CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17661/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 26 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo, pronunciata il 12 giugno 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui ai capi A) (artt. 81, 56, 628, comma 3, n.1., cod. pen.), B) (artt. 582, 585 cod. pen.) e C) (art. 697 cod. pen.). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per i reati ascrittigli in rubrica e l'erronea valutazione degli elementi di prova, tra i quali la testimonianza della persona offesa, posti a fondamento della condanna, è manifestamente infondato. Invero, si rileva come le censure dedotte si traducono in argomentazioni in punto di fatto volte a proporre una valutazione del materiale probatorio alternativa a quella asseverata dai giudici di merito con motivazione congrua ed esente da vizi logici. In particolare, la Corte territoriale ha fondato l'affermazione di colpevolezza dell'imputato per i delitti contestatigli sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, "valutata la sua oggettiva credibilità e l'attendibilità intrinseca del suo racconto" (pag. 5 della pronuncia,gravata), nonché del referto del pronto soccorso, della perquisizione domiciliare effettuata, all'esito della quale veniva rinvenuta il coltellino utilizzato dall'imputato nell'aggressione ai danni della persona offesa, e degli accertamenti tecnici esperiti in ordine alle tracce ematiche sussistenti sull'arma predetta; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, è generico in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché reiterativo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non ci confronta. In particolare, i giudici d'appello hanno motivatamente ritenuto la congruità della pena quantificata dal primo giudice, correttamente evidenziando gli elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quali il precedente penale specifico a carico dell'imputato e le modalità particolarmente violente della condotta (apg. 6 della pronuncia gravata). In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen