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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 31887/2026

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iudice per le indagini preliminari delTribunale di Monzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Monza, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,applicava la pena di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa a QiChen in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 4, e 80 comma2, del D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.2.

Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazioneQi Chen, con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando violazione di leggein relazione all’art. 80 D.p.r. 309 del 1990 per difetto dei presupposti oggettivi esoggettivi di operatività della circostanza aggravante contestata.3.

Il ricorso, proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen. per motivi diversi da quelli previsti dalla legge, va dichiaratoinammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod.proc. pen.4.

Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministeroe l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza diapplicazione della pena «solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura disicurezza».5.

Nel caso di specie, il ricorrente si è doluto della mancanza di elementiidonei a ritenere sussistente la circostanza aggravante contestata, in ragionedell’omessa valutazione, da parte del Giudice, dell’effettivo grado di purezza dellasostanza stupefacente sequestrata e dell’elemento soggettivo relativo alla dettacircostanza aggravante, con una censura che, lungi dal prospettare l’erroneaqualificazione giuridica del fatto, si risolve nella contestazione, nel merito, deipresupposti di applicazione della detta circostanza aggravante, del tutto estraneaai motivi di ricorso ammissibili in questa sede.6.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimentoanche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della sommaequitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iudice per le indagini preliminari delTribunale di Monzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Monza, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,applicava la pena di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa a QiChen in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 4, e 80 comma2, del D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazioneQi Chen, con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando violazione di leggein relazione all’art. 80 D.p.r. 309 del 1990 per difetto dei presupposti oggettivi esoggettivi di operatività della circostanza aggravante contestata.3. Il ricorso, proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen. per motivi diversi da quelli previsti dalla legge, va dichiaratoinammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod.proc. pen.4. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministeroe l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza diapplicazione della pena «solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura disicurezza».5. Nel caso di specie, il ricorrente si è doluto della mancanza di elementiidonei a ritenere sussistente la circostanza aggravante contestata, in ragionedell’omessa valutazione, da parte del Giudice, dell’effettivo grado di purezza dellasostanza stupefacente sequestrata e dell’elemento soggettivo relativo alla dettacircostanza aggravante, con una censura che, lungi dal prospettare l’erroneaqualificazione giuridica del fatto, si risolve nella contestazione, nel merito, deipresupposti di applicazione della detta circostanza aggravante, del tutto estraneaai motivi di ricorso ammissibili in questa sede.6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimentoanche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della sommaequitativamente fissata in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]
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