CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 19866/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 4691del ruolo generale dell’anno 2020, proposto Da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a socio unico, in persona del la procuratrice della società dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del r icorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore , in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] sul gas naturale 2009-2011 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2726/07/2019, depositata in data 25 giugno 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a socio unico, in persona de l rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardiaaveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 19 /0 4 /201 7 della [OSCURATO:PERSONA] di Como che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso il provvedimento di diniego di rimborso della somma di euro 76.974,74, quale differenza tra l’importo delle accise addebitate in rivalsa da E [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] s.r . l. per la fornitura , dal 2009 al 2011, di gas naturale da impiegarsi per“uso civile” pari a euro 82.525,11 e quello delle accise addebitate, per il medesimo periodo, ad [OSCURATO:SOCIETA]. da l precedente fornitore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , per “ uso industriale ” del gas metano , pari a euro 5.500,37; -in punto di fatto dalla sentenza impugnata emerge che: 1) agli inizi del 2009 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un contratto di fornitura di gas naturale per il periodo 2009 - 2011, subentrando ad altro gestore ([OSCURATO:SOCIETA].); 2)dopo pochi mesi [OSCURATO:PERSONA] aveva receduto unilateralmente dal contratto con [OSCURATO:PERSONA] continuando a pagare le fatture emesse da ACEL (con addebito nelle fatture a [OSCURATO:PERSONA] in rivalsa delle accise assolte per la fornitura di gas naturale ad uso industriale nella misura di euro 5.500,37) sebbene a fornire l’energia fosse ENELENERGIA (con addebito nelle fatture non pagate da [OSCURATO:PERSONA] delle accise versate nella maggiore aliquota per uso civile per un totale di euro 82.525,11 ) ; 3) ne era conseguita una controversia dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che con sentenza del 2014 a) aveva condannato ACEL a pagare a [OSCURATO:PERSONA] quanto indebitamente riscosso, in luogo di quest’ultima , da [OSCURATO:PERSONA] che veniva liberata nei confronti di entrambe le società; b) aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di manlevadelle maggiori accise versate a causa del fatto che la cliente non le aveva prodotto la dichiarazione prevista ai sensi degli artt.3 e 4 del DM 12.7.1977 per fruire della aliquota agevol ata sui consumi di gas metano per uso industriale di cui si era avvalsa il precedente fornitore ACEL in luogo di quella per uso civile; 4) divenuta irrevocabile per mancata impugnazione la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avanzava all’Agenziadelle dogane - invocando l’applicazione analogica dell’art. 14, comma 2 (poidivenuto comma 4) del d . lgs. n. 504/1995 - istanza di rimborso delle maggiori accise versate applicando l’aliquota per uso civilein luogo di quella più favorevole per usi industriali; 5) con provvedimento prot. 11170 del 26.2.2016, l’Ufficio delle Dogane di Como aveva respinto la richiesta di rimborso; 6) avverso il suddetto atto, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Como che, con sentenza n. 19/04/2017, lo aveva rigettato osservando che, come condivisibilmente affermato dall’Ufficio nel diniego di rimborso, nella specie, non ricorreva né la fattispecie di accisa indebitamente versata di cui al comma 1 dell’art. 14 cit. né tantomeno quella di cui al comma 2 (oggi 4 ) dell’art. 14 cit. in quanto, al termine del procedimento giurisdizionale conclusosi con la sentenza irrevocabile del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non era stata condannata alla restituzione di alcunché (essendo stata la ACEL condannata a restituirle quanto ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA]) per cui l’eccesso di imposta versato da [OSCURATO:PERSONA] era frutto non di un obbligo di restituzione ma del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere da [OSCURATO:PERSONA] la differenza tra l’aliquota ordinaria concretamente versata e quella agevolata; 7) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e aveva controdedotto l’Agenzia chiedendone la conferma; -in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1)indipendentemente dalla causa presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva errato nella qualificazione della fornitura del gas metano a [OSCURATO:PERSONA] ad usi civili in quanto: a) dalla documentazione fornita dal cliente per la stipula del contratto,avrebbe dovuto rilevare che si trattava di una società commerciale, con conseguente evidenza del diverso uso industriale del gas naturale fornito ; b) il diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata derivava dalla situazione di fatto in cui si trovava il consumatore finale a prescindere dalle dichiarazioni di questi; c)con la diligenza normale del buon padre di famiglia, avuto riguardo all’entità del consumo e all’aliquota Iva applicata, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuta accorgere della fornitura del gas naturale non già ad una famiglia ma ad una azienda industriale, e quindi avrebbe potuto pretendere dal proprio cliente tale attestazione o una polizza fideiussoria ovvero farsi autorizzare, con la procedura di interpello, dall’Agenzia alla fornitura con aliquota agevolata;l’erroneo versamento in eccesso delle accise da parte di [OSCURATO:PERSONA] non poteva ricadere sull’Agenzia che aveva, a sua volta, incassato quanto dovuto in base alle dichiarazioni di consumo annuali presentate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]; -l’Agenzia delle dogane resiste con controricorso; -la ricorrente ha depositato memoria; Considerato che -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 1 e 4 (già 2, secondo periodo) del d.lgs. n. 504 del 1995 nonché dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimo il diniego di rimborso falsamente applicando l’art. 14, comma 1, cit. (in base al quale l’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata) ad una fattispecie del tutto estranea a tale disposizione, al contempo violando il comma 4 (all’epoca comma 2) dell’art. 14 cit. e il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] si era vista corrispondere da [OSCURATO:PERSONA] (sia pure tramite la restituzione effettuata da ACEL) non la somma fatturat a ma quella minore al netto delle maggiori accise applicate per la differenza tra l’uso civile e quello industriale; in particolare, ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe, da un lato, valutato la richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA] come domanda di rimborso di accisa indebitamente pagata ai sensi del comma 1 dell’art. 14 cit.escludendo il relativo diritto in base a presunti errori non attinenti alla disciplina di cui all’art. 14 cit., e, dall’altro, avrebbe violato il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non inquadrando la fattispecie in quella di cui all’art. 14, comma 4 (già 2) cit., sebbene l’indebito oggettivo fosse derivato da detta sentenza che aveva stabilito che l’aliquota da applicarsi, nel caso di specie, fosse quella agevolata con sostanziale condanna dell’[OSCURATO:PERSONA], quale soggetto obbligato al pagamento dell'accisa alla restituzione a terzi ([OSCURATO:PERSONA]) di “somme indebitamente percepite” a titolo di rivalsa per la maggiore accisa applicata sulle fornitura di gas metano; -il primo motivo- che consta di due sub censure - si profila, in parte inammissibile e,in parte, infondato; -nella sentenza impugnata la CTR - “ indipendentemente dalla causa presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]”-ha escluso il diritto al rimborso dell’[OSCURATO:PERSONA] per avere quest’ultima versato all’Agenzia accise in eccesso sulla base di unaerronea qualifica zione del la fornitura di gas metano a [OSCURATO:PERSONA] ad usi civilianziché ad usi industriali ; ciò sulla base di una serie di elementi di fattoche non sarebbero stati considerati dall’[OSCURATO:PERSONA] quali : 1) la natura di società commerciale della cliente che rendeva evidente l’uso industriale chequest’ultima avrebbe fatto dell’energia somministrata, senza chelo stesso fosse stato indicato nelle dichiarazioni di consumo annuali presentate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]; 2) la situazione di fatto in cuisi trovava l’utente a prescindere da una sua dichiarazione sostitutiva; 3) l’entità del consumo e l’aliquota Iva applicata che avrebbero dovuto indurre l’[OSCURATO:PERSONA] ad accorgersi, con la diligenza del buon padre di famiglia, della fornitura di gas metano non ad una famiglia ma ad una azienda industriale con la conseguenza di dovere pretendere dal proprio cliente tale attestazione o una polizza fideiussoria ovvero di dovere ricorrere alla procedura di interpello all’Agenzia per farsi autorizzare la fornitura con aliquota agevolata; -in particolare, inammissibile èla sub censura con la quale si denuncia la falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, cit. ad una fattispecie del tutto estranea a tale disposizione in quanto non attinente al decisum avendola CTR escluso che si versasse , in sostanza , in un caso di accisa “indebitamente pagata”, essendo “quanto incassato [dall’Agenzia] quanto dovutodalle dichiarazioni di consumo annuali presentate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]”atteso che il versamento di somme in eccesso da parte di quest’ultimaera sostanzialmente imputabile ad un errore della stessa; -infondata è, invece , la sub censura con cui si denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c. e 14, comma 4 (all’epoca 2), del TUA, avendo la CTRrigettato l’appello della contribuente prescindendo dalla sentenza divenuta definitiva del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (“indipendentemente dalla causa presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]”) con ciò senza che possa prospettarsi la asserita violazione dell’art. 2909 c.c. né tantomeno dell’art. 14, comma 4 (già 2) cit. correlato alla chiusura del detto procedimento giurisdizionaleatteso che , in base a lla detta disposizione , “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”;il che, secondo una interpretazione letterale della norma, presuppone una condanna del soggetto obbligato al pagamento dell’accisa alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa(v. in tal senso Cass. Sez.5, Sentenza n. 11933 del 2012 in fattispecie analoga ) , nella specie- in base a quanto si evince dalla sentenza impugnata - non contenuta nella pronuncia, divenuta irrevocabile, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere stata condannata a restituire alcunché essendo stataACEL condannata a restituirle quanto ricevuto da [OSCURATO:PERSONA]; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimo il diniego di rimborso“indipendentemente dalla causa presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]” in tal modo prescindendo dal contenuto della sentenza del detto Tribunale che, essendo divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, aveva definito l’assetto dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore e [OSCURATO:PERSONA], quale cliente, quale presupposto ineludibile della domanda di rimborso;in particolare, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello, incorrendo in un error in procedendo, si sarebbe “smarcato” dal giudicatoesterno - rilevabile anche d’ufficio al pa ri del giudicato interno - formatosi sull a suddetta sentenza respingendo l’appello inbase ad un “ riesame ” di fatti già definitivamente accertati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; -il motivo è infondato; -premesso che il vincolo derivante dal giudicato esterno ostativo dell'esame di ogni ulteriore censura è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, laddove si sia formato in merito ad una domanda assolutamente sovrapponibile, sotto il profilo dei soggetti interessati, del "petitum" e della "causapetendi" a quella su cui si è pronunciato il giudice del merito con la sentenza impugnata (Sez.1, Sentenza n. 11219 del 21/05/2014 ; v. anche Sez.1, Sentenza n. 6830 del 24/03/2014 ),nella specie, non si ravvisa la denunciata violazione d el giudicato esterno , essendo stata con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannata ACEL al pagamento ad [OSCURATO:PERSONA] di quanto indebitamente riscosso , in luogo di quest’ultima, da [OSCURATO:PERSONA] e , al contempo , rigettata la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere da parte di quest’ultima la differenza tra l’aliquota ordinaria concretamente pagata e quella agevolata, posta ad oggetto della richiesta di rimborso in questione;-con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. sotto il profilo dell’error in iudicando, sostanzialmente sulla base delle medesime argomentazioni sottese al secondo motivo; - l’i nfondatezza del secondo motivo , rende inutile la trattazione del terzo, fondato sulle medesime argomentazioni del secondo, con assorbimento dello stesso; - con il quarto motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.112 c.p.c. per essere il giudice di appello incorso in un vizio di extrapetizione avendo, sotto un primo profilo, escluso che la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in qualche modo lo vincolasse relativamente ai fatti accertati,e avendo, sotto altro profilo, riesaminato i profili di fatto ormai definitivamente acclarati dalla detta sentenza individuando presunte omissioni di [OSCURATO:PERSONA] che non potevano assumere più alcun rilievo; - in primo luogo, il motivo si profila inammissibile, riproponendosi sostanzialmente con essola medesim a assunta violazione di legge ( art.2909 c.c.) di cui ai precedenti mezzi, senza che la stessa risponda quindi all'archetipo del vizio denunciato; -in ogni caso, il motivo è infondato; -premesso che "E' ravvisabile vizio di extrapetizione soltanto allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è invece precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra varie, Cass., sez. 5°, n. 21057 del 2021; Cass., sez. 5, n. 8716 del 2021; Cass. 18830 del 2017; Cass. 12gennaio 2016, n. 296; 31 luglio 2015, n. 16213), nella specie, la CTR, nel decidere sull’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] prescindendo, da un lato, dal contenuto della sentenza passata in giudicato del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- che, per quanto atteneva ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla contribuente volta ad ottenere dalla cliente la restituzione della differenza tra le accise versate ad aliquota ordinaria e quelle di minore importo in base all’aliquota agevolata per usi industriali – e d evidenziando , dall’altro, circostanze asseritamente rilevanti (quali la natura di società commerciale della cliente; l’entità del consumo e aliquota Iva applicata; la situazione di fatto in cui si trovava l’utente indipendentemente dalle dichiarazioni sostitutive) erroneamente tralasciate dall’[OSCURATO:PERSONA] nella qualificazione della fornitura del gas metano (a [OSCURATO:PERSONA]) ad usi civici, non è incorsa nel denunciato vizio di extrapetizione,rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi originarie senza introdurre nel tema controverso - qual era la verifica della sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimavano il diniegodi rimborso - nuovi elementi di fatto ; - in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versam