CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20816/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 13/01/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Bianchi era stato condannato per i reati di ricettazione e truffa. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che già nell'atto di appello si era eccepito che dall'istruttoria dibattimentale non era emerso alcun elemento in grado di provare l'effettiva provenienza illecita dell'assegno di cui al capo di imputazione, utilizzato dall'imputato: sul punto, la Corte di appello aveva riportato quanto affermato dal giudice di primo grado, che a sua volta si era soltanto riportato al capo di imputazione. 1.2 IL difensore eccepisce inoltre la mancanza di motivazione quanto alla decisione di dover applicare l'aumento per la contestata recidiva [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso non si confronta assolutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato che l'assegno di cui al capo di imputazione risultava oggetto di furto denunciato presso la Questura di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], e che il ricorrente non ha allegato alcun titolo legittimante il possesso. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoll:ativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nella pag.2 della sentenza impugnata, evidenziando i precedenti specifici dell'imputato per reati contro il patrimonio, che caratterizzavano la biografia penale dell'appellante; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchio • kA,N\ [OSCURATO:PERSONA]