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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 03118/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2013 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Modena in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace di Vignola, in data 24 maggio 2011, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli, di cui agli artt. 110, 582 cod. pen., con assoluzione dal reato di cui all'art. 612 cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, con liquidazione in via equitativa.

2. Avverso la sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, denunciando la nullità della sentenza per vizio di motivazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile posto che devolve censura non consentita in sede di legittimità.

Si devolvono invero, questioni integralmente versate in fatto che pretenderebbero la rilettura, consentita in sede di legittimità, di fonti di prova, dichiarativa e documentale, in parte riportate anche per stralcio (cfr. pag. 2 del ricorso) già valutate con motivazione non manifestamente illogica e completa dal giudice di merito (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. 1J, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

4. All'inammissibilità dei ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i! 21/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2013 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Modena in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace di Vignola, in data 24 maggio 2011, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli, di cui agli artt. 110, 582 cod. pen., con assoluzione dal reato di cui all'art. 612 cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, con liquidazione in via equitativa. 2. Avverso la sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, denunciando la nullità della sentenza per vizio di motivazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile posto che devolve censura non consentita in sede di legittimità. Si devolvono invero, questioni integralmente versate in fatto che pretenderebbero la rilettura, consentita in sede di legittimità, di fonti di prova, dichiarativa e documentale, in parte riportate anche per stralcio (cfr. pag. 2 del ricorso) già valutate con motivazione non manifestamente illogica e completa dal giudice di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. 1J, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 4. All'inammissibilità dei ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i! 21/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03118/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris