CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 03275/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 3825/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3, elettivamente domiciliato in Roma, L.go [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono , giusta procura in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ METROPOLITNA di NAPOLI, subentrata alla PROVINCIA di NAPOLI, elettivamente domiciliatain Roma, P.zza Cavour, presso la CANCELLERIA civile della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall’avvocatoMaurizio [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di GOVERNO ex d.lgs. 354/1999; -intimati- per revocazione della sentenza n. 30886/2018 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, pubblicatail 29/11/2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dalla cons. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Questa Corte, con sentenza n. 30886/2018 pubblicata il 29/11/2018, ha respinto il ricorso per cassazione proposto dal Consorzio CPR 3, nei confronti della Provincia di Napoli e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, [OSCURATO:PERSONA] per il contenzioso e il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII della l.219/1981, avverso sentenza n. 3970/2014 della Corte d’appello di Napoli, con la quale, nel giudizio promosso dal Consorzio, concessionario ex lege n. 219/1981 di lavori di ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA] (II Lotto), al fine di sentire quantificare l’esatto computo revisionale, in applicazione del meccanismo di revisione prezzi operante ai sensi dell’art.33, comma 4, l.41/1986, con condanna della Provincia di Napoli al pagamento dei maggiori importi dovuti per l’intera durata contrattualmente pattuita per l’esecuzione dei lavori, in accoglimento del gravame incidentale della Provincia, era stata respinta la domanda attorea, ritenendosi che, con Atto di Sottomissione del 22 gennaio 1998 (stipulato allorché non era più vigente l’art.33 , comma 4, l.41/1986), a contenuto transattivo e novativo, le parti avevano escluso ogni meccanismo di revisione dei prezzi. Questa Corte, in particolare, ha rilevato che: a) la questione centrale del ricorso riguardava «la natura negoziate dell'atto di sottomissione del 22 gennaio 1998 (novativo e autonomo o meramente integrativo e accessorio) rispetto al contratto principale»; b) come rilevato dal PG, il ricorso era «volto a sollecitare una nuova valutazione del merito riguardante il significato del testo contrattuale e l'accertamento della volont̀ delle parti, dolendosi il ricorrente formalmente di una violazione di norme di legge ma, nella sostanza, censurando l'esito dell'attivit̀ ermeneutica, la quale, a suo dire, non risulterebbe conforme alle norme in materia»; c) «nel contrasto tra le rispettive deduzioni», risultava evidente che si trattava «di una mera questione interpretativa rimessa al giudice di merito e sindacabile dalla Corte di Cassazione nel solo caso di violazione delle norme in materia di interpretazione dei contratti (artt. 1362 ss. c.c.) che, pur essendo stata dedotta nel caso di specie, non ̀ stata specificata in concreto, ń sono stati indicati i can oni non osservati ed il modo in cui il giudice di merito si sia discostato da essi»; d) la Corte napoletana aveva interpretato l’Atto di Sottomissione ritenendolo di natura «autonoma» e quindi « soggetto ai limiti di validit̀ fissati dalla normativa vigen te al momento della sua stipulazione» (e, in effetti, «alla data di adozione dell'atto di sottomissione, il meccanismo della revisione prezzi era stato abolito dall'art. 15, co.5, della legge n. 498 del 1992 e tale nuova norma era stata richiamata negli atti deliberativi costituenti il presupposto fattuale e logico dell'atto di sottomissione»), in quanto le parti, pur facendo riferimento a precedenti pattuizioni, parzialmente eseguite, avevano «modificato consapevolmente l'oggetto del negozio, con l'inserimento di lavori non previsti nell'originario contratto, cos̀ non condividendo la tesi del Consorzio secondo cui si sarebbe trattato di un unico e unitario complesso contrattuale»; e) l’eccezione del Consorzio ricorrente, in ordine alla natura non autonoma dell’Atto di Sottomissione, per mancato superamento del c.d. quinto d’obbligo dell’importo dei lavori diversi da quelli indicati nel contratto originario, doveva ritenersi nuova, perché proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità, come fondatamente eccepito dalla controricorrente; in ogni caso,la questione sottostante sollevata non era ammissibile, avendo la Corte territoriale – quale giudice d el merito cui spetta «valutare il tenore delle intese raggiunte tra le parti e dell'accordo raggiunto sugli ulteriori lavori da eseguire e sul relativo prezzo aggiornato, come presupposto logico e giuridico per ritenerlo autonomo o meramente accessorio al contratto principale» -attribuito all'atto di sottomissione del gennaio 1998 carattere autonomo, rispetto alle previsioni originarie, «all'esito di un incensurabile apprezzamento di fatto che l'ha condotta a rilevare l'autonomia e la diversit̀ dei due atti contrattuali quanto all'oggetto delle prestazioni, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e, in definitiva, l'esistenza di una nuova manifestazione di volont̀ da parte dei contraenti». Avverso la suddetta pronuncia, il Consorzio CPR 3 propone ricorso per revocazione, notificato il 28/1/2019, affidato a tre motivi, nei confronti della Provincia di Napoli (oggi [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, che resiste con controricorso, notificato il 7/3/2019) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, [OSCURATO:PERSONA] per il contenzioso ed il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII della l.219/1981 (che non svolge difese). Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta tre errori percettivi fattuali decisivi, ex art.395 n. 4 c.p.c., in cui sarebbe incorsa questa Corte, non percependo, anzitutto, sia il motivo proposto, nel ricorso per cassazione, di violazione del canone ermeneutico di cui all’art.1362 c.c. (che impone di dare priorità al contenuto letterale delle clausole contrattuali), sia la dedotta violazione dell’art.1230 c.c., con conseguente vizio di omessa pronuncia sui motivi di impugnazione, nonché non rilevando che il presupposto fattuale dell’Atto di Sottomissione del 1998 non era costituito da una Perizia di Variante in aumento bensì da un mero [OSCURATO:PERSONA]. 2. Le censure tutte, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono inammissibili. Invero, l'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi. Questa Corte (Cass.17443/2008) ha chiarito che «l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali».Questa stessa Corte (Cass.10466/2011) ha altresì precisato che «in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedottaun'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso», altresì rimarcando che deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un «fatto» ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l'eventuale omessa o errata pronunzia soltanto un «error in procedendo» ovvero «in iudicando», di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. (Cass. 7064 del 2002, la quale ha appunto escluso la configurabilità di un errore revocatorio nel caso di pretesa errata valutazione e interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione; Cass. 6198 del 2005; Cass.24856/2006; Cass.5221/2009; Cass14937/2017; Cass. 20635/2017; Cass. 17179/2020). Con riferimento alle sentenze emesse da questa Corte, l'errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., oltre a consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; a essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; a non dover cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; a presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, deve «riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte esamina direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della S.C., perché, se invece l'errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito» (Cass.8295/2005; Cass. 14088 e 26643/2018). Sempre questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 31032/2019) ha affermato che «l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio». Ora, nella specie, nel ricorso per cassazione deciso dalla ordinanza in questa sede impugnata per revocazione, il Consorzio lamentava che la Corte d’appello Napoli, nell’attribuzione all’atto di sottomissione del gennaio 1998 del carattere di contratto autonomo, soggetto ai limiti di validità fissati dalla normativa vigente al momento della sua stipulazione e non a quelli di cui all’art.33 l.41/1986 (e il meccanismo di revisione prezzi ivi previsto), non più in vigore, era incorsa in violazione delle norme di legge in materia di revisione prezzi, in esercizio dello ius variandi dell’Amministrazione in materia di lavori pubblici, nonché dei principi civilistici in tema di novazione e interpretazione del contratto. Le sviste percettive imputate a questa Corte consisterebbero in omesse percezioni del contenuto effettivo della doglianza mossa dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in punto di indicazione dei canoni ermeneutici e delle norme in tema di novazione che si assumevano violatidal giudice di appello, nonché del reale contenuto dell’Atto di sottomissione del 1998 e della previsione effettiva di nuovi lavori, essendo stata la Perizia di Variante approvata con delibera dell’amministrazione Provinciale di Napoli n. 1608/1997, che prevedeva qualche lavorazione aggiuntiva, poi sostituita dal «[OSCURATO:PERSONA] del Lavori di Completamento (approvato con la successiva delibera n. 2335/2019)», recepito nell’Atto di sottomissione, non contemplante nuovi lavori ma la conferma di quelli preesistenti, con conseguente totale omissione di pronuncia da parte di questa Corte. Orbene, questa Corte, quale giudice di legittimità, nell’ordinanza in questa sede impugnata per revocazione, a fronte di specifici accertamenti in fatto compiuti dalla Corte d’appello, si è limitata a prendere atto di quanto affermato nella sentenza d’appello, essendo compito del giudice di merito « valutare il tenore delle intese raggiunte tra le parti e dell'accordo raggiunto sugli ulteriori lavori da eseguire e sul relativoprezzo aggiornato, come presupposto logico e giuridico per ritenerlo autonomo o meramente accessorio al contratto principale», e a vagliare la coerenza del ragionamento espresso dalla Corte di merito. Va qui ribadito, in relazione alle asserite sviste per cettive nella ricostruzione del rapporto tra l’Atto di sottomissione e le delibere della [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio provinciale, che l’errore revocatorio deve riguardare necessariamente gli atti interni al giudizio di legittimità, vale a dire quelli che a Corte può esaminare direttamente con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, senza la mediazione della decisione impugnata. Inoltre, con riguardo alle asserite sviste percettive nelle norme di legge che si erano indicate come violate nel motivo di ricorso per cassazione avverso la decisione di appello, questa Corte non è incorsa in omessa pronuncia sul motivo di impugnazione, avendo la stessa ritenuto inammissibile la censura, sia perché il ricorso era «volto a sollecitare una nuova valutazione del merito riguardante il significato del testo contrattuale e l'accertamento della volont̀ delle parti, dolendosi il ricorrente formalmente di una violazione di norme di legge ma, nella sostanza, censurando l'esito dell'attivit̀ ermeneutica, la quale, a suo dire, non risulterebbe conforme alle norme in materia», sia perché, «nel contrasto tra le rispettive deduzioni», risultava evidente che si trattava «di una mera questione interpretativa rimessa al giudice di merito e sindacabile dalla Corte di Cassazione nel solo caso di violazione delle norme in materia di interpretazione dei contratti (artt. 1362 ss. c.c.) che, pur essendo stata dedotta nel caso di specie, non ̀ stata specificata in concreto, n ́ sono stati indicati i canoni non osservati ed il modo in cui il giudice di merito si sia discostato da essi». Si deve quindi escludere la revocazione per errore di fatto laddove la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, «perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio» (Cass. Sez.Un. 31032/2019). 3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto tra ricorrente e controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.Non v’è da procedere sulle spese nel rapporto ricorrente/ Presidenza del Consiglio dei Ministri, [OSCURATO:PERSONA] per il contenzioso ed il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII della l.219/1981, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Consorzio ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presuppo