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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10841/2026

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VEriin SENTENZA 2 3 MAR. 2026' Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -C—[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa lisab ta Arrabito TAZZA Emis, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/04/2025 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per il loro accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Roma, in data 21/05/2024, con la quale TAZZA Emis era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di illecita detenzione di prodotti liquidi da inalazione per sigarette elettroniche, ai sensi degli artt. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973 e 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, d.P.R. n. 504 del 1995.

2. Ricorre per cassazione il TAZZA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità.

Si censura il mancato confronto con il capo di imputazione (che non aveva specificato la tipologia di contrabbando contestata), la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico (tenuto conto di quanto dichiarato dal TAZZA in ordine alla destinazione del prodotto alla distribuzione gratuita alla clientela del suo locale).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta provenienza estera del prodotto rinvenuto.

Si censura la sentenza per non aver adeguatamente motivato sul punto, rilevante perché avrebbe consentito l'applicazione delle più lievi disposizioni di cui alla I n. 907 del 1942 e n. 27 del 1951.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione.

Si lamenta il difetto di adeguata motivazione sul punto.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati, alla luce di una motivazione adeguata su tutti gli aspetti censurati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ciò che riguarda i primi due motivi di ricorso, che possono essere qui trattati congiuntamente, ritiene il Collegio di dover dare seguito - anche nell'attuale assetto normativo - all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «l'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che punisce chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali, trova applicazione, in forza dell'art. 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, poiché per tali prodotti opera il meccanismo di equivalenza di consumo convenzionale determinato sulla base di apposite procedure tecniche definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pino, Rv. 278542 - 02).

Non può infatti dubitarsi della persistente rilevanza penale della condotta attribuita al TAZZA (detenzione per la vendita di prodotto liquido da inalazione per sigarette elettroniche di contrabbando per un peso complessivo convenzionale di gr. 34.275,44) anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2024, che ha tra l'altro abrogato il d.P.R. n. 43 del 1973: invero, l'applicabilità delle sanzioni penali previste dall'art. 84 del predetto decreto legislativo, qualora la condotta abbia ad oggetto quantitativi superiori ai 15 chilogrammi convenzionali, è espressamente tuttora prevista dal combinato disposto dei commi 1-bis e 7-bis dell'art. 62-quater d.lgs. n. 504 del 1995, come modificati dall'art. 3 del medesimo d.lgs. n. 141 del 2024.

Quanto poi alla provenienza estera del materiale illegittimamente detenuto per la vendita, è sufficiente osservare che la contestazione difensiva sul punto presenta connotazioni meramente labiali, che tra l'altro evitano di confrontarsi con quanto emerge dalla sentenza di primo grado in ordine all'indirizzo del mittente i prodotti sequestrati (una società estera con sede in Germania: cfr. pag. 3 della sentenza del Tribunale).

3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alla residua censura.

La Corte territoriale, lungi dal limitarsi a condividere le valutazioni del primo giudice, ha motivato la conferma dell'applicazione delle attenuanti generiche nella misura già fissate dal Tribunale facendo leva sul rilevante quantitativo detenuto, sulle concrete modalità di approvvigionamento, tali da escludere la marginalità dell'episodio, e le rilevanti possibilità di smercio correlate al fatto che il TAZZA era titolare di una sala giochi (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure qui deducibili, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost.» (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 01).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VEriin SENTENZA 2 3 MAR. 2026' Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -C—[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa lisab ta Arrabito TAZZA Emis, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/04/2025 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per il loro accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Roma, in data 21/05/2024, con la quale TAZZA Emis era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di illecita detenzione di prodotti liquidi da inalazione per sigarette elettroniche, ai sensi degli artt. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973 e 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, d.P.R. n. 504 del 1995. 2. Ricorre per cassazione il TAZZA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità. Si censura il mancato confronto con il capo di imputazione (che non aveva specificato la tipologia di contrabbando contestata), la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico (tenuto conto di quanto dichiarato dal TAZZA in ordine alla destinazione del prodotto alla distribuzione gratuita alla clientela del suo locale). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta provenienza estera del prodotto rinvenuto. Si censura la sentenza per non aver adeguatamente motivato sul punto, rilevante perché avrebbe consentito l'applicazione delle più lievi disposizioni di cui alla I n. 907 del 1942 e n. 27 del 1951. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Si lamenta il difetto di adeguata motivazione sul punto. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati, alla luce di una motivazione adeguata su tutti gli aspetti censurati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda i primi due motivi di ricorso, che possono essere qui trattati congiuntamente, ritiene il Collegio di dover dare seguito - anche nell'attuale assetto normativo - all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «l'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che punisce chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali, trova applicazione, in forza dell'art. 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, poiché per tali prodotti opera il meccanismo di equivalenza di consumo convenzionale determinato sulla base di apposite procedure tecniche definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pino, Rv. 278542 - 02). Non può infatti dubitarsi della persistente rilevanza penale della condotta attribuita al TAZZA (detenzione per la vendita di prodotto liquido da inalazione per sigarette elettroniche di contrabbando per un peso complessivo convenzionale di gr. 34.275,44) anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2024, che ha tra l'altro abrogato il d.P.R. n. 43 del 1973: invero, l'applicabilità delle sanzioni penali previste dall'art. 84 del predetto decreto legislativo, qualora la condotta abbia ad oggetto quantitativi superiori ai 15 chilogrammi convenzionali, è espressamente tuttora prevista dal combinato disposto dei commi 1-bis e 7-bis dell'art. 62-quater d.lgs. n. 504 del 1995, come modificati dall'art. 3 del medesimo d.lgs. n. 141 del 2024. Quanto poi alla provenienza estera del materiale illegittimamente detenuto per la vendita, è sufficiente osservare che la contestazione difensiva sul punto presenta connotazioni meramente labiali, che tra l'altro evitano di confrontarsi con quanto emerge dalla sentenza di primo grado in ordine all'indirizzo del mittente i prodotti sequestrati (una società estera con sede in Germania: cfr. pag. 3 della sentenza del Tribunale). 3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alla residua censura. La Corte territoriale, lungi dal limitarsi a condividere le valutazioni del primo giudice, ha motivato la conferma dell'applicazione delle attenuanti generiche nella misura già fissate dal Tribunale facendo leva sul rilevante quantitativo detenuto, sulle concrete modalità di approvvigionamento, tali da escludere la marginalità dell'episodio, e le rilevanti possibilità di smercio correlate al fatto che il TAZZA era titolare di una sala giochi (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure qui deducibili, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost.» (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 01). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos
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