell’incarico di direttore di sede provinciale INPDAP, ha tuttavia escluso la fondatezza della pretesa. Ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] dedotto l’illegittimità della determinazione n. 554 del 15.10.2014 (con cui era stato revocato l’incarico dirigenziale conferito per un triennio dal 1° giugno 2013 –incarico di responsabilità di una delle ‘[OSCURATO:PERSONA]’ presenti presso la [OSCURATO:PERSONA] di Piacenza -e le era stato assegnato un nuovo incarico in posizione di staff presso la Direzione regionale di Bologna), nonché l’illegittimità della preventiva procedura di interpello all’esito della quale era stato adottato il suddetto provvedimento di revoca. 3.Richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di illegittima revoca anticipata di un incarico dirigenziale a tempo determinato sussiste il diritto alla riassegnazione dell’incarico revocato per il tempo residuo di durata, ha escluso la fondatezza della domanda della [OSCURATO:PERSONA], in quantoquest’ultima aveva chiesto tout court la riattribuzione dell’incarico direttoriale di sede anticipatamente revocato, senza alcuna limitazione temporale;ha inoltre rilevato che l’incarico dirigenziale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] denominata “coordinamento agenzie e customer care” della sede provinciale integrata [OSCURATO:PERSONA] di Piacenza era scaduto in data 30.6.2016, e dunque in data anteriore alla decisione ed ha altresì escluso il diritto della [OSCURATO:PERSONA] all’attribuzione di un incarico dirigenziale equivalente. 4. Ha ritenuto infondate anche le domande risarcitorie, non avendoravvisato deduzioni e riscontri positivi in ordine al trattamento percepito dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione al trattamento anticipatamente revocato e al nuovo incarico conferito,ed ha ritenuto sfornita di allegazione e prova la domanda di risarcimento del danno alla professionalità e alla vita di relazione. 5. Ha infine rilevato la novità delle domande relative alla rifusione delle spese sostenute per le trasferte fuori regione, all’accertamento dell’illegittimità della procedura paraconcorsuale di interpello all’esito della quale la [OSCURATO:PERSONA] era stata assegnata alla funzione dirigenziale di staff,nonché alla condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al rinnovo della procedura selettiva e alla correzione dei punteggi attribuiti nella graduatoria finale. 6. Per la cassazione della sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso prospettando sette motivi, illustrati da memoria. 7. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.violazione e falsa applicazione dell’art. 63, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale omesso di accertare l’illegittimità della revoca anticipata dell’incarico dirigenziale di [OSCURATO:PERSONA] manageriale denominato “coordinamento agenzie e customer care”, nonostante il giudicato implicito sul punto. Evidenzia che la Corte territoriale ha respinto la domanda relativa alla riattribuzione del suddetto incarico in ragione delle modalità con cui è stata formulata e del lasso di tempo in cui è stata sub judice per la decisione ed ha respinto le domande risarcitorie in ordine al quantum; sostiene che la sentenza impugnata ha implicitamente dato atto dell’illegittimità della revoca anticipata dell’incarico, che costituisce l’antecedente logico di tali statuizioni. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., omesso esame della questione relativa alla dedotta illegittimità della revoca anticipata dell’incarico dirigenziale assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] con determinazione P23.190.2013 del 6.6.2013, nonché violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 132 n. 4 cod.proc. civ. per omessa pronuncia ed assenza di motivazione sulla domanda riguardante l’illegittimità della suddetta revoca. Evidenzia che l’accertamento dell’illegittimità della revoca anticipata dell’incarico dirigenziale assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] con determinazione P23.190.2013 del 6.6.2013 costituisce l’antecedente necessario rispetto alladecisione sulle altre domande proposte;lamenta che l’omessa pronuncia su tale questione ha inficiato l’intero impianto motivazionale della sentenza impugnata. 3. Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.,violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 19, commi 1 e 2, e dell’art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 138/2011 e dell’art. 20 del CCNL relativo al personale dirigente per l’Area VI. Deduce l’illegittimità della revoca anticipata dell’incarico dirigenziale, in quanto avvenuta in maniera implicita con determinazione n. 554 del 15.10.2014, in assenza di un atto motivato, ed in assenza di contraddittorio con il dirigente interessato. Richiama la direttiva n. 10 del 19.12.2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e lamenta la mancata pronuncia del giudice di appello sulla richiesta di accertamento dell’illegittimità della suddetta revoca anticipata. 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.,violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di ricostituzione del trattamento economico e previdenziale precedentemente goduto dalla ricorrente, nonostante fossero state dedotte e documentate le differenze di retribuzione derivanti dalla revoca anticipata dell’incarico. Evidenzia che il contratto accessivo al provvedimento di conferimento dell’incarico in posizione di staff,depositato in atti, ha previsto una retribuzione di posizione parte variabile nettamente inferiore a quella stabilita dal precedente contratto accessivo al conferimento di incarico in posizione di [OSCURATO:PERSONA] dell’Area manageriale denominata coordinamento agenzie e customer care, come rilevato in sede di appello. Aggiunge che l’inserimento della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 18, del d.l. n. 138/2011 non dimostra l’effettiva e concreta corresponsione della retribuzione di parte variabile in misura equivalente a quella goduta in costanza dell’incarico anticipatamente revocato. 5. Il quinto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2087 cod. civ. , nonché degli artt. 115, 116 e 132 comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Deduce che il danno alla professionalità è stato allegato e provato, evidenziando che era stato prodotto il CCNL integrativo per il personale dirigente [OSCURATO:PERSONA] di seconda fascia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] contenente la tabella con i coefficienti per la retribuzione dirisultato, nonché il contratto accessivo di attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’incarico in posizione di staff del direttore. Sostiene che la documentata applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 18, del d.l. n. 138/2011 comprova la sussistenza di un danno alla professionalità, imponendo l’applicazione dell’art. 1226 cod. civ., in forza del quale il giudice ha l’obbligo di ricorrere ad elementi presuntivi.Addebita alla Corte territoriale di avere respinto la domanda di risarcimento del danno alla professionalità con una motivazione meramente apparente, nonostante l’implicito riconoscimento dell’illegittimità della revoca anticipata dell’incarico dirigenziale precedentemente ricoperto dalla [OSCURATO:PERSONA] e la mancata esclusione della fondatezza della domanda nell’an. In ordine alla domanda di risarcimento del danno alla vita di relazione, evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA] aveva documentatole continue trasferte tra la sua residenza e la sede piemontese in cui era stata trasferita, mediante il deposito della documentazione attestante le prenotazioni dei treni per la relativa tratta e delle richieste di rimorso delle spese di pernottamento fuori città; lamenta il mancato riferimento a tale documentazione ed il mancato ricorso al fatto notorio da parte della Corte territoriale. 6. Il sesto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.,violazione o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto la novità della domanda relativa alla rifusione delle spese derivanti dalle trasferte conseguenti all’illegittimo trasferimento fuori regione. Evidenzia che tale domanda non poteva essere proposta nel giudizio di primo grado, in quanto all’epoca del deposito del ricorso introduttivo il trasferimento fuori Regione non era ancora avvenuto; rimarca che nel suddetto ricorso era stato comunque dedotto che l’annuncio (indeterminato nella sede e nel ruolo) di trasferimento ad altra Regione erauna condotta foriera di danno risarcibile. Aggiunge che la domanda di rifusione delle spese conseguenti al trasferimento era stata introdotta nel momento in cui il trasferimento fuori Regione era di fatto avvenuto, attraverso il deposito di note difensive ad integrazione del verbale di udienza del 9.3.2015. 7. Il settimo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.,violazione o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto la novità della domanda subordinata di accertamento dell’illegittimità della procedura paraconcorsuale di interpello all’esito della quale la [OSCURATO:PERSONA] era stata assegnata alla funzione dirigenziale di staff e di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al rinnovo della procedura selettiva e alla correzione dei punteggi attribuiti nella graduatoria finale. Evidenzia che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata chiesta la previa rinnovazione della procedura di selezione ed interpello ove necessaria, e che tanto nel ricorso di primo grado, quanto nell’atto di appello erano state esposte le ragioni per le quali tale procedura doveva considerarsi illegittima. 8. Il primo motivo è inammissibile. La Corte territoriale non ha ritenuto implicitamente l’illegittimità della revoca anticipata dell’incarico dirigenziale di “[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] coordinamento agenzie e customer care”, ma ha decisoin base alla ragione più liquida , affermand o che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto ottenere la reintegra in tale incarico in quanto aveva chiesto la riassegnazione dell’incarico senza limiti temporali, ed in quanto il termine triennale dell’incarico era già decorso all’epoca della pronuncia. Ciò premesso, questa Corte ha esclusola configurabilità di un giudicato interno implicito nella fattispecie cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di unaragione più liquida (v. Cass. n. 41019/2021 e Cass. n. 15064/2017), ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che non è stato seguito l’ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello del risparmio delle energie processuali, cioè l’uso della ratio decidendi già pronta e di per sé sufficiente (v. Cass. n. 25028/2014 e la giurisprudenza ivi richiamata) 9. Anche il secondo motivo è inammissibile. Considerato che la decisione è fondata sulla ragione più liquida, la ricorrente non può infattidolersi dell’omessa pronuncia. Inoltre,dalla sentenza impugnata risulta che nel ricorso di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto accertarsi l’illegittimità dell’attribuzione di incarico dirigenziale in posizione di staff [OSCURATO:PERSONA] e/o dell’attribuzione di incarico fuori Regione con riattribuzione dell’incarico direttoriale di sede anticipatamente ed illegittimamente revocato o equivalente (pag. 3 e 9 della sentenza impugnata). Da tale provvedimento si desume dunque che nel giudizio di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto l’accertamento in via principale dell’illegittimità della revoca anticipata dell’incarico di “[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] denominata coordinamento agenzie e customer care” della sede Provinciale integrata di Piacenza, ma si è limitata a prospettare tale questione in via incidentalee a chiedere la riattribuzione del suddetto incarico, quale effettodell’illegittimità dell’attribuzione dell’incarico dirigenziale in posizione di staff [OSCURATO:PERSONA] e/o di attribuzione di incarichi fuori regione; non risultano dunque i profili rispetto ai quali era stata dedotta l’illegittimità della revoca dell’incarico di “[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] denominata coordinamento agenzie e customer care”. Tanto emerge dalle stesse conclusioni del ricorso di primo grado come riportate a pag. 3 della sentenza impugnata e dalla delimitazione della domanda all’accertamento della “illegittimità dell’attribuzione di incarico dirigenziale in posizione di staff e/o di attribuzione di incarichi fuori regione di cui alle premesse”. Il motivo non lamenta l’erroneità della statuizione relativa alla ragione più liquida nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso la possibilità di una “riattribuzione” dell’incarico dirigenziale di“[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] denominata coordinamento agenzie e customer care” per essere decorso il termine di durata triennale dello stesso (statuizione, invero, non conforme ai principi enunciati da questa Corte in materia di spoil system: Cass.n. 29168/2018; Cass. n. 26469/2017 e Cass. n.3210/2016). In ogni caso, il motivo non fornisce elementi da cui possa desumersi la decisività di una pronuncia che stigmatizzi la statuizione erronea, atteso che non precisain quale momento, inquali termini e sotto quale profilo, nel giudizio di primo grado sarebbe stata prospettata la questione dell’illegittimità della revoca dell’incarico dirigenziale suddetto. La riattribuzione dell’incarico in essere al momento del conferimento del nuovo incarico dirigenziale era stata, infatti, prospettata quale mera conseguenza della dedotta illegittimità di tale conferimento e non quale effetto di una prospettazione autonoma di illegittimità di una revoca anticipata. E, del resto, come si evince dal controricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] e dal contenuto degli atti in questo puntualmente trascritti, l’Istituto aveva eccepito la novità della questione posta della relativa domanda formulata solo in sede di appello. Considerato che la questione indicata come principale non è stata tempestivamente dedotta, la censura proposta dalla ricorrente non è determinante, restando comunque assorbita nell’argomentazione della Corte territoriale in ordine alla illegittimità dei rilievi afferenti alla attribuzione del nuovo e diverso incarico. Nelle note finali il procuratore della ricorrente ha peraltroevidenziato che dal 1° marzo 2017 alla [OSCURATO:PERSONA] è stato riattribuito l’incarico di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] denominato “coordinamento agenzie e customer care” presso la sede [OSCURATO:PERSONA] di Rimini, con durata triennale e scadenza nel 2020 e successiva assegnazione in comando al MEF di Modena,e che pertanto la domanda di reintegra nell’incarico revocato non è stata coltivata in questa sede. 10. Il terzo motivo, con cui è lamentata la violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art.19, commi 1 e 2, e dell’art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 138/2011 e dell’art. 20 del CCNL relativo al personale dirigente per l’Area VI, deve pertanto ritenersi assorbito. 11. Il quarto ed il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili, in quanto tendono alla rivisitazione del fatto, attraverso la disamina del contratto accessivo al provvedimento di conferimento dell’incarico, l’interpretazione diretta del CCNI e l’applicazione del fatto notorio. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzogrado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). Inoltre,la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazionedei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (cfr. fra le tante Cass. n. 5565/2004; Cass. n. 20599/2006; Cass. n. 28859/2008; Cass. n. 6748/2010; Cass. n. 15934/2013; Cass. n. 4921/2016, Cass. n. 16705/2018; Cass. n. 33312/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass. n.7568/2020; Cass. n. 25626/2020 e Cass. n. 3829/2021). A detti contratti non si estende, inoltre, il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché, venendo in rilievo gli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente è tenuto a depositarli, a fornire precise indicazioni sulle modalità e sui tempi della produzione nel giudizio di merito, a trascrivere nel ricorso le clausole che si assumono erroneamente interpretate dalla Corte territoriale(Cass. nn. 7981, 7216, 6038, 2709, 95 del 2018; Cass.n. 3829/2021). Una volta esclusa l'applicabilità ai contratti integrativi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., opera il principio, parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontàdelle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazionecontrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. 12. Il sesto motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle note difensive la ricorrente ha rinunciato al sesto motivo per difetto di interesse; ha infatti evidenziato che nelle more del giudizio è intervenuto il rimborso delle somme afferenti alle spese di trasferta sostenute. 12. Anche il settimo motivo è inammissibile. Dalla sentenza impugnata risulta infattiche la questione relativa alla rinnovazione della procedura di selezione ed interpello era stata proposta in via eventuale ed incidentale nel giudizio di primo gradoed il ricorso conferma che nelle conclusioni del medesimo ricorso è stato chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’attribuzione di incarico dirigenziale in posizione di staffRegione Emilia-Romagna e/o di attribuzione di incarichi fuori Regione di cui alle premesse e, per l’effetto, la riattribuzione alle ricorrenti dell’incarico direttoriale anticipatamente revocato “previa occorrendo rinnovazione della procedura di selezione ed interpello…”,mentre in appello è stata proposta come domanda principale subordinata.13. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 15. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis,se dovuto. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità delricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussi