CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 2016
Cassazione n. 23764/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15154/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rapp. p.t., domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che l a rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresenta t a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 618/2016depositata il 20/12/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- [OSCURATO:PERSONA] SPA (già Thyssenkrupp) ebbe a pagare: - in data 18/7/2000 euro 1.776.472,81= per canone, sovracanoni per uso idroelettrico derivazione acqua fiume Velino (1994-1999) in autoliquidazione; -in data 02/10/2001 euro 2.441.844,31= per “importo tributo” codici 825 T e 826 T, compenso concessionari, interessi e spese, per cartella esattoriale. Il Tribunale delle Acque pubbliche di Roma (TRAP) -investito con ricorso (anche) notificato d al la odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA] il 24/11/1999 della controversia concernente gli avvisi di pagamento dei canoni che avevano preceduto l’emissione delle cartelle - con sentenza n.25/2006 determinò in euro 1.810,287,45= le somme dovute da [OSCURATO:PERSONA] SPA (detratti gli importi già corrisposti per i medesimi titoli e con interessi da calcolarsi alla stregua dei criteri indicati dalCTU nominato). L’ 8/6/2007 (con nota pervenuta il 13/6/2007) [OSCURATO:PERSONA] SPA chiese il rimborso delle maggiori somme a suo tempo corrisposte (con interessi), poi rettificata con la decurtazione delle somme già pagate spontaneamente. L’Agenzia del Demanio effettuò lo sgravio della cartella esattoriale: - in data 30/10/2007, in misura parziale, per euro 1.666.404,33= per tributi codice 825T e 826T ed esclusione oneri riscossione (compensi concessionario e interessi di mora); - in data 18/3/2008, t otale, integralmente, giusta richiesta del 13/12/2007, di rimborso dei costi del concessionario e degli interessi di mora. Gli interessi legali sulla maggior somma corrisposta vennero liquidati con decorrenza dalla domanda di rimborso e, quindi, dall’8/6/2007 e quantificati in euro 33.628,97=. La società convenne l’Agenzia del Demanio dinanzi al Tribunale di Perugia chiedendo ulteriori interessi, ovvero quelli maturati sin dalla data del pagamento (2/10/2001), sulla somma di euro 1.666.404,33= dovuta alla stessa da parte della debitrice Agenzia tenuta al rimborso, in conseguenza della sentenza del TRAP Roma che aveva accertato l’avvenuta prescrizione parziale della pretesa creditoria, per canoni di concessioni demaniale, fatta valere dall’Agenzia delle entrate a mezzo di notifica di cartella esattoriale. Secondo la società gli interessi dovevano essere fatti decorrere dal 2/10/2001 secondo il disposto di cui all’art.1282 cod.civ. Il Tribunale di Perugia, accogliendo la tesi dell’Agenzia, ha respinto la domanda e ritenuto che ricorreva una ipotesi di indebito oggettivo e che, di conseguenza, la spettanza degli interessi decorreva dalla domanda di rimborso, facendo applicazione dell’art.2033 cod.civ. La Corte di appello di Perugia ha accolto l’appello proposto dalla società e riformato la prima decisione, con compensazione delle spese di lite, perché ha affermato che la vicenda in esame non si inquadrava nell’istituto della condictio indebiti di cui all’art.2033 cod.civ., ma nella fattispecie disciplinata dall’art.1282 cod.civ. L’Agenzia del Demanio ha proposto ricorso, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata con un mezzo. [OSCURATO:PERSONA] SPA ha replicato con controricorso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.- Con l’unico motivo si deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1284 c .c. , nonché la violazione dell’art. 2033 c.c. Sostienela ricorrente Agenzia che la Corte di merito ha errato laddovenon ha ritenuto applicabile l’art. 2033 c.c. e ha statuito che gli interessi n on decorrevano dalla domanda di restituzione delle somme,ma dalla data del pagamento. Secondola ricorrente, infatti: 1) il pagamento in esecuzione di cartella esattoriale non opposta non può essere assimilato al pagamento in esecuzione di sentenza provvi soriamente esecutiva, che, in caso di riforma, obbliga alla restituzione con interessi dalla datadel pagamento, dal momento che la cartella non impugna ta non ètitolo rescindibile e/o provvisorio e il pagamento della stessa non avviene nella reciproca con sapevolezza della rescindibilità e provvisorietà del titolo, ma anzi nella piena coscienza della sua definitività; 2) il giudizio dinanzi al TRAP aveva per oggetto l’accertamentodella consistenza della posizione debitoria della [OSCURATO:PERSONA]: l’obbligazion e restitutoria, pertanto, è sorta soltanto allorquando la sentenza del TRAP ha accertato la inferiore consistenzadella posizione debitoria rispetto a quanto pagato, così determinando un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., essendo venuta meno la causa de l pagamento delle maggiori somme; 3) l’inapplicabilitàdell’art. 1282 c.c. al tempo del pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] (02/10/2001) derivava anche dalla circostanza secondo cui il credito restitutorio non era liquido ed esigibile prima dellasentenza del TRAP. Il controricorrente deduce che il motivo è infondat o e, rimarcandole argomentazioni della sentenza della Corte di appello, ritiene che la fattispecie non sia riconducibile a quella dell’indebito oggettivoex art. 2033 c.c. 2.2.-Il motivo è infondato e va respinto. 2.3.-Come rettamene affermato dalla Corte umbra la vicenda in esame non si inquadra nell’istituto della condictio indebiti di cui all’art.2033 cod.civ. perché il pagamento, avvenuto a seguito della notifica della cartella esattoriale non opposta per vizi propri, né sospesa (nonostante la richiesta avanzata dalla società al TRAP), venne effettuato perché “dovuto”, senza alcun riconoscimento nella costanza della pendenza del giudizio, introdotto sin dal 1999 (prima della notifica delle cartelle e dei pagamenti) dinanzi al TRAP per contestare proprio il credito vantato con gli avvisi di pagamento con i quali era stato richiesto il pagamento dei canoni e dei tributi e che avevano preceduto l’emissione delle cartelle, di cui costituivano l’ineludibile presupposto. Una volta venuto meno, all’esito definitivo del giudizio dinanzi al TRAP, il presupposto delle cartelle, ciò aveva comportato l’immediato diritto al rimborso. 2.4.- Risulta pertanto pertinente il richiamo alla giurisprudenza in tema di restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza d’appello successivamente cassata, ovvero di sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, secondo la quale «L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento.»(Cass. n. 34011 del 12/11/2021), fattispecie a cui la Corte di appello ha ritenuto assimilabile la vicenda in esame. 2.5.-Come accertato dalla Corte di merito, e non contestato, nel caso in esame si è trattato della restituzione di somme risultate non dovute ab origine, all’esito della decisione del TRAP, con l’effetto che «gli interessi legali devono essere riconosciuti, in applicazione del principio generale di cui all’art.1282 cod.civ., dal giorno del pagamento e non da quello della domanda, poiché la caducazione del titolo rende indebito il pagamento fin dall’origine, con la conseguenza che l’obbligazione restitutoria deve ritenersi sorta ed esigibile fin dal momento della solutio» (fol.4 della sent. imp.) in vista della restaurazione della situazione patrimoniale preesistente. 2..6.- Trova applicazione, nel caso di specie, il principio che si condivide, secondo il quale «L'art. 2033 riguarda un pagamento eseguito nell'ambitodi un rapporto privatistico, pur se erroneamente ritenuto, e non nell'ottemperanza di un atto pubblico autoritativo. In quest'ultimo caso e per quanto concerne gli accessori della somma da restituire, non rileva lo stato soggettivo di buona o mala fede dell'accipiens ma l'assenza originaria di causa del pagamento, ossia del corrispondente arricchimento della controparte, con l'ulteriore conseguenza della necessità di porre il solvens nella stessa situazione patrimoniale in cui versava prima di pagare (Cass. 5 agosto 2005 n. 16559, 13 aprile 2007 n. 8829,19 ottobre 2007 n. 21992, 18 giugno 2009 n. 14178).» (Cass. n. 25589 del 17/12/2010). 2.7.-Inoltre, tale conclusione non può essere revocata in dubbio dalla circostanza che –come avvenuto nel caso in esame – solo una parte del pagamento è risultata non dovuta per assenza della originaria causa, all’esito del giudizio svoltosi dinanzi al TRAP;infine, non è calzante il richiamo al tema della liquidità edesigibilità o meno del credito, stante il definitivo accertamento giudiziale dell’inesistenza del debito in parte qua , conseguito a giudizio introdotto prima della notifica delle cartelle e prima del pagamento. 3.-Deve quindi concludersi che il ricorso è infondato. Le spese vanno compensate, in ragione della complessità della vicenda giudiziaria e della assenza di precedenti specifici . Nei confronti delle Amministrazioni dello Stato non trova applicazione l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato, ai sensi l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, perché queste, mediante il meccanismo della prenotazione a de