CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 33614/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] N.Q. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con nota in data 18 marzo 2022, il Presidente della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che questa Corte valuti la sussistenza di errore materiale nell'indicazione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice del rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 07563-22. 2. Con decreto del 1 aprile 2022, il Presidente della Quinta Sezione penale di questa Suprema Corte di Cassazione ha disposto procedersi, ex art.130 cod. proc. pen., alla correzione dell'errore materiale, ravvisato nel dispositivo e nel ruolo della sentenza n. 07563 del 2022, emessa dalla Quinta Sezione penale di questa Corte in data 14 febbraio 2022. 3. Con requisitoria in data 16 maggio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona dei [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di correggere l'errore materiale e rinviare per nuovo esame sul punto delle spese sostenute dalle parti civili alla Seconda sezione della Corte di appello di Messina. 4. Con memoria in data 1 giugno 2022, il difensore delle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che la Corte disponga la correzione dell'errore materiale e rinvii per nuovo esame sul punto delle spese sostenute dalle parti civili alla Seconda sezione della Corte di appello di Messina. 5. La correzione del rilevato errore materiale - che è consistito nell'avere designato, quale Corte di appello per il nuovo esame delle spese sostenute dalle parti civili indicate nel giudizio di appello celebrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in luogo di altra sezione della Corte di appello di Messina (operativa a far data dal gennaio 2022) - è consentita (cfr. Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014 - dep. 25/02/2015, Rv. 262551; Sez. 1, n. 26490 del 09/06/2009, Rv. 244038), trattandosi di errore materiale non determinante nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto. La stessa deve essere disposta ex art. 130 cod. proc. pen. come segue: il dispositivo della sentenza n. 07563 del 14 febbraio 2022 e il ruolo di udienza devono essere corretti, nel senso che dove è scritto "Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]" si deve leggere e si deve intendere "altra Sezione della Corte di appello di Messina". P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 07563 del 14 febbraio 2022 e il ruolo di udienza, nel senso che dove è scritto "Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]" si legga e si intenda "altra Sezione della Corte di appello di Messina". [OSCURATO:PERSONA] provvederà ad annotare ex art. 130 cod. proc. pen. il presente provvedimento sull'originale della senten