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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 1968

Cassazione n. 10792/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/02/1968 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla applicazione delle pene sostitutive [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ravvisata l'unicità del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, avendo il ricorrente occultato o comunque distrutto le scritture contabili e in particolare le fatture emesse negli anni di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, ha rideterminato la pena, previa esclusione dell'aumento per la continuazione, ad un anno di reclusione.

2. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, evidenziando l'assenza di prova diretta relativamente alla effettiva istituzione delle scritture contabili e dei documenti contabili obbligatori e alla condotta contestata, di occultamento o di distruzione delle suddette scritture e documenti, evidenziando altresì il difetto dell'elemento soggettivo del reato.

Precisa che il rinvenimento delle fatture in copia presso terzi non costituisce prova della effettiva emissione e che, anche sotto il profilo soggettivo, non vi è prova della intenzione di evadere il fisco.

Il ricorrente, infatti, era nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa e impossibilitato a presentare le dichiarazioni fiscali in quanto, dal 3 dicembre 2015 al 21 settembre 2016, ha espiato una pena in stato di detenzione e successivamente è stato ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali.

Inoltre, nel 2017 si è sviluppato un incendio all'interno della sede della ditta che ha cagionato la distruzione della documentazione contabile ivi presente.

Ne segue l'assenza di prova della fattispecie contestata sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente rappresenta che la Corte di appello non si è pronunciata sulle richieste scritte formulate dal difensore ed inviate con pec in data 08.04.2024, con le quali, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, formulava nuova istanza di sostituzione delle pene detentive con il lavoro di pubblica utilità o con la pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen. 2.3.

Con il terzo motivo, lamenta violazione del principio di retroattività della norma favorevole. [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato il ricorrente alla pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione per la condotta commessa nel 2013, applicando ai sensi dell'art. 81 cod. pen. un aumento della pena base (pari a anni uno e mesi sei, per la violazione del 2013) pari a mesi due di reclusione, ritenendo erroneamente che l'imputato abbia commesso una pluralità di reati, per ciascuna degli anni 2014, 2015 e 2016, avvinti dal vincolo della continuazione.

Il giudice d'appello, in accoglimento della doglianza difensiva con la quale si rappresentava l'unicità del reato, consistente nella distruzione o nell'occultamento delle fatture del 2013, 2014, 2015 e 2016, non potendosi ritenere integrata una pluralità di condotte tipiche in ragione del numero degli anni di imposta evasi, ha, correttamente, ravvisato un unico reato e rideterminato la pena eliminando l'aumento per la continuazione.Tuttavia, il ricorrente in sede di legittimità, evidenzia che una porzione della condotta contestata si sarebbe verificata nel 2013 e nel 2014, ricadendo dunque nell'alveo applicativo del precedente testo dell'art. 10 d.lgs.74/2000, vigente antecedentemente alla modifica normativa operata nel 24 settembre 2015, che ha modificato il trattamento sanzionatorio e previsto un minimo e un massimo edittale più grave.

Invocando il principio dì retroattività della legge più favorevole, il ricorrente lamenta che il giudice a quo avrebbe dovuto applicare il minimo edittale previsto dall'art 10 d.lgs.74/2000 nel testo previgente fino al 2015, posto che una porzione della condotta contesta è stata integrata dal 2013 al 2015.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all'articolo 20 bis cod. pen. con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, ferma l'irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato e della sua condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alle richieste di sostituzione della pena detentiva.

2. Con riguardo alle questioni inerenti alla responsabilità, si ribadisce che, in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez.3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 27486).

Nel caso in disamina, correttamente il giudice a quo ha evidenziato che le fatture emesse dal ricorrente sono state rinvenute presso i clienti, essendo istituite in duplice copia.

Pertanto, ha affermato che il mancato rinvenimento dei suddetti documenti commerciali costituisce una prova diretta della condotta di occultamento o di distruzione delle stesse, non avendo peraltro l'imputato neppure allegato circostanze a suo favore quali, titolo di esempio, il furto o lo smarrimento.

3. Peraltro, la circostanza relativa all'avvenuto incendio della sede ove le scritture contabili erano custodite non è dedotta con i motivi di appello, incentrati sulla omessa istituzione delle scritture contabili e sull'erronea inferenza che tale documentazione sia stata distrutta o occultata; essa pertanto costituisce un novum rappresentato dal ricorrente solo nel ricorso per cassazione.

Quanto alla censura afferente l'elemento soggettivo, anche questa non è stata dedotta in appello.

Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. 4.

E' fondata invece la seconda doglianza.

Al riguardo, si richiama quanto recentemente affermato, in ordine alla disciplina transitoria enucleabile dall'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), nel senso che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090; Sez.2, n.12991 del 01/03/2024, Rv.286017).

Nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata, è dato rinvenire riferimenti, sia pure impliciti, alla questione concernente l'applicazione dell'art. 545 cod. proc. pen.

Poiché le conclusioni scritte erano sufficientemente precise e pertanto, del tutto idonee a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulle suddette questioni, si è in presenza del vizio di mancanza di motivazione.

5. Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, in ordine all'applicabilità della sostituzione della pena detentiva.

La terza doglianza è assorbita, in quanto inerente il trattamento sanzionatorio.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della sostituzione della pena detentiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/02/1968 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla applicazione delle pene sostitutive [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ravvisata l'unicità del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, avendo il ricorrente occultato o comunque distrutto le scritture contabili e in particolare le fatture emesse negli anni di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, ha rideterminato la pena, previa esclusione dell'aumento per la continuazione, ad un anno di reclusione. 2. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, evidenziando l'assenza di prova diretta relativamente alla effettiva istituzione delle scritture contabili e dei documenti contabili obbligatori e alla condotta contestata, di occultamento o di distruzione delle suddette scritture e documenti, evidenziando altresì il difetto dell'elemento soggettivo del reato. Precisa che il rinvenimento delle fatture in copia presso terzi non costituisce prova della effettiva emissione e che, anche sotto il profilo soggettivo, non vi è prova della intenzione di evadere il fisco. Il ricorrente, infatti, era nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa e impossibilitato a presentare le dichiarazioni fiscali in quanto, dal 3 dicembre 2015 al 21 settembre 2016, ha espiato una pena in stato di detenzione e successivamente è stato ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali. Inoltre, nel 2017 si è sviluppato un incendio all'interno della sede della ditta che ha cagionato la distruzione della documentazione contabile ivi presente. Ne segue l'assenza di prova della fattispecie contestata sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente rappresenta che la Corte di appello non si è pronunciata sulle richieste scritte formulate dal difensore ed inviate con pec in data 08.04.2024, con le quali, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, formulava nuova istanza di sostituzione delle pene detentive con il lavoro di pubblica utilità o con la pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione del principio di retroattività della norma favorevole. [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato il ricorrente alla pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione per la condotta commessa nel 2013, applicando ai sensi dell'art. 81 cod. pen. un aumento della pena base (pari a anni uno e mesi sei, per la violazione del 2013) pari a mesi due di reclusione, ritenendo erroneamente che l'imputato abbia commesso una pluralità di reati, per ciascuna degli anni 2014, 2015 e 2016, avvinti dal vincolo della continuazione. Il giudice d'appello, in accoglimento della doglianza difensiva con la quale si rappresentava l'unicità del reato, consistente nella distruzione o nell'occultamento delle fatture del 2013, 2014, 2015 e 2016, non potendosi ritenere integrata una pluralità di condotte tipiche in ragione del numero degli anni di imposta evasi, ha, correttamente, ravvisato un unico reato e rideterminato la pena eliminando l'aumento per la continuazione.Tuttavia, il ricorrente in sede di legittimità, evidenzia che una porzione della condotta contestata si sarebbe verificata nel 2013 e nel 2014, ricadendo dunque nell'alveo applicativo del precedente testo dell'art. 10 d.lgs.74/2000, vigente antecedentemente alla modifica normativa operata nel 24 settembre 2015, che ha modificato il trattamento sanzionatorio e previsto un minimo e un massimo edittale più grave. Invocando il principio dì retroattività della legge più favorevole, il ricorrente lamenta che il giudice a quo avrebbe dovuto applicare il minimo edittale previsto dall'art 10 d.lgs.74/2000 nel testo previgente fino al 2015, posto che una porzione della condotta contesta è stata integrata dal 2013 al 2015. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all'articolo 20 bis cod. pen. con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, ferma l'irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato e della sua condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle richieste di sostituzione della pena detentiva. 2. Con riguardo alle questioni inerenti alla responsabilità, si ribadisce che, in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez.3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 27486). Nel caso in disamina, correttamente il giudice a quo ha evidenziato che le fatture emesse dal ricorrente sono state rinvenute presso i clienti, essendo istituite in duplice copia. Pertanto, ha affermato che il mancato rinvenimento dei suddetti documenti commerciali costituisce una prova diretta della condotta di occultamento o di distruzione delle stesse, non avendo peraltro l'imputato neppure allegato circostanze a suo favore quali, titolo di esempio, il furto o lo smarrimento. 3. Peraltro, la circostanza relativa all'avvenuto incendio della sede ove le scritture contabili erano custodite non è dedotta con i motivi di appello, incentrati sulla omessa istituzione delle scritture contabili e sull'erronea inferenza che tale documentazione sia stata distrutta o occultata; essa pertanto costituisce un novum rappresentato dal ricorrente solo nel ricorso per cassazione. Quanto alla censura afferente l'elemento soggettivo, anche questa non è stata dedotta in appello. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. 4. E' fondata invece la seconda doglianza. Al riguardo, si richiama quanto recentemente affermato, in ordine alla disciplina transitoria enucleabile dall'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), nel senso che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090; Sez.2, n.12991 del 01/03/2024, Rv.286017). Nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata, è dato rinvenire riferimenti, sia pure impliciti, alla questione concernente l'applicazione dell'art. 545 cod. proc. pen. Poiché le conclusioni scritte erano sufficientemente precise e pertanto, del tutto idonee a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulle suddette questioni, si è in presenza del vizio di mancanza di motivazione. 5. Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, in ordine all'applicabilità della sostituzione della pena detentiva. La terza doglianza è assorbita, in quanto inerente il trattamento sanzionatorio. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della sostituzione della pena detentiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma,