CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 17551/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10880/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso il DECRETO della Corte d'Appello di ROMA n. 51106/2021 depositata il 14/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022n. 10880 sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 1. Il M inistero d ell' E conomia e delle F inanze proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal consigliere designato della Corte d'appello di Roma che aveva liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA],a titolo di equo indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio amministrativo,la somma di euro 1600 oltre interessi e spese. 2. La Corte d'appello di Roma accoglieva l'opposizione , evidenziandoche la ricorrente aveva proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere l'annullamento della graduatoria del concorso per l'ammissione ai corsi di medicina e chirurgia e odontoiatriae che , in data 25 Marzo 2021,il procedimento si era concluso con un decreto di perenzione per mancata presentazione da parte dell'interessata dell'istanza di decisione nel merito del ricorso. Il Ministero opponente aveva dedotto l’applicabilità dell'articolo 2, comma 2 sexies , l.n. 89 del 2001 relativo all 'ipotesi di insussistenza del danno in ipotesi di perenzione di cui agli articoli 81 e 82 del d.lgs. n.104 del 2010. Tale presunzione poteva essere superata fornendo la prova del danno nonostante la perenzione.Tale onere nella specie non era stato assolto.L'opposta nel costituirsi aveva sostenuto che avendo presentato il ricorso in data precedente al decreto di perenzione ciò sarebbe stato sufficiente a rendere inapplicabile la presunzione legale. Secondo il collegio la circostanza era del tutto irrilevante, infatti , l'avviso di perenzione era stato comunicato alle parti e non era stata presentata alcuna istanza e dunque si era già manifestato, in data antecedente al ricorso per equa riparazione,un disinteresse dell'attuale opposta per la decisione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decretosulla base di quattro motivi. 4 Il Ministero della Economia e finanze ha resistito con controricorso. Ric. 2022n. 10880 sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 5. La ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo m otivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 , comma 2 sexies, lettera d ) , della legge numero 89 del 2001. La ricorrente evidenzia di aver depositato il ricorso volto ad ottenere l'equo indennizzo per l'indebita protrazione del giudizio amministrativo presupposto in data antecedente al decreto di perenzione ex articolo 82 , primo comma , del codice del processo amministrativo. Pertanto,non aveva alcun onere di allegazione e prova del danno subitoin presenza della presunzione di assenza di patema per disinteresse a coltivare la causa terminata con decreto di perenzione. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione dell'articolo 115 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Nel corso del giudizio presupposto la ricorrente aveva presentato ben due istanze di prelievo e aveva prodotto a corredo della domanda indennitaria copia autentica delle i stanze. La Corte d'appello non ha esaminato tale dato documentalee ha tralasciato di considerare il fatto decisivo per il giudizio costituito proprio dal dato documentale dell'avvenuta presentazione della istanza di prelievo.Peraltro, non ha espresso alcuna motivazione circa l'eventuale ritenuta non rilevanza di detta istanza ai fini espressamente dedotti dalla difesa. 2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 2, comma 2 sexies, l. n. 89 del 2001 secondo cui: Si presume Ric. 2022n. 10880 sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di perenzione del ricorso ai sensi degliarticoli 81e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Del tutto infondata è la tesi del ricorrente secondo cui avrebbe diritto all’equo indennizzo in quanto la relativa domanda è stata proposta prima della definizione del giudizio presupposto con decreto di perenzione. Nel decreto impugnato, la Corte d'Appello ha tratto il proprio convincimento di insussistenza del danno per disinteresse della parte a coltivare il processo davanti al TAR Lazio, disinteresse che deve presumersiin virtù della dichiarazione di perenzione. La Corte d'Appello ha correttamente evidenziato che la ratio sottesa alla presunzione introdotta dall'art. 1, comma 777, lett. d), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1°gennaio 2016 attiene all’interesse della parte a coltivare il giudizio. La Corte ha dunque ritenuto insussistente, stante l'inerzia processuale, un reale interesse per il bene della vita dedotto in lite, di tal che il protrarsi del processo presupposto non è apparso ai giudici di merito idoneo a produrre conseguenze percepite dalle parti come a loro sfavorevoli. La norma in esame ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al giudizio presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantumdi disinteresse della parte a coltivare il suddetto giudizio in caso di perenzione verificatasi ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo. E' stata così posta, in favore dell'Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, unapiù favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente (Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25837). Ric. 2022n. 10880 sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 Peraltro, proprio perché l'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, le ipotesi considerate costituiscono prova "completa", alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell'esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell'inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l'allestita presunzione. I ricorrenti, per superare la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo dichiarato perento, introdotta dall'art. 2, comma 2- sexies , lettera d), della legge n. 89 del 2001, devonofornire una prova contraria costituita dalla presunzione semplice avversa, che trae dal fatto noto della durata non ragionevole del processo il fatto ignoto, del tutto opposto a quello normativamente presunto. Va comunque ribadito che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. A tale ultimo proposito deve affermarsi l’infondatezza anche della censura relativa all’omesso esame delle istanze di prelievo depositate nel giudizio presupposto.Infatti, da un lato l’istanza di prelievo deve essere sottoscritta dalla parte personalmente ex art. 82 c . p . a . e , dall’altro, ai sensi dell’art. 85 , comma 3, del medesimo c.p.a. n el termine di sessanta giorni dalla comunicazione del decreto di perenzione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti. Ric. 2022n. 10880 sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 Nella specie non ricorre alcuna delle due condizioni e, dunque, la ricorrente non ha offerto alcuna prova contraria rispetto alla suddetta presunzione, prova che avrebbe dovuto fornire anche prima del decreto di perenzione posto che, nel momento in cui ha proposto la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo, già erano maturate le condizioni normativamente previste per una siffatta definizionedel giudizio presupposto . 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.c., dell'articolo 4 , lettere c) e d), del decreto ministeriale numero 55 del 2014. La censura attiene alla liquidazione delle spese del giudizio di meritoin violazione dell'articolo 4 del d.m. n.55 del 2014 perché non si è svolta la fase di trattazione e la fase monitoria non ha visto la partecipazione dell’amministrazione. 3.1 Il terzo motivo è infondato. In proposito è sufficiente richiamare i seguentiprincipi di diritto cui il collegio intende dare continuità: - In tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021, Rv. 663222 -01). - In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase Ric. 2022n. 10880 sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Sez. 2 - , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 -02). Quanto alla fase monitoria, effettivamente la Corte d'Appello fa un erroneo riferimento a tale fase in riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio di opposizione ma all’evidenza sitratta di un refuso in quanto a tale riferimento non corrisponde alcuna effettiva liquidazione posto che la somma complessivaliquidata è pari a € 1200 che corrisponde ai valori tabellari c ome indicato da questa Corte in numerosi precedenti. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell'articolo 91 c.p.c.e dell'articolo 2 del d.m.n. 55 del 2014 e dell’articolo 30 del DPR numero 155 del 2002. La censura e ancora rivolta all'indebita liquidazione di somme non dovute a favore del ministero dell'economia e delle finanze nella determinazione delle spese processuali in particolare non risulterebbero spettanti le voci relative al rimborso forfettario delle spese generali iva e c.p.a. 4.1 Il quarto motivo è inammissibile. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: l'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc. civ. del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Sez.2, Sent. n. 12982 del 1999; Sez. 3, Sent.n. 16778 del 2015; Sez. 3, Sent. n. 21012 del 2010). 5. Il ricorso è rigettato.Nulla sulle spese del giudizio di cassazione non essendosi costituita l’amministrazio