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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08214/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31 ottobre 2019, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo a seguito di annullamento della precedente pronuncia ad opera della sentenza di questa Corte del 1 marzo 2018, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di bancarotta patrimoniale contestatogli al capo B del proc. 1524/12, dichiarava prescritto il delitto di cui all'art. 220 legge fallimentare (per avere omesso il deposito delle scritture contabili nel termine di legge) contestatogli al capo A del medesimo procedimento (entrambi conseguenti al fallimento della ditta individuale P.N.

Appalti di [OSCURATO:PERSONA]) e ne confermava la declaratoria di penale responsabilità per i residui addebiti (le bancarotte fraudolente, documentale e patrimoniale, consumate quale legale rappresentante della soc. coop a r.l. [OSCURATO:PERSONA], ascritte all'imputato nel proc n. 184/2013), rideterminando la misura della pena principale e delle pene accessorie.

1.1. La sentenza di questa Corte aveva decretato l'annullamento della precedente pronuncia per motivi esclusivamente processuali, avendo la Corte territoriale notificato all'imputato il decreto di citazione al giudizio di appello presso il difensore piuttosto che presso il domicilio eletto.

1.2. La Corte di merito, in sede di rinvio, citato a giudizio il prevenuto, confermava la condanna per i menzionati delitti di bancarotta, osservando quanto segue.

La distrazione degli automezzi era provata dalla circostanza che i dipendenti della società non avevano confermato la tesi dell'imputato secondo la quale egli li avrebbe a loro consegnati.

Quanto alla bancarotta documentale si osservava come l'intenzionale disordine contabile avesse condotto all'impossibilità di ricostruire il patrimonio sociale ed il movimento degli affari e fosse così andato a danno dei creditori, tanto da non potersi accedere all'invocata riqualificazione della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 217, comma 2, legge fall..

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'ordinanza della Corte di merito del 18 ottobre 2018 in cui si era disposta la notifica del decreto all'imputato presso il difensore per il solo fatto che la prima notifica era stata effettuata senza il rispetto dei termini di legge e senza individuare la ragione per la quale tale rinnovazione non andava effettuata presso il domicilio eletto.

Parimenti viziata, per il medesimo motivo, era la notifica della sentenza della Corte territoriale, anch'essa effettuata presso il difensore.

Si ricordava infatti come il prevenuto avesse eletto domicilio presso l'indirizzo indicato anche nella pronuncia di annullamento e come, di conseguenza, le notifiche dovessero essere ivi effettuate.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione e la violazione di legge per non essere stato adeguatamente provato l'elemento soggettivo di entrambe le ipotesi di bancarotta, il previsto dolo specifico (di danno ai creditori).

Quanto alla bancarotta patrimoniale, i veicoli che si assumevano distratti dall'imputato, non avevano all'epoca alcun residuo valore economico e, comunque, non erano più in possesso della fallita, visto che ne era stata denunciata al PRA la perdita del possesso.

Quanto alla bancarotta documentale, non vi erano elementi che consentissero di ritenere che il prevenuto avesse intenzionalmente agito a danno dei creditori, così che la sua condotta al più doveva configurarsi come un'ipotesi di bancarotta semplice.

2.3. Con il terzo, quarto e quinto motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla misura della pena ed all'intervenuta prescrizione delle contestate condotte (sia perché la data della loro consumazione era risalente nel tempo, precedendo di anni la declaratoria del fallimento, sia perché, in ipotesi di derubricazione delle condotte nelle fattispecie di cui all'art. 217 legge fallim., era da tempo decorso il minor termine di prescrizione previsto). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato non merita accoglimento.

1. L'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione in appello (e, di conseguenza, della citazione stessa e degli atti conseguenti), oggetto del primo motivo di ricorso, è infondata in fatto.

Dalla lettura degli atti processuali, infatti, si evince che era stata tentata la notifica del suddetto decreto, in cui era riportato il domicilio dichiarato (o eletto) dall'imputato, proprio a tale recapito, a mezzo dell'ufficiale giudiziario che si era servito dell'ufficio postale.Il tentavo di consegna presso tale indirizzo era avvenuto il 13 settembre 2018 (l'udienza davanti alla Corte d'appello era fissata al 18 ottobre 2018) ma la notifica non si era perfezionata per la "irreperibilità" dell'imputato stesso.

E, così, risultata impossibile la notifica al domicilio dichiarato (o eletto) dall'imputato, in applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. si era proceduto, il 10 ottobre 2018, alla consegna, mediante pec, della copia del decreto di citazione al difensore.

All'udienza del 18 ottobre 2018, la Corte territoriale, nel prendere atto del mancato rispetto del termine dilatorio fra la notifica del decreto e l'udienza stessa, ordinava una nuova notifica del medesimo al difensore (essendosi rivelata impossibile la notifica al domicilio dichiarato).

Notifica, per una successiva udienza, che andava a buon fine, nel rispetto del termine dilatorio.

La citazione al giudizio di appello dell'imputato si era pertanto regolarmente perfezionata anche considerando la recente (udienza del 25 novembre 2021, RG 17964/2021) pronuncia della Sezioni unite secondo la quale: "nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen. 3:1 L'eccezione va pertanto respinta anche in relazione alle successive notificazioni.

2. Il secondo motivo, sulla configurabilità dei delitti di bancarotta ascritti al ricorrente, è inammissibile perché volto a sollecitare una riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La Corte distrettuale, infatti, con motivazione priva di manifeste aporie logiche aveva osservato quanto segue.

2.1. In ordine al delitto di bancarotta patrimoniale, il prevenuto, amministratore della fallita, aveva distratto dal patrimonio della stessa i veicoli indicati in imputazione non trovando conferma alcuna la giustificazione addotta, di averli consegnati ai soci della cooperativa (che avevano negato di averli ricevuti).

Meramente congetturale è poi l'ulteriore, odierna, deduzione, circa la vetustà e conseguente assenza di valore di ali beni.

La denunciata (presso il PRA) perdita di possesso dei quali altro non attesta che la sottrazione degli stessi al patrimonio della fallita, senza concretarne giustificazione alcuna.

In riferimento all'elemento soggettivo del reato si deve poi ricordare che le Sezioni unite, con la sentenza Passarelli (n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805) hanno affermato che "l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte" (così anche, da ultimo, Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898).

2.2. In ordine al delitto di bancarotta documentale, la parziale tenuta delle contabilità, la scorretta scritturazione di alcuni libri sociali e di alcune scritture contabili inducono, fondatamente, a ritenere che - considerando le consumate distrazioni, e l'impossibilità di dedurre quali, fra i debiti tributari e le competenze dei soci, fossero stati effettivamente assolti - il prevenuto avesse inteso sia impedire la ricostruzione del patrimonio della fallita e del movimento degli affari, sia agire a danno dei creditori (la bancarotta documentale gli era stata contestata in relazione ad entrambi i profili sanzionati dalla norma).

Così da non potersi neppure accedere all'invocata riqualificazione della condotta nel meno grave delitto previsto dall'art. 217 legge fall..

Peraltro, sulle doglianze relative alla bancarotta fraudolenta documentale, il motivo difetta anche di specificità.

3. Quanto al trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena (di poco superiore al minimo edittale), erano stati congruamente motivati dalle precedenti condanne patite dal prevenuto e dalla gravità e pluralità delle condotte consumate, oggetto del presente processo.

Quanto alla invocata prescrizione, in assenza di riqualificazione delle condotte e dovendosi collocarne la consumazione dei delitti al momento della pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento (ex plurimis: Sez. 5, n. 31974 del 13/03/2019, Burani, Rv. 277248), del 16 ottobre 2010, il termine previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen. in anni dodici e mesi sei non è ancora decorso.4.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma 1'11 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 ottobre 2019, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo a seguito di annullamento della precedente pronuncia ad opera della sentenza di questa Corte del 1 marzo 2018, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di bancarotta patrimoniale contestatogli al capo B del proc. 1524/12, dichiarava prescritto il delitto di cui all'art. 220 legge fallimentare (per avere omesso il deposito delle scritture contabili nel termine di legge) contestatogli al capo A del medesimo procedimento (entrambi conseguenti al fallimento della ditta individuale P.N. Appalti di [OSCURATO:PERSONA]) e ne confermava la declaratoria di penale responsabilità per i residui addebiti (le bancarotte fraudolente, documentale e patrimoniale, consumate quale legale rappresentante della soc. coop a r.l. [OSCURATO:PERSONA], ascritte all'imputato nel proc n. 184/2013), rideterminando la misura della pena principale e delle pene accessorie. 1.1. La sentenza di questa Corte aveva decretato l'annullamento della precedente pronuncia per motivi esclusivamente processuali, avendo la Corte territoriale notificato all'imputato il decreto di citazione al giudizio di appello presso il difensore piuttosto che presso il domicilio eletto. 1.2. La Corte di merito, in sede di rinvio, citato a giudizio il prevenuto, confermava la condanna per i menzionati delitti di bancarotta, osservando quanto segue. La distrazione degli automezzi era provata dalla circostanza che i dipendenti della società non avevano confermato la tesi dell'imputato secondo la quale egli li avrebbe a loro consegnati. Quanto alla bancarotta documentale si osservava come l'intenzionale disordine contabile avesse condotto all'impossibilità di ricostruire il patrimonio sociale ed il movimento degli affari e fosse così andato a danno dei creditori, tanto da non potersi accedere all'invocata riqualificazione della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 217, comma 2, legge fall.. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'ordinanza della Corte di merito del 18 ottobre 2018 in cui si era disposta la notifica del decreto all'imputato presso il difensore per il solo fatto che la prima notifica era stata effettuata senza il rispetto dei termini di legge e senza individuare la ragione per la quale tale rinnovazione non andava effettuata presso il domicilio eletto. Parimenti viziata, per il medesimo motivo, era la notifica della sentenza della Corte territoriale, anch'essa effettuata presso il difensore. Si ricordava infatti come il prevenuto avesse eletto domicilio presso l'indirizzo indicato anche nella pronuncia di annullamento e come, di conseguenza, le notifiche dovessero essere ivi effettuate. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione e la violazione di legge per non essere stato adeguatamente provato l'elemento soggettivo di entrambe le ipotesi di bancarotta, il previsto dolo specifico (di danno ai creditori). Quanto alla bancarotta patrimoniale, i veicoli che si assumevano distratti dall'imputato, non avevano all'epoca alcun residuo valore economico e, comunque, non erano più in possesso della fallita, visto che ne era stata denunciata al PRA la perdita del possesso. Quanto alla bancarotta documentale, non vi erano elementi che consentissero di ritenere che il prevenuto avesse intenzionalmente agito a danno dei creditori, così che la sua condotta al più doveva configurarsi come un'ipotesi di bancarotta semplice. 2.3. Con il terzo, quarto e quinto motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla misura della pena ed all'intervenuta prescrizione delle contestate condotte (sia perché la data della loro consumazione era risalente nel tempo, precedendo di anni la declaratoria del fallimento, sia perché, in ipotesi di derubricazione delle condotte nelle fattispecie di cui all'art. 217 legge fallim., era da tempo decorso il minor termine di prescrizione previsto). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato non merita accoglimento. 1. L'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione in appello (e, di conseguenza, della citazione stessa e degli atti conseguenti), oggetto del primo motivo di ricorso, è infondata in fatto. Dalla lettura degli atti processuali, infatti, si evince che era stata tentata la notifica del suddetto decreto, in cui era riportato il domicilio dichiarato (o eletto) dall'imputato, proprio a tale recapito, a mezzo dell'ufficiale giudiziario che si era servito dell'ufficio postale.Il tentavo di consegna presso tale indirizzo era avvenuto il 13 settembre 2018 (l'udienza davanti alla Corte d'appello era fissata al 18 ottobre 2018) ma la notifica non si era perfezionata per la "irreperibilità" dell'imputato stesso. E, così, risultata impossibile la notifica al domicilio dichiarato (o eletto) dall'imputato, in applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. si era proceduto, il 10 ottobre 2018, alla consegna, mediante pec, della copia del decreto di citazione al difensore. All'udienza del 18 ottobre 2018, la Corte territoriale, nel prendere atto del mancato rispetto del termine dilatorio fra la notifica del decreto e l'udienza stessa, ordinava una nuova notifica del medesimo al difensore (essendosi rivelata impossibile la notifica al domicilio dichiarato). Notifica, per una successiva udienza, che andava a buon fine, nel rispetto del termine dilatorio. La citazione al giudizio di appello dell'imputato si era pertanto regolarmente perfezionata anche considerando la recente (udienza del 25 novembre 2021, RG 17964/2021) pronuncia della Sezioni unite secondo la quale: "nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen. 3:1 L'eccezione va pertanto respinta anche in relazione alle successive notificazioni. 2. Il secondo motivo, sulla configurabilità dei delitti di bancarotta ascritti al ricorrente, è inammissibile perché volto a sollecitare una riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte distrettuale, infatti, con motivazione priva di manifeste aporie logiche aveva osservato quanto segue. 2.1. In ordine al delitto di bancarotta patrimoniale, il prevenuto, amministratore della fallita, aveva distratto dal patrimonio della stessa i veicoli indicati in imputazione non trovando conferma alcuna la giustificazione addotta, di averli consegnati ai soci della cooperativa (che avevano negato di averli ricevuti). Meramente congetturale è poi l'ulteriore, odierna, deduzione, circa la vetustà e conseguente assenza di valore di ali beni. La denunciata (presso il PRA) perdita di possesso dei quali altro non attesta che la sottrazione degli stessi al patrimonio della fallita, senza concretarne giustificazione alcuna. In riferimento all'elemento soggettivo del reato si deve poi ricordare che le Sezioni unite, con la sentenza Passarelli (n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805) hanno affermato che "l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte" (così anche, da ultimo, Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898). 2.2. In ordine al delitto di bancarotta documentale, la parziale tenuta delle contabilità, la scorretta scritturazione di alcuni libri sociali e di alcune scritture contabili inducono, fondatamente, a ritenere che - considerando le consumate distrazioni, e l'impossibilità di dedurre quali, fra i debiti tributari e le competenze dei soci, fossero stati effettivamente assolti - il prevenuto avesse inteso sia impedire la ricostruzione del patrimonio della fallita e del movimento degli affari, sia agire a danno dei creditori (la bancarotta documentale gli era stata contestata in relazione ad entrambi i profili sanzionati dalla norma). Così da non potersi neppure accedere all'invocata riqualificazione della condotta nel meno grave delitto previsto dall'art. 217 legge fall.. Peraltro, sulle doglianze relative alla bancarotta fraudolenta documentale, il motivo difetta anche di specificità. 3. Quanto al trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena (di poco superiore al minimo edittale), erano stati congruamente motivati dalle precedenti condanne patite dal prevenuto e dalla gravità e pluralità delle condotte consumate, oggetto del presente processo. Quanto alla invocata prescrizione, in assenza di riqualificazione delle condotte e dovendosi collocarne la consumazione dei delitti al momento della pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento (ex plurimis: Sez. 5, n. 31974 del 13/03/2019, Burani, Rv. 277248), del 16 ottobre 2010, il termine previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen. in anni dodici e mesi sei non è ancora decorso.4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 1'11 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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