CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40369/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che si è riportato al contenuto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Lecce, che ha parzialmente riformato — riducendo la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, quale amministratore della s.r.l. "Delizie salentine", dichiarata fallita dal Tribunale di Lecce il 22 ottobre 2010. 2. Avverso la sentenza di cui sopra, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'unico motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in relazione all'art.533 cod. proc. pen. ed è strutturato riportando un passaggio della sentenza impugnata che, a sua volta, riporta, in corsivo virgolettato, un passaggio della sentenza di primo grado, affermando che il risultato argomentativo sarebbe incomprensibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo, quando il ricorrente si duole del riferimento della Corte territoriale alla pronunzia di prime cure, non evidenzia quale punto dell'atto di appello sarebbe rimasto di conseguenza inesplorato, il che si risolve in un vuoto di specificità del ricorso che milita nel senso della sua inammissibilità. Conforta detta conclusione un condivisibile precedente di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161). In secondo luogo, a ben vedere l'impugnativa non articola una vera e propria censura alla sentenza impugnata, rimarcando solo il richiamo alla sentenza di primo grado, ma senza avvedersi che la Corte territoriale ha utilizzato tale richiamo solo per dare conto dell'inconferenza di quelle argomentazioni spese nell'atto di appello per escludere la sua responsabilità che fondavano sullo stato di detenzione, trattandosi di argomenti che non scalfivano il quadro probatorio raccolto, quadro che deponeva per la paternità delle attività illecite in capo al Cicchella a prescindere dall'arresto. Che, poi, nel trascrivere i passaggi della sentenza impugnata, vi siano degli errori materiali, ciò non ne inficia la portata argomentativa, dal momento che si tratta, con tutta evidenza, di refusi che non incidono sulla comprensibilità del testo, refusi peraltro ben evidenti se si confrontano i passaggi trascritti dalla Corte di merito con quelli della sentenza di primo grado. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de