CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2021
Cassazione n. 16223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha parzialmente accolto l'appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen., promosso dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento di rigetto emesso, in data 10.3.2021, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede e ha disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., della somma di euro 150.000,00 per [OSCURATO:PERSONA] (in solido, tra gli altri, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), indagato, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:SOCIETA]., dal 3.4.2012 al 2.2.2017, di socio di [OSCURATO:SOCIETA]. e di beneficiario personale delle condotte delittuose, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 223, comma 1, I. fall. in relazione agli artt. 216 comma primo e 219 comma primo e secondo n. 1) I. fall. 1.1.La misura cautelare reale in questione è stata disposta nell'ambito delle indagini preliminari aventi ad oggetto, con riferimento a più soggetti, tra cui il ricorrente, la contestazione delle condotte criminose di cui al capo 1 lett. d) dell'incolpazione provvisoria, relativi al fallimento, dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano del 15.5.2018, della [OSCURATO:SOCIETA]. - facente parte del gruppo societario controllato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Si assume, secondo la contestazione provvisoria del citato capo d), che vi sarebbero stati svariati episodi dì depauperamento del patrimonio sociale della fallita mediante un meccanismo caratterizzato da plurime cessioni a catena e dall'apparente finalità di finanziamento che nascondeva, invece, il drenaggio di risorse ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore dei soci e degli amministratori. In particolare, dalle indagini svolte dal p.m. e dagli accertamenti del consulente tecnico, secondo il provvedimento impugnato, si evince come, a partire dall'anno 2006, la fallita abbia finanziato, apparentemente, senza alcun accordo scritto, la controllante [OSCURATO:SOCIETA]. per un importo complessivo di euro 25.850.000,00 (dovuto per euro 4.500.000,00 a titolo di dividendi e per euro 21.350.000 a titolo di finanziamenti), mai rimborsato alla fallita. A sua volta, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha trasferito la somma distratta alle controllate Triuno, Tritre, Triquattro e [OSCURATO:SOCIETA], società da ricondurre ai vari rami della famiglia degli indagati (famiglia Trifone). Nello specifico, dei 6.462.500,00 euro destinati, a titolo di prestito, alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., euro 3.466.000,00 sono stati trasferiti sul conto intestato a [OSCURATO:PERSONA], euro 300.000,00 sul conto di [OSCURATO:PERSONA], euro 150.000,00 sul conto cointestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed euro 334.000,00 sono stati trasferiti su c/c intestato a [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]). Mentre il G.i.p. aveva solamente ricostruito e accertato i flussi monetari dalla STF alla controllante e da quest'ultima alle altre società, quali fatti qualificanti la distrazione, ritenendo che, però, la mancanza di precisi riferimenti temporali impedisse di affermare il nesso di pertinenzialità delle somme rispetto ai reati, e aveva escluso la sussistenza del periculum in mora data la durata delle condotte, la loro risalenza nel tempo, la natura del bene distratto e la notorietà del procedimento agli indagati, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus in ordine sia alle distrazioni contestate che al profitto derivato dalle stesse, oltre che, come si dirà nel paragrafo successivo, del periculum in mora. Invero, la circostanza che il profitto in questione è costituito dal denaro e che vi è stato l'aumento del patrimonio dei correi in virtù dei versamenti effettuati dalle società sui conti correnti intestati (o cointestati) ai soci-amministratori depone per la configurazione del profitto illecito per un valore corrispondente al quantum del denaro refluito sui detti conti; sicché deve ritenersi dimostrata, secondo il Tribunale, la percezione illegittima delle somme di denaro e giustificata l'apprensione delle stesse per via diretta, trattandosi appunto di denaro ovvero di bene fungibile (e ciò di là del nesso di stretta pertinenzialità in considerazione della natura del bene distratto). Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha ritenuto la sussistenza evidenziando la spiccata capacità di distribuzione del profitto illecito da parte dei coindagati esplicatasi mediante numerose e ramificate modalità che è stato possibile ricostruire solo per percorsi "tracciabili", modalità che rendono immanente il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato. 2. Avverso la predetta ordinanza, ricorre per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore di fiducia, articolando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la erronea applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 310 e 322-bis del codice di rito, per violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum", per avere, il Tribunale deciso senza attenersi ai motivi, peraltro generici, posti dal Pubblico ministero, operando una vera e propria attività investigativa non svolta dal Pm. Il Tribunale ha in ogni caso argomentato la sua decisione apoditticamente, senza un vaglio critico di quella del G.i.p. in relazione ai punti che avevano imposto il rigetto: così in particolare in riferimento all'indeterminatezza del dato temporale cui riferire i flussi monetari individuati, alla mancata identificazione certa degli indagati che ne avrebbero beneficiato e alla sussistenza del periculum in mora. In relazione a quest'ultimo, il Tribunale si limita, motivando apparentemente, a un generico riferimento alla complessiva ricostruzione operata dal consulente tecnico e, non considerando il punto non impugnato da parte del p.m. quanto alle ragioni di diritto, non ritiene intervenuto il giudicato cautelare. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione della legge processuale ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per essere la motivazione offerta in ordine alla sussistenza del fumus delicti mancante, o meramente apparente, e la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1, n. 1) L. fall. Nello specifico, ci si duole della mancata valutazione dell'effettiva percezione del profitto da parte del singolo, elemento imprescindibile ai fini dei presupposti per l'applicazione del sequestro, laddove il Tribunale si limita alla condivisione delle argomentazioni del p.m., ed in parte del G.i.p.; ed invero le condotte distrattìve sono indicate solo nella loro genericità, né risulta accertato il nesso di pertinenzialità tra la somma da sequestrare e la specifica condotta delittuosa in modo tale da individuare con certezza l'effettivo vantaggio conseguito dal concorrente nel reato. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione della legge processuale ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. e la nullità ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per essere la motivazione offerta mancante o meramente apparente, e la violazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 240 cod. pen., lamentando la mancata verifica del periculum in mora pur versandosi in ipotesi di confisca facoltativa. Si censura la verifica del requisito del periculum, operata dal Tribunale solo con riferimento alla ricostruzione delle condotte contestate, mediante un mero richiamo ai capi d'imputazione e alla consulenza tecnica, eludendo la necessità di rendere una vera motivazione sul punto e senza confrontarsi con quanto già argomentato in proposito dal G.i.p. In particolare, il ricorrente evidenzia, alla luce della recente giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte di legittimità, che nella confisca facoltativa, a differenza di quanto può avvenire in quella obbligatoria, il periculum riferito all'oggetto del sequestro non può essere presunto sulla scorta della mera confiscabilità dello stesso all'esito del giudizio di merito; la compressione del diritto di proprietà, costituzionalmente garantito, deve essere motivata dal giudice sulla base della pericolosità che ne giustifica in concreto l'imposizione. 2.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza in relazione alla violazione degli artt. 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. Si denuncia la mancata dimostrazione dell'effettivo beneficio in capo ai singoli indagati poiché il Tribunale si sofferma solo sul transito del denaro sui vari conti correnti e sulla consequenziale disponibilità dello stesso da parte degli intestatari, senza considerare che le somme attualmente poste sotto sequestro non avevano nulla a che fare con le condotte descritte dal consulente del p.m. e che i conti correnti sui quali giacevano tali somme erano pressoché vuoti al momento del fallimento: difetta, pertanto, la prova del nesso di pertinenzialità per quelle somme di denaro entrate nel patrimonio dell'indagato in un momento diverso dalla commissione o dall'accertamento del reato. 2.5. Il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen., la violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità richiamato dall'art. 275 cod. proc. pen. per mancanza totale di motivazione sul punto, nonostante l'espresso richiamo effettuato in merito da parte del ricorrente nella memoria depositata in udienza. Il sequestro in questione, che dispone il blocco dei conti correnti, peraltro privi, nel caso di specie, di saldi significativi, ha come unico effetto la sanzione degli indagati, che vengono screditati davanti al mondo bancario senza alcuna possibilità di aprire un conto corrente e domiciliare un'utenza domestica. 2.6. Con il sesto e ultimo motivo si prospetta il vizio di cui all'art. 606, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 322 bis, comma 2 e 310 cod. proc. pen., in merito all'immediata esecuzione dell'ordinanza del Tribunale del riesame. Il ricorrente lamenta il mancato adeguamento del Tribunale al più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, considerato costituzionalmente orientato e conforme all'orientamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo cui in materia di misure cautelari reali debbano applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. e, nel caso specifico, il comma terzo dell'art. 310, secondo cui gli effetti della decisione che accoglie l'appello sono sospesi sino a che detta pronuncia diventi definitiva, dal momento che, seppure trattasi di cautela reale, anche questa incide pesantemente sui diritti costituzionali, con effetti devastanti sulla persona. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e merita il rigetto. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato: la difesa, denunciando la violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum", per avere, il Tribunale deciso senza attenersi ai motivi posti dal p.m., ritenuti peraltro generici dal ricorrente, di fatto non si confronta né con l'impugnazione proposta, né con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in riferimento alla cognizione del giudice di appello in materia di provvedimenti cautelari reali. Ed invero, è stato più volte affermato in sede di legittimità il principio di diritto secondo cui, nel giudizio disciplinato dall'art. 322-bis cod. proc. pen., l'impugnazione innanzi al Tribunale ha effetto devolutivo, effetto, che è da intendersi non in senso riduttivo e meccanicistico, bensì attributivo al giudice del gravame, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, della piena cognizione di ogni aspetto relativo alle condizioni di applicabilità e ai presupposti del sequestro (il fumus commissi delicti e il periculum in mora), potendo, in tal senso, porre rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione del provvedimento originario (Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566 - 01, con la quale questa Corte ha precisato che, a tale giudizio, non è applicabile, per il combinato disposto degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7 e 604 cod. proc. pen., la regola che, in sede di riesame, impone l'annullamento del provvedimento di sequestro privo di motivazione o non contenente la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento o degli elementi forniti dalla difesa); si è altresì precisato, sempre nell'ambito di tale impostazione interpretativa, puntualizzata sotto altro angolo visuale, che in sede di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., quando il Tribunale accoglie l'impugnazione proposta dal P.M. e dispone la misura cautelare reale, ha comunque l'obbligo di valutare la sussistenza di tutti i presupposti del sequestro preventivo, a prescindere dai motivi di gravame proposti, non potendo l'effetto devolutivo essere interpretato in senso riduttivo e meccanicistico, giacché i profili sostanziali sono presupposti collegati con i motivi dedotti e vanno apprezzati non soltanto nel giudizio di riesame, ma anche in sede di appello (Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, Buttini e al., Rv. 254392 - 01), fermo restando, in sede di appello relativo a provvedimenti de libertate, il principio della domanda che preclude al giudice la possibilità di mutare il fatto posto a fondamento della imputazione cautelare ovvero di disporre misure più gravi di quelle richieste con il promuovinnento dell'azione: v., per tutte, Sez. 3, n. 29966 del 01/04/2014, Rv. 260253 - 01). Nel caso in esame, come si vedrà in seguito esaminando i successivi motivi di ricorso, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, dal suo canto, il p.m., con l'atto di appello, ha comunque impugnato puntualmente le carenze del provvedimento del G.i.p., adducendo elementi idonei a dimostrare la sussistenza di entrambi i presupposti della cautela reale, e il Tribunale, a sua volta, ha adempiuto all'obbligo motivazionale che gli è imposto; tale obbligo, è il caso di precisare, non implica, allorquando si verte in sede cautelare, la necessità della motivazione rafforzata, necessaria solo in sede di giudizio, in cui impera il principio dell'oltre ragionevole dubbio, quando viene riformata una sentenza assolutoria, ma comporta comunque di procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in sede di appello, configurandosi altrimenti un vizio della motivazione (Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797); vizio della motivazione che però, allorquando si verte in sede cautelare reale, assume rilievo solo ove sia tale da integrare violazione di legge ovvero solo nel caso in cui la motivazione si riveli apparente o del tutto carente (v., Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; cfr. ex affis. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e al., Rv. 269656, secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., è ammesso solo per violazione di legge, dovendosi comprendere in tale nozione sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentatìvo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o apparente, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice). 1.2. Prive di pregio, e a tratti proprio inammissibili nella parte in cui non si confrontano con la motivazione fornita dal Tribunale, sono, dunque, le doglianze poste con il secondo e il quarto motivo di ricorso (del terzo si dirà infra) che censurano la motivazione del provvedimento impugnato nonché la sussistenza del fumus commissi delicti (lamentando la genericità della descrizione delle condotte distrattive che si presumono effettuate, la mancata valutazione dell'effettiva percezione del profitto da parte del singolo ricorrente e la carenza del nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e la specifica condotta delittuosa). Quanto alla valutazione della sussistenza del fumus, quale presupposto del sequestro preventivo va, anzitutto, ribadito che il giudice - e quindi anche quello del riesame o dell'appello cautelare - non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato ovvero alla corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, ma deve verificare e rappresentare le concrete risultanze processuali e l'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (v. Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 24/04/2018, Polifroni e al., Rv. 272927 - 01; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677 - 01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921 - 01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337 - 01; Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, Buttini e altro, Rv. 254394 - 01). Nella specie, il Tribunale si è attenuto a tali principi, verificando la sussistenza del fumus commissi delicti attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi quali i ricostruiti flussi monetari intercorsi, senza una reale ragione, né alcun interesse specifico per STF, tra la fallita STF, i soci e amministratori e le altre società, dai quali ha desunto la sussistenza di un serio quadro indiziarlo in ordine ai fatti ipotizzati dalla pubblica accusa. In particolare, il Tribunale, con la sua verifica, afferma la correttezza dell'argomentazione del G.i.p. in relazione al punto in cui questi ravvisava una serie di indici ritenuti capaci di rivelare la natura fraudolenta delle operazioni poste in essere, quali: la prova certa (anche in riferimento alle scritture contabili giudicate attendibili) dell'esistenza di determinati beni nel patrimonio aziendale; la mancata giustificazione, da parte dell'amministratore, circa la destinazione degli stessi e la mancata allegazione, da parte dell'indagato, di aver ottemperato alla conservazione del patrimonio aziendale; nonché, così come ricostruiti all'esito della relazione resa dal consulente tecnico del p.m., gli svariati trasferimenti di denaro che attraverso vari passaggi sui conti delle società giungevano su quelli degli indagati (per quanto concerne la specifica posizione del ricorrente si rimanda alla ricostruzione del provvedimento impugnato riportata nel 'ritenuto in fatto') . Il Tribunale ha, dunque, ritenuto, con motivazione niente affatto apparente, sussistenti gli elementi indiziari riconducibili alla prospettata bancarotta per distrazione, giacché, dalla valutazione di insieme delle risultanze testè richiamate - e mai contestate dalle difese - risulta incontrovertibilmente attribuibile agli indagati - e allo stesso ricorrente - la realizzazione di un progetto depauperativo del patrimonio aziendale della società fallita, con evidente pregiudizio per i creditori di quest'ultima. In riferimento, poi, al concetto di profitto derivante dal delitto, secondo il recente approdo di Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01, data la sua natura fungibile, qualora il denaro sia il bene costituente il profitto, è inutile e impossibile la materiale identificazione, come prospettata dalla difesa, delle specifiche somme pertinenti al reato commesso. La natura fungibile del denaro esenta dalla prova che lo stesso sia legato da un nesso di derivazione diretta al prezzo o al profitto del reato, nesso pertinenziale, che è da ritenersi quindi sussistente in re ipsa. Infatti, è del tutto indifferente l'identità fisica dei beni numerari oggetto di ablazione - cioè la loro corrispondenza materiale a quelli illecitamente conseguiti - e, da tale indifferenza, deriva anche, fondamentalmente, l'irrilevanza dell'origine del denaro comunque presente su un conto corrente afferente all'indagato, la cui ablazione avviene indipendentemente dal titolo per il quale il denaro è presente nel patrimonio nel momento attuale (sia che sia presente in virtù di versamenti aventi origine lecita, sia che derivi da altre vicende che possano interessare le somme illecitamente percepite successivamente alla loro confusione nel patrimonio del reo).La censura prospettata dal ricorrente è quindi infondata. Sul punto il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, con un corposo excursus della giurisprudenza di legittimità di questa Corte, rammenta e si conforma a tale linea interpretativa, già nella sostanza anticipata nelle pronunce a Sezioni Unite "Gubert" (Sez. U, Sentenza n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258648 - 01) e "Lucci" (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437 - 01), espressamente richiamate nel provvedimento impugnato, e consolidata dal recente approdo del 2021 (che ha affermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione). Indi, correttamente il Giudice del riesame ritiene che «una volta accertata la sussistenza del fumus in ordine alle distrazioni contestate agli imputati e delineato il profitto derivato dalle stesse, essendo questo costituito dal denaro, ciò che serve a giustificare l'apprensione delle somme per via diretta è che il patrimonio dei correi sia aumentato per un valore corrispondente al quantum del suddetto profitto illecito, poiché a rilevare ai fini della confisca, è la prova della percezione illegittima e non la sua materiale destinazione». A nulla rileva, dunque, l'eccepita incapienza dei conti al momento della dichiarazione di fallimento della STF, che com'è noto, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, è condizione obbiettiva di punibilità, rispetto a un reato di pericolo quale è appunto quello di bancarotta fraudolenta prefallirnentare; il profitto è - e non potrebbe essere diversamente - quello conseguito in conseguenza della antecedente condotta illecita che diventa punibile con la sentenza di fallimento; ed esso, come detto, allorquando si tratti di denaro è da qualificare profitto diretto di quella condotta anche quando ad esso si sia sostituito altro denaro, prima o dopo il fallimento non rileva perchè ciò che rileva ai fini dell'apprensione è unicamente il fatto che, nel momento in cui essa interviene, vi sia del denaro nel patrimonio in cui è confluito il profitto illecito. Dalla natura fungibile del denaro, e potendo essere oggetto di confisca in via diretta anche somme di denaro di cui è certa l'origine lecita, discende altresì che tale misura reale ben può aggredire somme giacenti su conti intestati all'indagato/imputato ed affluite prima della commissione del reato o anche somme pervenute successivamente e addirittura somme che non si siano direttamente confuse con quelle provenienti dal reato per cui si procede, perché ciò che rileva, ai fini della confisca del denaro, è che nel patrimonio dell'indagato/imputato siano confluite somme di denaro illecite che siano andate ad accrescere il patrimonio medesimo; accrescimento illecito che non viene meno, né può essere messo in discussione, per effetto delle eventuali vicende successive, intermedie, che abbiano interessato quel patrimonio; né tanto meno potrebbero assumere rilievo quelle antecedenti perché ciò che connota la vicenda acquisitiva in argomento è che essa ha ad oggetto bene fungibile. Posto che, come detto, affinché il prezzo o il profitto monetari possono essere soggetti ad ablazione diretta, è necessario - e sufficiente - che il loro effettivo conseguimento da parte dell'indagato sia provato secondo gli ordinari standard probatori previsti per l'adozione della cautela reale, anche il rilevo mosso al riguardo si rivela del tutto aspecifico. Come evidenziato in precedenza, è stata verificata la presenza di elementi dimostranti che le somme siano state riversate su conto corrente intestato anche all'indagato, a nulla rilevando che non si sia esattamente individuato l'importo riferibile al ricorrente, essendo la distrazione a lui ascritta in concorso con gli altri indagati e con gli stessi cointestatari del conto su cui sono confluite le somme distratte. 1.3. Quanto al terzo motivo, che censura l'ordinanza impugnata sotto il profilo della sussistenza del periculum in mora in relazione all'attualità e concretezza dello stesso, è solo il caso di osservare che esso è stato desunto dalle modalità di esecuzione del reato, le cui condotte, attuate per molti anni, denotano, secondo la razionale motivazione del Tribunale, una spiccata capacità degli indagati di distribuire il profitto illecito in molteplici rivoli rendendo più difficoltosa l'attività di recupero e concreto il pericolo della sua dispersione; si è ritenuto, in altri termini, che per le numerose e ramificate modalità con cui i copiosi flussi monetari tra i coindagati si sono verificati, sia immanente il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato. 1.4. Il quinto motivo afferente al criterio di proporzionalità è inammissibile per assoluta genericità. Il provvedimento impugnato indica le ragioni per le quali s'impone il sequestro dell'intera somma suindicata, imputata a profitto diretto del reato, mentre il ricorso si limita a dedurre genericamente il difetto di motivazione al riguardo senza neppure indicare i parametri specifici che si assumono non rispettati ai fini della dedotta non proporzionalità, nonché a dolersi del "blocco dei conti correnti" che avrebbe avuto come unico effetto la sanzione degli indagati, che a causa del sequestro sono screditati davanti al mondo bancario, senza alcuna possibilità di aprire un conto corrente e domiciliare un'utenza domestica. Sicché la censura, nei suo complesso, si appalesa generica fondandosi tra l'altro su ragioni che esulano dalle valutazioni che pertengono alla fattispecie cautelare in scrutinio. 1.5. Il sesto, e ultimo, motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse. A seguito del rigetto del ricorso con la presente sentenza, il sequestro disposto con l'ordinanza qui impugnata, anche aderendo alla tesi sostenuta dal ricorrente, comunque ormai divenuto esecutivo. Né il ricorrente allega un suo specifico interesse a che venga dichiarata l'inefficacia del sequestro nel periodo intercorrente tra l'emissione del provvedimento impugnato in questa sede e la presente sentenza. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al p