CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 1987
Cassazione n. 08509/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 26 gennaio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge in ordine alle modalità di rilievo del tasso alcolemico. 2.2. Violazione di legge per errore nell'identificazione del conducente dell'auto- vettura. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della ritenuta regolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di P.G., desumibili dal verbale di accertamenti urgenti, tenuto conto della nomina del difensore, della regolarità dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., dell'accompagnamento del Giunta in ospedale col suo consenso. A fronte di tanto, il ricorrente non attacca il punto nodale della motivazione, ma si limita ad opporre meri assunti di carattere astratto o, comunque, fondati su una diversa prospettazione dei fatti, nel tentativo di sminuire il peso del quadro probatorio disegnato dai 'giudici di merito. Né allega o richiama la documentazione a sostegno delle proprie asserzioni, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. 4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, con l'atto di ap- pello l'imputato aveva formulato esclusivamente le censure esaminate al paragrafo precedente e doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 febb