CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15373/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al ricorso,con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso, con indicazionedegli indirizzi pec;- controricorrente -Numero registro generale 26281/2024Numero sezionale 2172/2025Numero di raccolta generale 15373/2026Data pubblicazione 20/05/2026per il regolamento necessario di competenza richiesto avversol’ordinanza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] nel fascicolo n.580/2022, pubblicata il 25/10/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/9/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione diinammissibilità del ricorso;rilevato che:- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento dicompetenza avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corted’appello di Lecce, nel giudizio R.G. n. 580 del 2022, dato attodell’autorizzazione del Presidente del Tribunale all’astensione di due deicomponenti del Collegio, ha rimesso la causa sul ruolo per laprecisazione delle conclusioni dinanzi ad altro Collegio e previsto, aisensi dell’art.127 ter cod. proc. civ., la sostituzione dell’udienza con ildeposito di note scritte;- il ricorrente afferma che il provvedimento sarebbe «nullo»perché la Corte d’appello, «nel dare atto dell’autorizzazione delPresidente del Tribunale all’astensione di due dei componenti delCollegio, non poteva, poi, disporre, stante l’intervenuta incompetenzadi tali magistrati, la rimessione della causa sul ruolo per la precisazionedelle conclusioni dinanzi ad altro Collegio e prevedere, ai sensidell’art.127 ter cod. proc. civ. la sostituzione dell’udienza con ildeposito di note scritte»;- il Comune di Lecce deduce l’inammissibilità del ricorso perchéproposto contro un provvedimento che non ha statuito sullacompetenza;Ric. 2024 n. 26281 sez. S2 - ad. 10-9-2025 -2-Numero registro generale 26281/2024Numero sezionale 2172/2025Numero di raccolta generale 15373/2026Data pubblicazione 20/05/2026- per le medesime ragioni il Pubblico Ministero ha pure conclusoper la dichiarazione di inammissibilità;- il ricorrente ha depositato memoria;considerato che:- preliminarmente deve rilevarsi la tardività della memoriaillustrativa depositata dal ricorrente cinque giorni prima dell’adunanzain camera di consiglio, laddove nel presente procedimento il termineera di dieci giorni prima, secondo la previsione dell’art. 380 bis 1 comerichiamato dall’art. 380 ter cod. proc. civ. nella formulazione introdottadall'art. 3, comma 28, lett. i) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,applicabile alla fattispecie ex art. 35 dello stesso d.lgs. n. 149/2022,come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre2022, n. 197, secondo cui l’art. 380-ter del codice di procedura civile,come modificati, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso giànotificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non sia stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio; sul punto, deverilevarsi che il difensore del ricorrente ha giustificato la tardività deldeposito e chiesto un rinvio dell’adunanza «avendo avuto problemitecnici alla propria casella pec»: la genericità dell’allegazione, priva dispecificazione sulla natura del «problema» preclude ogni valutazionesull’imputabilità della mancata conoscenza del contenuto dellarequisitoria e, perciò stesso, anche della istanza di rimessione intermini;- con l’ordinanza in esame il Collegio composto anche dai dueconsiglieri autorizzati all’astensione, rinviando ad altro Collegio, non hacompiuto alcuna attività decisoria, limitandosi ad una distribuzione delpotere di provvedere su di uno specifico affare, interno allo stessoufficio giudiziario e a fissare la forma di trattazione;Ric. 2024 n. 26281 sez. S2 - ad. 10-9-2025 -3-Numero registro generale 26281/2024Numero sezionale 2172/2025Numero di raccolta generale 15373/2026Data pubblicazione 20/05/2026- le regole di distribuzione del potere di provvedere interne allostesso ufficio giudiziario, e, a maggior ragione, quelle di ripartizione delpotere su di uno specifico affare all'interno dell'organo cui quest'ultimoè attribuito, non integrano questioni di competenza ai sensi degliarticoli 42 e 43 cod. proc. civ. proprio in quanto attengono allatrattazione della causa (Cass. Sez. 6 - 2, n. 20573 del 13/10/2015;Sez. 6 - 3, n. 7462 del 25/03/2013);- al contrario, la statuizione di ripartizione della competenzaimpugnabile con il regolamento concerne non il singolo Giudice e la suarelazione con la lite o i suoi litiganti, ma unicamente la giurisdizionedell’Ufficio a cui quel giudice appartiene (cfr. Sez. 6 - 3, n. 11331 del26/04/2019; Sez. 6 - 2, n. 20573 del 13/10/2015; Sez. 2, n. 6982 del16/12/1982);- il ricorso è perciò inammissibile, in quanto proposto avverso unprovvedimento che non ha statuito sulla competenza;- dalla dichiarazione di inammissibilità deriva la condanna delricorrente al pagamento delle spese, come liquidate in dispositivo;- in ragione della natura impugnatoria del ricorsoper regolamento di competenza, deve altresì darsi atto dellasussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater,del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, dellalegge 24 dicembre 2012 n. 228 (Sez. 6 - 2, n. 13636 del 02/07/2020); P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento dicompetenza;condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 eagli accessori di legge.Ric. 2024 n. 26281 sez. S2 - ad. 10-9-2025 -4-Numero registro generale 26281/2024Numero sezionale 2172/2025Numero di raccolta generale 15373/2026Data pubblicazione 20/05/2026Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2024 n. 26281 sez. S2 - ad. 10-9-2025 -5-