CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 11849/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 4398/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, rappresentato e difeso da se stesso e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso - ricorrente - ,2f7 ) contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce alla "memoria di costituzione" - - intimata - avverso la sentenza n. 24182/2018 emessa dal TRIBUNALE di ROMA, depositata in data 18.12.2018; N. 4398/19 R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 1.2.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'avv. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il precetto notificatogli ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] de Nardis, e ciò "per plurimi motivi di nullità, inefficacia ed illegittimità" (così il ricorso, p. 2). [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, con sentenza del 28.9.2017, rigettò l'opposizione; il Lorusso impugnò detta sentenza per non aver il primo giudice dichiarato la propria incompetenza anche in seguito alla proposizione della querela di falso, per la violazione dell'art. 479 c.p.c. con conseguente nullità e inesistenza della notifica, per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per non aver accolto l'eccezione di compensazione. Il Tribunale di Roma, dopo aver qualificato l'azione proposta come opposizione all'esecuzione in relazione all'eccezione di compensazione, e come opposizione agli atti esecutivi nel resto, rigettò l'appello perché infondato. In particolare, rilevò che correttamente il primo giudice s'era ritenuto competente per valore e non aveva autorizzato la proposizione della querela di falso, perché avanzata solo in comparsa conclusionale ed essendo comunque priva di decisività; rigettò poi l'eccezione di compensazione e rilevò la sanatoria per raggiungimento dello scopo in ordine ai pretesi vizi della notifica del precetto. Ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a nove motivi, illustrati da memoria, cui resiste con "memoria di costituzione" [OSCURATO:PERSONA] de Nardis. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 — Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 1243 c.c., 99 e 112 c.p.c., per aver il giudice d'appello rigettato l'eccezione di compensazione già N. 4398/19 R.G. vanamente sollevata in primo grado: ciò non essendo detti crediti consacrati in titoli esecutivi definitivi. Evidenzia, al contrario, che detti crediti sono certi, liquidi, esigibili e fondati su ben tre titoli esecutivi (ossia una sentenza e un decreto ingiuntivo emessi dal Tribunale di Roma, nonché un contratto di cessione del credito per atto pubblico) e che la decisione contestata si risolve anche in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 1.2 — Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 221 c.p.c., per non aver il Tribunale delibato la querela di falso già ignorata dal Giudice di pace, avendo anche omesso di chiedere all'opposta se intendesse utilizzare i documenti oggetto della querela stessa. Rileva inoltre il ricorrente che controparte, a fronte della querela, non ha prodotto i documenti stessi in originale, né ha avanzato istanza di verificazione, con conseguente loro inutilizzabilità. In ogni caso, rileva ancora il Lorusso che né il giudice di pace, né il giudice d'appello, avrebbero potuto pronunciarsi sulla querela di falso, per essere competente il Collegio del Tribunale di Roma, comunque errando laddove non hanno disposto la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del giudizio per la dedotta falsità della procura ad litem rilasciata dalla de Nardis all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il presente giudizio di opposizione a precetto. 1.3 — Con il terzo motivo si denuncia omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché violazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver il secondo giudice rilevato che l'omessa determinazione in ordine alla querela di falso incide anche sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.N. 4398/19 R.G. 1.4 - Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 139 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e ancora omessa e contraddittoria motivazione sulla declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e quattordicesimo, tutti afferenti, secondo il Tribunale, a questioni di opposizione agli atti esecutivi. Il ricorrente si duole, in particolare, dell'affermazione per cui, quand'anche fondate fossero le sue doglianze sui vizi della notifica del precetto opposto, si è comunque raggiunto il fisiologico scopo del precetto; evidenzia, al contrario, che l'inesistenza non può essere sanata. 1.5 - Con il quinto motivo si lamenta omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e ancora nullità e inesistenza della notifica del titolo e del precetto. Evidenzia il Lorusso che il giudice d'appello non s'è avveduto che, anche a prescindere dalla inesistenza della notifica del precetto, non è stato comunque notificato il titolo esecutivo. 1.6 - Con il sesto motivo si denuncia violazione dell'art. 479 c.p.c., per non essere stato notificato il titolo esecutivo. 1.7 - Con il settimo motivo si lamenta violazione degli artt. 2712 c.c. e 214 c.p.c., avendo il Tribunale omesso di considerare che la de Nardis non aveva neanche proposto - a fronte del disconoscimento e della querela di falso - istanza di verificazione, con conseguente inutilizzabilità del documento. 1.8 - Con l'ottavo motivo si lamenta omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere il Tribunale delibato il motivo d'appello con cui si lamentava l'omessa istruttoria da parte del primo giudice, sui capitoli di prova pure riprodotti.N. 4398/19 R.G. 1.9 — Con il nono motivo, infine, si denuncia violazione degli artt. 480 e 112 c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente dichiarato che i motivi di opposizione agli atti esecutivi rientravano nella competenza del giudice di pace. 2.1 — Il ricorso è inammissibile, per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., oltre che per essere stati sollevati vizi motivazionali in guisa non più proponibile. Il ricorrente, infatti, ha proceduto ad una assai stringata esposizione delle vicende processuali, limitata nel complesso ad una sola pagina del ricorso (21 righe), rendendo praticamente incomprensibili le vicende stesse e, dunque, come meglio si dirà, la formulazione dei motivi di impugnazione. Altrettanto anomala si presenta l'illustrazione dei nove motivi proposti, con continue e ridondanti ripetizioni dei medesimi concetti (si pensi, a mero titolo di esempio, alla spiegazione delle doglianze sui pretesi e ricorrenti vizi per violazione dell'art. 112 c.p.c.), spesso senza alcun reale vaglio critico della decisione impugnata. Ancora, il ricorrente ha richiamato, nel corpo del ricorso, numerosi documenti, omettendo però di specificare quando essi fossero stati prodotti e in quale sede processuale essi fossero rinvenibili. Infine, è stata più volte proposta censura sul piano motivazionale, denunciando però vizi (omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) oramai non più proponibili, a seguito della modifica apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. N. 4398/19 R.G. 2.2 - Ora, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità - che, in tesi, affliggono la decisione impugnata - scegliendoli dal novero di quelli elencati dall'art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. 2.3.1 - In particolare, l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, "l'esposizione sommaria dei fatti di causa"; al riguardo, deve anzitutto evidenziarsi che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il fatto deve intendersi nella duplice accezione di fatto sostanziale (ossia, quanto concernente le reciproche pretese delle parti) e processuale (relativo, cioè, a quanto accaduto nel corso del giudizio, alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai provvedimenti adottati dal giudice, ecc. - v. Cass. n. 1959/2004). Quanto poi alla sommarietà che, secondo la norma in esame, deve caratterizzare l'esposizione, è costante l'insegnamento secondo cui "Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica N. 4398/19 R.G. diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito" (così, Cass. n. 7825/2006; Cass. n. 1926/2015). La funzione cui assolve il requisito in parola è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso "serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l'indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso". Inoltre, ai fini della sanzione dell'inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così la già citata Cass.n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell'art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando "non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora 'viva' o meno" (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. 2.3.2 — Ora, così inquadrate le più significative pronunce sul tema in discorso (che in verità va esteso anche alla tecnica del c.d. assemblaggio, il cui esame va però qui omesso perché non rilevante nella specie), ritiene la Corte che il ricorrente sia incorso in una insufficiente esposizione, giacché le uniche certezze a stento evincibili sugli accadimenti processuali, per come narrati dal Lorusso, possono individuarsi nelle seguenti circostanze: a) si tratta di un giudizio per opposizione a precetto "ancipite" (ossia proposta sia per motivi di opposizione N. 4398/19 R.G. all'esecuzione, che di opposizione agli atti esecutivi, ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c.); b) vi è contestazione sulla ritualità della notifica del precetto stesso, assumendone il Lorusso la sua inesistenza, per essere stato notificato a mani di soggetto del tutto estraneo alla sua sfera; c) è stata proposta querela di falso in via incidentale in relazione ad alcuni documenti; d) è stata altresì proposta querela di falso in via principale dinanzi al Tribunale di Roma, iscritta al N. 53646/2015 R.G., in relazione alla procura ad litem rilasciata dalla de Nardis all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione al presente giudizio (è da ritenere, dalla formulazione letterale riportata a p. 13 del ricorso, che il Lorusso si riferisca alla procura rilasciata per resistere all'opposizione a precetto). Ora, quanto precede rende palese la ragione della ritenuta insufficienza. Basti qui considerare che il ricorrente ha anzitutto omesso di informare questa Corte circa l'avvenuta qualificazione o meno, da parte del primo giudice, delle doglianze da lui proposte ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., qualificazione invece effettuata dal secondo giudice (ciò è peraltro evincibile solo dalla sentenza impugnata). Si tratta di allegazione essenziale, ai fini della valutazione della correttezza del mezzo di impugnazione prescelto dal Lorusso (id est: se il Giudice di pace avesse omesso tale qualificazione, l'impugnazione della sentenza di primo grado, quanto alle doglianze attinenti al quomodo dell'esecuzione, avrebbe dovuto proporsi direttamente dinanzi a questa Corte e non già al Tribunale di Roma quale giudice d'appello; in caso contrario, il Lorusso avrebbe dovuto proporre l'impugnazione della prima decisione al lume del principio dell'apparenza - v. per tutte Cass. n. 23390/2020 - e quindi tenendo conto della specifica qualificazione attribuita dal Giudice di pace, ciò di cui, come s'è detto, N. 4398/19 R.G. non v'è traccia). Ne discende che - ferma l'inammissibilità dell'intero ricorso, perché sostanzialmente privo delle informazioni necessarie alla completa comprensione delle doglianze e alla valutazione circa la loro potenziale decisività, già dalla mera lettura del ricorso stesso - i motivi quarto, quinto, sesto e nono, propriamente attinenti ad opposizione agli atti esecutivi perché concernenti pretesi vizi della notifica del precetto, sono vieppiù inammissibili, il Lorusso non avendo consentito a questa Corte di svolgere la necessaria indagine circa l'eventuale avvenuta formazione del giudicato interno sul punto. Analogo deficit espositivo investe anche le questioni attinenti alla querela di falso proposta in via incidentale (e quindi i motivi secondo, terzo e settimo, nonché ancora il nono); a prescindere dalle pur confuse e problematiche questioni di competenza addotte dal ricorrente, va evidenziato che il fatto che detta querela in via incidentale sia stata avanzata in relazione alla relata di notifica del precetto opposto e all'affermazione in esso contenuta circa la previa notifica del titolo, per la verità, si evince chiaramente soltanto dalla sentenza qui impugnata, non essendovi una significativa e completa esplicazione al riguardo nel ricorso per cassazione (fatta eccezione per un fugace accenno, quasi en passant, nel corpo del sesto mezzo), sì da rendere praticamente incomprensibile la stessa rilevanza e decisività delle questioni poste dal Lorusso, già sul piano astratto. 2.4.1 - Ma il ricorso è anche inammissibile per difetto di specificità dei motivi, come già anticipato. In proposito, vale la pena qui ribadire che "In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è N. 4398/19 R.G. proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia" (da ultimo, Cass. n. 17224/2020). E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, non può che richiamarsi il principio, ancor più di recente affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745/2020, secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa". Ed infine (per quanto qui interessa), va ribadito l'ulteriore principio secondo cui "Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad N. 4398/19 R.G. essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità" (Cass. n. 640/2019). 2.4.2 - Orbene, dalla lettura delle censure articolate dal ricorrente - già sommariamente descritte - risulta di tutta evidenza come le stesse non si conformino affatto ai superiori dettami, non solo perché replicano la tecnica espositiva già stigmatizzata, ma perché neppure si raffrontano con le pertinenti decisioni adottate dal giudice d'appello, che restano sullo sfondo dell'esposizione, senza essere attinte da congruenti e conferenti critiche a dimostrazione dei pur denunciati e pretesi errores in iudicando. Ne costituisce plastica esemplificazione la doglianza (avanzata col quarto mezzo, in particolare) con cui il Lorusso censura l'affermazione del giudice d'appello secondo cui, quand'anche si trattasse di nullità della notifica, essa risulterebbe sanata dall'avvenuta proposizione dell'opposizione a precetto, essendosi comunque raggiunto lo scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c. Al riguardo, il Lorusso si limita a contestare detta affermazione, senza però minimamente N. 4398/19 R.G. spiegare perché, nella specie, si sarebbe al cospetto di notificazione inesistente, anziché nulla. Non senza dire, peraltro, che trattandosi di pretesa invalidità della notificazione, sarebbe stato preciso onere del ricorrente riprodurre o quantomeno riassumere esaustivamente il contenuto della relata, ciò che non è avvenuto, ancora in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (v. Cass. n. 1150/2019). Se poi davvero il Lorusso dovesse avuto aver conoscenza della notifica del precetto solo a seguito dell'effettuazione del pignoramento (come pure affermato a p. 15 del ricorso), ciò determinerebbe un ancor più radicale vizio dell'azione, giacché dopo l'avvio dell'azione esecutiva le opposizioni devono essere proposte al giudice dell'esecuzione ex artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c. e non certo nelle forme dell'opposizione preventiva, come è avvenuto nella specie. Sul punto, ritiene peraltro la Corte di non dover dare alcun seguito alla suggestione, perché la circostanza dell'avvenuta effettuazione del pignoramento neppure emerge dalla sentenza impugnata. 2.5 — Ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso, poi, deriva dalla violazione del disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Infatti, come in parte già evidenziato, il ricorrente, a sostegno delle proprie doglianze, fa spesso riferimento a documentazione prodotta ex adverso, non meglio indicata (il che rientra, più propriamente, nella violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.), ma quando scende nel dettaglio omette anche di precisare quando il documento invocato sia stato prodotto in giudizio e dove esso sia attualmente collocato, così contravvenendo all'onere posto dallo stesso art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ciò vale, in particolare, per il primo motivo, N. 4398/19 R.G. allorché si invoca la portata di una pretesa cessione di credito del 17.10.2011, con cui la de Nardis avrebbe ceduto al Lorusso un credito dalla stessa vantato nei confronti di tale Gianluca di Schiena. 2.6 — Inammissibili si palesano, infine, le censure attinenti ai pretesi vizi motivazionali, avanzate in particolare con i motivi terzo, quarto, quinto e ottavo. Invero, è noto che, per effetto della novella apportata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. più non consente di denunciare in sede di legittimità l'omessa o contraddittoria motivazione, bensì l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Peraltro, come precisato da questa Corte a Sezioni Unite (in particolare, sentenza n. 8053/2014 e molte altre successive), può tuttora denunciarsi il vizio motivazionale, ma nella misura in cui la sentenza impugnata leda il c.d. "minimo costituzionale" della motivazione, vizio che "si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione". Orbene, dalla lettura dei mezzi suddetti non può affatto evincersi che il ricorrente abbia inteso attingere il superiore rango costituzionale della motivazione, non avendo correttamente indicato la norma (art. 111, comma 6, Cost.) che sarebbe stata, nel caso, violata, né - a ben vedere - avendo sviluppato i pur denunciati vizi motivazionali, così incorrendo, anche per tal verso, nell'inammissibilità. 3.1 — Il ricorso è dunque nel complesso inammissibile.N. 4398/19 R.G. Nulla va disposto sulle spese, l'intimata essendosi limitata a depositare "memoria di costituzione" e non già il controricorso di cui all'art. 370 c.p.c., che costituisce il tipico strumento processuale con cui è consentito contraddire, in sede di legittimità, rispetto al ricorso;icio tanto più che detta "memoria" non è stata neanche notificata al ricorrente - come invece previsto, per il controricorso, dallo stesso art. 370 c.p.c. -, ciò non consentendo comunque di poterne valutare una possibile conversione nell'atto tipico, in disparte la valutazione sulla relativa tempistica. Pertanto, detta attività è da considerarsi tamquam non esset. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov