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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35277/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 23.3.2021, con cui è stata riconosciuta colpevole del reato di furto in abitazione aggravato, commesso a Foligno in data 11.3.2008, in concorso con altri complici, all'interno della casa di [OSCURATO:PERSONA], al quale sono stati sottratti una serie di oggetti preziosi.

La sentenza impugnata ha rideterminato la pena emessa in primo grado dal Tribunale di Perugia il 7.2.2018, e, in parziale riforma di tale pronuncia, ha inflitto all'imputata la pena di anni tre e mesi tre di reclusione, oltre a 400 euro di multa, aumentando la sanzione base per la recidiva specifica reiterata infraquinquennale prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., in misura coerente con le prescrizioni dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. 2.

La ricorrente, tramite il ricorso per cassazione proposto dal suo difensore, composto da due motivi, denuncia: a) violazione di legge, in relazione alla nullità della citazione a giudizio in primo grado, che sarebbe stata notificata al difensore di fiducia nominato nel corso delle indagini preliminari, il quale, tuttavia, non l'avrebbe informata degli sviluppi del procedimento, in cui ella, inizialmente, è stata fermata in flagranza del reato insieme ai due complici, ed è rimasto assente nel corso del processo, tanto che gli atti nei suoi confronti sono stati trasmessi al consiglio dell'ordine di iscrizione. b) vizio di motivazione manifestamente illogica in ordine all'affermazione di responsabilità della ricorrente per il concorso nel reato: la sua missione di "palo" nel furto commesso materialmente dai complici non è stata provata con certezza nel corso del dibattimento, poiché il contributo della ricorrente non si è concretizzato in alcuna azione concreta di ausilio.

3. Il PG ittriej.i-61~ ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo, di ordine processuale e da esaminarsi preliminarmente, per ordine logico, è inammissibile.

La ricorrente si limita ad evocare genericamente i passaggi e gli approdi della giurisprudenza di legittimità, con le relative violazioni del giusto processo, in caso di assenza o contumacia dell'imputato, desumendo automaticamente, dalla mancata partecipazione del suo difensore di fiducia nominato alle udienze, la mancata sua conoscenza del processo e richiamando, apoditticamente, l'inesistenza di una nomina con elezione di domicilio presso detto difensore (l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli), nomina che, invece, viene esplicitamente indicata nel decreto che dispone il giudizio in primo grado.

Ebbene, a prescindere dall'erronea prospettazione, sia in appello che in cassazione, della doglianza, che avrebbe dovuto tracciare la violazione di legge da cui sarebbe derivata la nullità della sentenza di primo grado, piuttosto che evocare la mancata conoscenza del processo a fini restitutori di un'impugnazione che si è - invece - regolarmente proposta, sia in secondo grado che dinanzi al giudice di legittimità, deve rammentarsi come anche le Sezioni Unite abbiano rapportato, definitivamente, l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato alla circostanza che questi abbia avuto contezza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" (così Sez.

U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716, che ha espresso un principio di generale applicazione, sia pur pronunciato ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014).

Nel caso di specie, l'imputata è stata regolarmente destinataria della vocatio in iudicium, notificata come doveroso al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ella aveva anche eletto domicilio.

Della regolarità di tale notifica non dubita nemmeno il ricorso, che, tuttavia, ritiene apoditticamente di dover desumere dalla mera assenza del difensore in giudizio la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputata.

Ed invece, sarebbe stato suo onere, quanto meno, prospettare le ragioni per le quali alcun rapporto fiduciario era sorto tra il difensore, pur nominato, e la ricorrente: ma il ricorso nulla dice al riguardo; semplicemente "abbina" il dato della contumacia dell'imputata e dell'assenza del difensore di fiducia in giudizio e da essi desume la mancata conoscenza del processo da parte della ricorrente, ignorando, peraltro, l'indizio, pur non determinante, della certa conoscibilità delle indagini a suo carico derivate dal sostanziale fermo in flagranza del reato.

Orbene, se le Sezioni Unite hanno ben chiarito che ciò che conta sia la conoscenza del "processo" e della citazione in giudizio, e non del procedimento, tuttavia, le stesse Sezioni Unite, in presenza di una fattispecie come quella oggi dedotta, non hanno stabilito alcun automatismo o presunzione di non conoscenza del processo: la presenza del difensore di fiducia nominato e la regolare citazione a costui, domiciliatario, del decreto di citazione in giudizio costituiscono, anzi, pur sempre, elementi dai quali desumere la conoscenza del processo da parte dell'imputata (a differenza di quel che accade con la notifica effettuata al difensore d'ufficio nel giudizio in assenza: per tutte, cfr. Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420; Sez. 5, n. 22752 del 21/1/2021, I Georgieva, Rv. 281315).

E' quest'ultima a dover evocare, quanto meno, le circostanze che, nonostante l'apparente regolarità del procedimento notificatario, possono invece convincere di una sua sostanziale inconsapevolezza del processo; e tale inconsapevolezza non può essere tratta da quella che può essere anche una mera scelta processuale di non comparire (sia l'imputata che il suo difensore di fiducia).

Diversa è, invece, l'ipotesi in cui, al di là di comportamenti di fatto del difensore di fiducia che scelga di non comparire, risulti che detto difensore non possa aver svolto affatto il suo mandato per la perdita radicale della sua qualifica, come accade nel caso di difensore che si sia cancellato dall'albo (così Sez. 5, n. 19949 del 6/4/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281256).

D'altra parte, la notifica nel domicilio eletto è stata ritenuta idonea a consentire la conoscenza - a meno che non sia data prova contraria o siano quantomeno rappresentate non generiche ipotesi di mancata conoscenza - anche successivamente ai dicta delle Sezioni Unite Ismail e Innaro (cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 21997 del 18/6/2020, Cappelli, Rv. 279680).

2.1. Dubitativa, esplorativa ed ipotetica è, poi, l'illazione circa l'assenza della nomina con elezione di domicilio effettuata dall'imputata in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: deve evidenziarsi che il decreto di citazione a giudizio, della cui veridicità e precisione non sussistono ragioni per dubitare, reca inequivocabilmente la dizione della nomina del difensore di fiducia, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da parte della ricorrente, che presso di lui risultava al Tribunale aver eletto domicilio; né la ricorrente ha proposto concrete ragioni per dubitare della correttezza dell'indicazione, limitandosi solo ad evocare l'ipotetica possibilità che il decreto di citazione contenga "errori, visto che vi erano altri soggetti fermati".

In definitiva, la genericità della prospettazione difensiva e l'errato sillogismo che desume dalla contumacia e dall'assenza in giudizio del difensore di fiducia la prova tout court della mancata conoscenza del processo impongono al Collegio l'inammissibilità del motivo di ricorso.

3. Il secondo motivo di censura è inammissibile poiché formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità.

E' noto, infatti, che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Nel caso di specie, i testimoni hanno assistito alla scena della fuga repentina dal luogo teatro del furto, attraverso la finestra ed utilizzando una fune, dei due complici autori principali, indicando la ricorrente come colei la quale, all'evidenza, era al di fuori dell'edificio, con funzioni di "palo", e li aveva verosimilmente avvisati del rientro del proprietario, dandosi alla fuga insieme a loro ed "abbracciandoli" per strada, nel ricongiungersi a loro subito dopo il reato.

Inoltre, ella è stata rintracciata sul posto dai carabinieri che, nel frattempo, erano stati avvisati del furto, ed i suoi documenti sono stati ritrovati in una borsa nell'auto poi individuata come quella con la quale era stato realizzato il delitto dai complici, identificati a bordo di essa.

Rispetto a tale ricostruzione delle prove emerse, collegate in modo del tutto logico e coerente nelle due pronunce di merito, la ricorrente non oppone argomenti specifici, tentato solo di sminuire il suo ruolo, anche evocando l'indifferenza del proprio contributo concorsuale, con ciò consegnano il motivo di censura anche al vizio di genericità. [OSCURATO:PERSONA] rammenta, in via risolutiva, che l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/1/2013, Ambrosanio, Rv. 255260 e Sez.

U, n. 31 del 22/1/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 23.3.2021, con cui è stata riconosciuta colpevole del reato di furto in abitazione aggravato, commesso a Foligno in data 11.3.2008, in concorso con altri complici, all'interno della casa di [OSCURATO:PERSONA], al quale sono stati sottratti una serie di oggetti preziosi. La sentenza impugnata ha rideterminato la pena emessa in primo grado dal Tribunale di Perugia il 7.2.2018, e, in parziale riforma di tale pronuncia, ha inflitto all'imputata la pena di anni tre e mesi tre di reclusione, oltre a 400 euro di multa, aumentando la sanzione base per la recidiva specifica reiterata infraquinquennale prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., in misura coerente con le prescrizioni dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. 2. La ricorrente, tramite il ricorso per cassazione proposto dal suo difensore, composto da due motivi, denuncia: a) violazione di legge, in relazione alla nullità della citazione a giudizio in primo grado, che sarebbe stata notificata al difensore di fiducia nominato nel corso delle indagini preliminari, il quale, tuttavia, non l'avrebbe informata degli sviluppi del procedimento, in cui ella, inizialmente, è stata fermata in flagranza del reato insieme ai due complici, ed è rimasto assente nel corso del processo, tanto che gli atti nei suoi confronti sono stati trasmessi al consiglio dell'ordine di iscrizione. b) vizio di motivazione manifestamente illogica in ordine all'affermazione di responsabilità della ricorrente per il concorso nel reato: la sua missione di "palo" nel furto commesso materialmente dai complici non è stata provata con certezza nel corso del dibattimento, poiché il contributo della ricorrente non si è concretizzato in alcuna azione concreta di ausilio. 3. Il PG ittriej.i-61~ ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo, di ordine processuale e da esaminarsi preliminarmente, per ordine logico, è inammissibile. La ricorrente si limita ad evocare genericamente i passaggi e gli approdi della giurisprudenza di legittimità, con le relative violazioni del giusto processo, in caso di assenza o contumacia dell'imputato, desumendo automaticamente, dalla mancata partecipazione del suo difensore di fiducia nominato alle udienze, la mancata sua conoscenza del processo e richiamando, apoditticamente, l'inesistenza di una nomina con elezione di domicilio presso detto difensore (l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli), nomina che, invece, viene esplicitamente indicata nel decreto che dispone il giudizio in primo grado. Ebbene, a prescindere dall'erronea prospettazione, sia in appello che in cassazione, della doglianza, che avrebbe dovuto tracciare la violazione di legge da cui sarebbe derivata la nullità della sentenza di primo grado, piuttosto che evocare la mancata conoscenza del processo a fini restitutori di un'impugnazione che si è - invece - regolarmente proposta, sia in secondo grado che dinanzi al giudice di legittimità, deve rammentarsi come anche le Sezioni Unite abbiano rapportato, definitivamente, l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato alla circostanza che questi abbia avuto contezza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" (così Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716, che ha espresso un principio di generale applicazione, sia pur pronunciato ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014). Nel caso di specie, l'imputata è stata regolarmente destinataria della vocatio in iudicium, notificata come doveroso al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ella aveva anche eletto domicilio. Della regolarità di tale notifica non dubita nemmeno il ricorso, che, tuttavia, ritiene apoditticamente di dover desumere dalla mera assenza del difensore in giudizio la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputata. Ed invece, sarebbe stato suo onere, quanto meno, prospettare le ragioni per le quali alcun rapporto fiduciario era sorto tra il difensore, pur nominato, e la ricorrente: ma il ricorso nulla dice al riguardo; semplicemente "abbina" il dato della contumacia dell'imputata e dell'assenza del difensore di fiducia in giudizio e da essi desume la mancata conoscenza del processo da parte della ricorrente, ignorando, peraltro, l'indizio, pur non determinante, della certa conoscibilità delle indagini a suo carico derivate dal sostanziale fermo in flagranza del reato. Orbene, se le Sezioni Unite hanno ben chiarito che ciò che conta sia la conoscenza del "processo" e della citazione in giudizio, e non del procedimento, tuttavia, le stesse Sezioni Unite, in presenza di una fattispecie come quella oggi dedotta, non hanno stabilito alcun automatismo o presunzione di non conoscenza del processo: la presenza del difensore di fiducia nominato e la regolare citazione a costui, domiciliatario, del decreto di citazione in giudizio costituiscono, anzi, pur sempre, elementi dai quali desumere la conoscenza del processo da parte dell'imputata (a differenza di quel che accade con la notifica effettuata al difensore d'ufficio nel giudizio in assenza: per tutte, cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420; Sez. 5, n. 22752 del 21/1/2021, I Georgieva, Rv. 281315). E' quest'ultima a dover evocare, quanto meno, le circostanze che, nonostante l'apparente regolarità del procedimento notificatario, possono invece convincere di una sua sostanziale inconsapevolezza del processo; e tale inconsapevolezza non può essere tratta da quella che può essere anche una mera scelta processuale di non comparire (sia l'imputata che il suo difensore di fiducia). Diversa è, invece, l'ipotesi in cui, al di là di comportamenti di fatto del difensore di fiducia che scelga di non comparire, risulti che detto difensore non possa aver svolto affatto il suo mandato per la perdita radicale della sua qualifica, come accade nel caso di difensore che si sia cancellato dall'albo (così Sez. 5, n. 19949 del 6/4/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281256). D'altra parte, la notifica nel domicilio eletto è stata ritenuta idonea a consentire la conoscenza - a meno che non sia data prova contraria o siano quantomeno rappresentate non generiche ipotesi di mancata conoscenza - anche successivamente ai dicta delle Sezioni Unite Ismail e Innaro (cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 21997 del 18/6/2020, Cappelli, Rv. 279680). 2.1. Dubitativa, esplorativa ed ipotetica è, poi, l'illazione circa l'assenza della nomina con elezione di domicilio effettuata dall'imputata in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: deve evidenziarsi che il decreto di citazione a giudizio, della cui veridicità e precisione non sussistono ragioni per dubitare, reca inequivocabilmente la dizione della nomina del difensore di fiducia, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da parte della ricorrente, che presso di lui risultava al Tribunale aver eletto domicilio; né la ricorrente ha proposto concrete ragioni per dubitare della correttezza dell'indicazione, limitandosi solo ad evocare l'ipotetica possibilità che il decreto di citazione contenga "errori, visto che vi erano altri soggetti fermati". In definitiva, la genericità della prospettazione difensiva e l'errato sillogismo che desume dalla contumacia e dall'assenza in giudizio del difensore di fiducia la prova tout court della mancata conoscenza del processo impongono al Collegio l'inammissibilità del motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo di censura è inammissibile poiché formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. E' noto, infatti, che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nel caso di specie, i testimoni hanno assistito alla scena della fuga repentina dal luogo teatro del furto, attraverso la finestra ed utilizzando una fune, dei due complici autori principali, indicando la ricorrente come colei la quale, all'evidenza, era al di fuori dell'edificio, con funzioni di "palo", e li aveva verosimilmente avvisati del rientro del proprietario, dandosi alla fuga insieme a loro ed "abbracciandoli" per strada, nel ricongiungersi a loro subito dopo il reato. Inoltre, ella è stata rintracciata sul posto dai carabinieri che, nel frattempo, erano stati avvisati del furto, ed i suoi documenti sono stati ritrovati in una borsa nell'auto poi individuata come quella con la quale era stato realizzato il delitto dai complici, identificati a bordo di essa. Rispetto a tale ricostruzione delle prove emerse, collegate in modo del tutto logico e coerente nelle due pronunce di merito, la ricorrente non oppone argomenti specifici, tentato solo di sminuire il suo ruolo, anche evocando l'indifferenza del proprio contributo concorsuale, con ciò consegnano il motivo di censura anche al vizio di genericità. [OSCURATO:PERSONA] rammenta, in via risolutiva, che l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/1/2013, Ambrosanio, Rv. 255260 e Sez. U, n. 31 del 22/1/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d
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