CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GIP presso il Tribunale di Brescia del 13.9.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 13.9.2022 il GIP presso il Tribunale di Brescia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dello stesso imputato ed alla presenza del difensore, acquisito il consenso del PM, la pena complessiva di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed Euro 2.600 di multa in relazione ai fatti di rapina pluriaggravata di cui al capo A), di tentata rapina pluriaggravata di cui al capo B) e di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo C), a lui ascritti; 2. ricorre per cassazione il difensore del Rezalkhallah lamentando errata applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al giudizio di valenza: rileva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della intervenuta resipiscenza del ricorrente, giovanissimo al momento dei fatti, e che avrebbe consentito una attenuazione della pena, che tenesse conto anche del suo comportamento processuale, all'esito del giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno. 3. Il ricorso è inammissibile. Come è noto, non è consentito proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena deducendo il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., Sez. F - , n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01; ed è inoltre certamente inammissibile il ricorso che, come nel caso di specie è accaduto, lamenti la omessa applicazione di circostanze attenuanti di cui non sia stata fatta menzione nella richiesta di applicazione concordata della pena su cui ha convenuto il PM (cfr., Sez. 5, .1. 17982 del 18/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279117 - 01) poiché il PM e l'imputato possono impugnare la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena (sulla cui nozione, cfr., da ultimo, Sez. U, del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01) o della misura di sicurezza. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de