Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 00938/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Genova del 14.11.2018 di condanna nei suoi confronti alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 99/4 seconda ipotesi, 624, 625 n. 7 c.p.

Deduce l'imputato la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'entità della pena irrogata. 2.11 ricorso è inammissibile, in quanto generico, e comunque manifestamente infondato Ed invero, non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di confermare la sentenza del primo giudice tenuto conto, in sostanza, della negativa personalità dell'imputato gravato da plurimi precedenti.

Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Genova del 14.11.2018 di condanna nei suoi confronti alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 99/4 seconda ipotesi, 624, 625 n. 7 c.p. Deduce l'imputato la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'entità della pena irrogata. 2.11 ricorso è inammissibile, in quanto generico, e comunque manifestamente infondato Ed invero, non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di confermare la sentenza del primo giudice tenuto conto, in sostanza, della negativa personalità dell'imputato gravato da plurimi precedenti. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 00938/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris