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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14897/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]0-; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 28 settembre 2013 sino al 1 dicembre 2014 nella forma della custodia in carcere e sino al 1 ottobre 2015 nella forma degli arresti domiciliari in relazione a un procedimento penale nel quale era indagato per i reati di cui agli artt. 110, 112 n.1, 56-624 e 625 n.3, 81, 61 n.2, 56-575 e 576 nn.1 e 5 bis, 337 cod. peri. e 2, 4,7 legge 2 ottobre 1967 n.895.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando l'ordinanza, con un primo motivo, per violazione degli artt.652 e 654 cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale ha preteso di fare una revisione della sentenza assolutoria passata in giudicato affermando che la domanda era destituita di fondamento in quanto i dati di fatto emergenti dalla ricostruzione cautelare, prima, e dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Trani, poi, sembravano diversi da come valutati dalla Corte di appello, almeno con riferimento alla valutazione ex art. 315 cod. proc. pen. sebbene la sentenza assolutoria avesse affermato che i reati per i quali il ricorrente era stato detenuto fossero stati commessi esclusivamente da italiani fuggiti a bordo della BMW senza alcun concorso, nemmeno morale, delle altre persone che si trovavano sul posto.

L'ordinanza ha dedotto un collegamento della persona del ricorrente all'azione criminosa altrui che la sentenza assolutoria hia negato.

2.1. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art.314 cod. proc. pen. in relazione al rigetto del richiesto indennizzo per ingiusta detenzione.

La Corte territoriale si è soffermata sulla gravità degli elementi indiziari che apparivano al giudice per le indagini preliminari anziché valutare che l'imputato era stato assolto, quale presupposto per la riparazione.

2.2. Con il terzo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova inerente all'affermazione della condotta gravemente colposa del Burduja.

Vi si afferma che quest'ultimo avrebbe ammesso, in sede di interrogatorio di garanzia, di essersi trovato con alcuni connazionali in territorio di Barletta al fine di caricare pneumatici da un TIR per siriulare un furto; si allegano i verbali dell'interrogatorio, dai quali si evince che il ricorrente ha dichiarato di essere stato ingaggiato per leciti lavori di facchinaggio.

La motivazione è illogica laddove pone a carico del ricorrente la compresenza di altri soggetti pregiudicati trascurando sia il tema della consapevolezza in capo al Burduja delle pregresse attività criminali di tali soggetti sia il problema del nesso di causalità tra tali circostanze e la misura cautelare, includendo elementi esclusi dalla sentenza assolutoria e valutando la presenza del Burduja nel luogo quale elemento causale, sebbene la misura cautelare fosse stata adottata in relazione alla condotta di soggetti fuggiti a bordo di una BMW, che avevano sparato colpi di arma da fuoco all'indirizzo dei Carabinieri giunti sul posto e sebbene sia stato accertato che, sentiti gli spari, il ricorrente si fosse dato alla fuga per campi in direzione opposta da quella dalla quale provenivano i rumori di spari.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e Finanze ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto inerenti a un medesimo spunto critico, ossia al rapporto tra poteri cognitivi del giudice della riparazione e sentenza assolutoria emessa nel giudizio di cognizione.

1.1. Nel provvedimento impugnato si legge che, per stessa ammissione del Burduja, lo stesso si è trovato con alcuni connazionali in territorio di Barletta, la notte del 17 settembre 2013, al fine di caricare pneumatici da un TIR per simulare un furto e quindi procedere alla successiva commercializzazione.

Tale condotta è stata ritenuta inizialmente indicativa della responsabilità per il reato di ricettazione, in quanto connesso al delitto di simulazione di reato che avrebbe dovuto commettere l'autista del TIR, poi non arrivato, ed è stata valutata come idonea a legittimare l'emissione nei confronti del Burduja di un provvedimento restrittivo, essendo evidenti gli elementi di un'organizzazione dedita a furti e rapine di TIR.

1.2. La condotta ostativa è stata individuata nel coinvolgimento dell'istante in un contesto criminale dedito a traffici illeciti attestato da intercettazioni esposte in sintesi nel provvedimento cautelare e nella sentenza di primo grado così da potersi affermare, secondo i giudici della riparazione, che la compresenza di soggetti pregiudicati e soggetti altrettanto coinvolti in attività criminali fosse elemento indicativo di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo in quanto qualificabile quale condotta connivente.2.

Sebbene i giudici della riparazione si siano concentrati soverchiamente sulla valenza indiziaria degli elementi a disposizione del giudice della cautela, tuttavia non si sono sottratti all'obbligo di valutare sulla base di quali elementi potesse ritenersi sussistente una condotta ostativa all'indennizzo, specificamente individuata sia nella presenza del Burduja in un contesto notturno nel quale più persone alle dipendenze del duo Bisceglia-Diana (indagati per rapina e altro, soggetti a intercettazioni dalla Procura di Padova), tra cui l'odierno istante, erano in procinto di fermare un TIR e svuotarlo del carico nel medesimo contesto in cui soggetti ignoti avevano esploso colpi di arma da fuoco all'lndirizzo dei militari intervenuti, sia nell'essersi il Burduja dato alla fuga all'arrivo delle Forze dell'Ordine.

2.1. Indipendentemente dal valore attribuibile ai fini penali a tali condotte, sui quali il giudice della riparazione non deve soffermarsi in quanto estraneo all'oggetto del giudizio, la motivazione non può ritenersi carente sotto il profilo dell'indicazione della condotta ostativa, avendo ritenuto che la presenza del richiedente sul luogo insieme a un gruppo di soggetti coinvolti in attività criminose fosse indicativa di colpa grave, quanto meno in termini di connivenza.

2.2. L'ordinanza risulta, in tal rnodo, pienamente rispettosa di quell'orientamento interpretativo della Corte di legittimità secondo il quale la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé un comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8914 del :18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, deo. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801).

3. E' senza dubbio vero che nell'ordinanza impugnata si è erroneamente impostata la motivazione indicando come punto focale aspetti del fatto che sono di esclusiva pertinenza del giudice della cognizione penale, sostanzialmente ignorando il dovuto confronto con l'esito assolutorio; occorre tuttavia riscontrare la genericità dei motivi di ricorso laddove non è riscontrabile nelle argomentazioni difensive alcun riferimento a passi della sentenza assolutoria dai quali si possa evincere che la condotta presa in esame come ostativa dal giudice della riparazione sia stata esclusa dal giudice della cognizione penale.

Si è, infatti, ripetutamente affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cognizione in quanto, per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.4, n, 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).

P.Q.Fil.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]0-; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 28 settembre 2013 sino al 1 dicembre 2014 nella forma della custodia in carcere e sino al 1 ottobre 2015 nella forma degli arresti domiciliari in relazione a un procedimento penale nel quale era indagato per i reati di cui agli artt. 110, 112 n.1, 56-624 e 625 n.3, 81, 61 n.2, 56-575 e 576 nn.1 e 5 bis, 337 cod. peri. e 2, 4,7 legge 2 ottobre 1967 n.895. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando l'ordinanza, con un primo motivo, per violazione degli artt.652 e 654 cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale ha preteso di fare una revisione della sentenza assolutoria passata in giudicato affermando che la domanda era destituita di fondamento in quanto i dati di fatto emergenti dalla ricostruzione cautelare, prima, e dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Trani, poi, sembravano diversi da come valutati dalla Corte di appello, almeno con riferimento alla valutazione ex art. 315 cod. proc. pen. sebbene la sentenza assolutoria avesse affermato che i reati per i quali il ricorrente era stato detenuto fossero stati commessi esclusivamente da italiani fuggiti a bordo della BMW senza alcun concorso, nemmeno morale, delle altre persone che si trovavano sul posto. L'ordinanza ha dedotto un collegamento della persona del ricorrente all'azione criminosa altrui che la sentenza assolutoria hia negato. 2.1. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art.314 cod. proc. pen. in relazione al rigetto del richiesto indennizzo per ingiusta detenzione. La Corte territoriale si è soffermata sulla gravità degli elementi indiziari che apparivano al giudice per le indagini preliminari anziché valutare che l'imputato era stato assolto, quale presupposto per la riparazione. 2.2. Con il terzo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova inerente all'affermazione della condotta gravemente colposa del Burduja. Vi si afferma che quest'ultimo avrebbe ammesso, in sede di interrogatorio di garanzia, di essersi trovato con alcuni connazionali in territorio di Barletta al fine di caricare pneumatici da un TIR per siriulare un furto; si allegano i verbali dell'interrogatorio, dai quali si evince che il ricorrente ha dichiarato di essere stato ingaggiato per leciti lavori di facchinaggio. La motivazione è illogica laddove pone a carico del ricorrente la compresenza di altri soggetti pregiudicati trascurando sia il tema della consapevolezza in capo al Burduja delle pregresse attività criminali di tali soggetti sia il problema del nesso di causalità tra tali circostanze e la misura cautelare, includendo elementi esclusi dalla sentenza assolutoria e valutando la presenza del Burduja nel luogo quale elemento causale, sebbene la misura cautelare fosse stata adottata in relazione alla condotta di soggetti fuggiti a bordo di una BMW, che avevano sparato colpi di arma da fuoco all'indirizzo dei Carabinieri giunti sul posto e sebbene sia stato accertato che, sentiti gli spari, il ricorrente si fosse dato alla fuga per campi in direzione opposta da quella dalla quale provenivano i rumori di spari. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e Finanze ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto inerenti a un medesimo spunto critico, ossia al rapporto tra poteri cognitivi del giudice della riparazione e sentenza assolutoria emessa nel giudizio di cognizione. 1.1. Nel provvedimento impugnato si legge che, per stessa ammissione del Burduja, lo stesso si è trovato con alcuni connazionali in territorio di Barletta, la notte del 17 settembre 2013, al fine di caricare pneumatici da un TIR per simulare un furto e quindi procedere alla successiva commercializzazione. Tale condotta è stata ritenuta inizialmente indicativa della responsabilità per il reato di ricettazione, in quanto connesso al delitto di simulazione di reato che avrebbe dovuto commettere l'autista del TIR, poi non arrivato, ed è stata valutata come idonea a legittimare l'emissione nei confronti del Burduja di un provvedimento restrittivo, essendo evidenti gli elementi di un'organizzazione dedita a furti e rapine di TIR. 1.2. La condotta ostativa è stata individuata nel coinvolgimento dell'istante in un contesto criminale dedito a traffici illeciti attestato da intercettazioni esposte in sintesi nel provvedimento cautelare e nella sentenza di primo grado così da potersi affermare, secondo i giudici della riparazione, che la compresenza di soggetti pregiudicati e soggetti altrettanto coinvolti in attività criminali fosse elemento indicativo di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo in quanto qualificabile quale condotta connivente.2. Sebbene i giudici della riparazione si siano concentrati soverchiamente sulla valenza indiziaria degli elementi a disposizione del giudice della cautela, tuttavia non si sono sottratti all'obbligo di valutare sulla base di quali elementi potesse ritenersi sussistente una condotta ostativa all'indennizzo, specificamente individuata sia nella presenza del Burduja in un contesto notturno nel quale più persone alle dipendenze del duo Bisceglia-Diana (indagati per rapina e altro, soggetti a intercettazioni dalla Procura di Padova), tra cui l'odierno istante, erano in procinto di fermare un TIR e svuotarlo del carico nel medesimo contesto in cui soggetti ignoti avevano esploso colpi di arma da fuoco all'lndirizzo dei militari intervenuti, sia nell'essersi il Burduja dato alla fuga all'arrivo delle Forze dell'Ordine. 2.1. Indipendentemente dal valore attribuibile ai fini penali a tali condotte, sui quali il giudice della riparazione non deve soffermarsi in quanto estraneo all'oggetto del giudizio, la motivazione non può ritenersi carente sotto il profilo dell'indicazione della condotta ostativa, avendo ritenuto che la presenza del richiedente sul luogo insieme a un gruppo di soggetti coinvolti in attività criminose fosse indicativa di colpa grave, quanto meno in termini di connivenza. 2.2. L'ordinanza risulta, in tal rnodo, pienamente rispettosa di quell'orientamento interpretativo della Corte di legittimità secondo il quale la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé un comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8914 del :18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, deo. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801). 3. E' senza dubbio vero che nell'ordinanza impugnata si è erroneamente impostata la motivazione indicando come punto focale aspetti del fatto che sono di esclusiva pertinenza del giudice della cognizione penale, sostanzialmente ignorando il dovuto confronto con l'esito assolutorio; occorre tuttavia riscontrare la genericità dei motivi di ricorso laddove non è riscontrabile nelle argomentazioni difensive alcun riferimento a passi della sentenza assolutoria dai quali si possa evincere che la condotta presa in esame come ostativa dal giudice della riparazione sia stata esclusa dal giudice della cognizione penale. Si è, infatti, ripetutamente affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cognizione in quanto, per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.4, n, 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.Fil. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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