CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 32088/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23776/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], CALO’ ONOFRIO, CALO’ MICHELE, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale del Vignola, 5 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, n. 454/6/14,depositata il 24/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: COMPENSAZIONE D’[OSCURATO:PERSONA]’IMPOSTAION E D’IMPOSTADEFINI Z AGEV E [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate, con appositi avvisi notificati ai contribuenti, accertava una plusvalenza imponibile per gli anni 2005, 2006 e 2007 con conseguente maggior reddito imponibile ai fini IRPEF soggetto a tassazione separata, il tutto in relazione ad un terreno in comproprietà fra gli stessi. I contribuenti impugnavano gli avvisi e l’adìta CTP, riuniti i vari ricorsi, li accoglieva. La decisione, impugnata dall’Agenzia, veniva confermata dalla CTR. L’Agenzia grava la sentenza di secondo grado con il ricorso in cassazione, affidato a due motivi. Avverso tale ricorso si è costituita la contribuente per resistere. 2. Con memoria 5 giugno 2019 il solo contribuente [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di essersi avvalso, con domande depositate il 18 aprile 2019, della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n.136. All’uopo lo stesso produceva copia della domanda e dell’avvenuto pagamento dell’importo delle prime tra le venti rate, pari rispettivamente ad € 77,00 ed € 232,00. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con riguardo al contribuente [OSCURATO:PERSONA], va osservato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119/2018 (non rilevando come tale l’istanza di fissazione dell’udienza per la pronuncia dell’estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391, cod. proc. civ., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l’istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d’estinzione); peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato la prima rata relativamente ad entrambe le domande e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata. L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.); ne segue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l'Agenzia concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge. Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell’art. 6, d.l. n.119/2018, il processo si è estinto, limitatamente al contribuente suddetto, con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. Le spese, limitatamente alla controversia con [OSCURATO:PERSONA], restano a carico della parte che le ha anticipate trattandosi di ipotesi di estinzione. 2. Venendo ora al merito del ricorso con riferimento alle altre posizioni, con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della l. 28 dicembre 2001, n.448, nonché del combinato disposto degli artt. 7, comma 2, lett. ee), d.l. 13 maggio 2011, n.70, convertito con l. 12 luglio 2011, n.106 e 3, l. 27 luglio 2000, n.212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. In particolare, l’Agenzia lamenta come il giudice d’appello abbia errato, avendo omesso il riscontro del versamento dell’intera imposta sostitutiva, nel senso che erano state fatte due perizie. L’importo da versarsi in relazione al valore risultante in base alla prima di esse sarebbe stato infatti versato, ma quello derivante dal valore indicato nella seconda sarebbe stato inferiore, perché il totale essendo € 80 mila, il contribuente [OSCURATO:PERSONA], in luogo di 26.667,00 (80 mila diviso tre) avrebbe versato solo € 12.570,00. Da ciò l’accertamento della cessione per mancato perfezionamento dell’agevolazione fiscale, con perdita di quest’ultima. In ogni caso si era prodotto un carente versamento, rispetto a quanto dovuto in base alla disciplina agevolatrice, indicata in epigrafe, anche considerandosi quanto versato in relazione alla prima perizia, per cui per la cessione di terreni edificabili e agricoli era possibile assumere a base, in luogo del costo o valore di acquisto, quello di perizia giurata. Nella specie la perizia integrativa aveva valorizzato il terreno ceduto in € 2 milioni, e il 4 % era costituito appunto da € 80 mila, ma i contribuenti, a tutto concedere, avevano complessivamente versato € 75.840,00. N on po teva , comunque, valutarsi il pagamento della prima rata di € 26.667,00, tenendo conto del versamento di € 14.805,00 effettuato in relazione alla prima stima, non essendo sufficiente il pagamento di una rata al fine di conseguire gli effetti agevolativi inparola. 3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.7, comma 2, lett. d), d.l. n. 70/2011, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. In effetti la CTR aveva ritenuto che coloro i quali hanno richiesto la rideterminazione dei valori degli immobili ceduti, possono mutare la richiesta di rimborso di quanto precedentemente versato in compensazione. Tuttavia, tale disciplina varrebbe, a giudizio dell’Agenzia, solo per beni posseduti al 1° luglio 2011, ma non per quelli ceduti anteriormente, in virtù dell’irretroattività delle norme tributarie. 4. I motivi del ricorso, che per la loro connessione devono essere trattati congiuntamente, sono fondati. Sotto un primo profilo, deve ritenersi che tutti i versamenti effettuati in relazione alla medesima imposta, siano da imputarsi al relativo debito. Nella specie il versamento effettuato in considerazione del valore determinato sulla base della perizia originaria, si riferiva indiscutibilmente al medesimo presupposto, relativo all’imposta sostitutiva per la cessione dello stesso immobile. Il fatto che gli ulteriori versamenti fossero stati effettuati a seguito della perizia integrativa, a seguito di proroga dei relativi termini, in alcun modo incide su quanto sopra osservato, e dunque il fatto che solo con l’art.7, comma 2, lett. dd) (rectius ee), d.l. n. 70/2011 – non applicabile alla fattispecie ratione temporis - sia stata concessa la facoltà di “detrazione” (e non di compensazione, che richiama il diverso concetto riferito a reciproche obbligazioni, nella specie, secondo la ricostruzione dell’Agenzia, del diritto al rimborso delle rate precedenti con il debito derivante dall’imposta sostitutiva determinata a seguito della nuova rivalutazione) dei precedenti versamenti con quanto dovuto, non impedisce la diretta imputazione di tali versamenti al debito d’imposta, in virtù dei principi ricavabili dalla precedente disciplina, pienamente applicabili quindi alla fattispecie in esame. Tali conclusioni possono intendersi confermate dalla stessa decisione resa da questa Corte (Cass. Sez. U. 31/01/2020, n. 2321), a mente della quale infatti, in caso di determinazione del valore dell’immobile a mente dell’art. 7 della l. n. 448/2001, ove intervenga una nuova valutazione, a seguito della proroga dei termini, che individui un valore inferiore, si giustificherebbe l’istanza di rimborso per la differenza tra l’imposta sostitutiva risultante dovuta e il maggior importo originariamente versato, col che appare evidente il certo utilizzo dei versamenti originari a scomputo dell’imposta sostitutiva stessa. Nella specie, però , la perdita dei benefici, con conseguente rideterminazione dell’imposta nel senso indicato dall’Agenzia nei propri avvisi, viene come premesso eccepita anche sotto altro profilo, consistente nel versamento di una somma comunque inferiore rispetto a quella prevista dalla disciplina applicabile alla fattispecie. Infatti, se tanto il giudice di primo grado, quanto quello di secondo grado, avevano determinato l’importo versato dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] in € 67.320,00 (facendo così ascendere il totale dell’imposta versata in € 82.125,00), l’Agenzia non solo indica lo stesso in € 56.985,00, ma in ogni caso allega, alla luce del debito per interessi, l’insufficienza di quanto versato. Infatti, l’Agenzia ricorrente da un lato determina l’importo versato in € 75.840,00, a fronte di un’imposta determinata in € 80.000,00 (importo pacifico per entrambe le parti); dall’altro determina il totale dovuto, al lordo degli interessi, da versarsi nella misura del tre per cento annuo - voce non considerata nei calcoli effettuati dal contribuente e invece sicuramente dovuta -in € 83.540,00. Tanto determina l’accoglimento del ricorso, con rinvio alla Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, che provvederà a determinare la sufficienza o meno dei versamenti riscontrati rispetto alle somme dovute, in base alle disposizioni richiamate, a titolo di imposta sostitutiva e di interessi relativi. 5. In definitiva il processo dev’essere dichiarato estinto limitatamente alla controversia con [OSCURATO:PERSONA], e per il resto il ricorso dev’essere accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, che provvederà anche alla determinazione delle spese di giudizio. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del processo limitatamente alla controversia con [OSCURATO:PERSONA]. Accoglie nel resto il ricor