CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 30940/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; rilevato che va disposta la compensazione delle spese stante la sollecita ed immediata rinuncia al ricorso P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. EnrcoI coditti DEPOSTATO it J CANCEL