CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12862/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MINNITI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto; considerato che il primo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità e di rilevanza penale del fatto in ragione della sussistenza della aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen, è manifestamente infondato; che la Corte di appello - in aderenza alle risultanze probatorie richiamate nella sentenza impugnata che non risultano travisate sul significante ( l'annotazione di servizio in atti è riportata nel suo tenore testuale)- ha evidenziato come le condotte di danneggiamento rispettivamente contestate agli imputati non erano state realizzate sotto gli occhi delle persone offese e del personale di polizia intervenuto sul posto ma, al contrario, approfittando del fatto che le forze dell'ordine erano occupate in attività del tutto diverse dal monitoraggio dei veicoli; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante della provocazione, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello correttamente escluso tale diminuente sulla scorta della stessa ricostruzione offerta dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito di una accesa conflittualità con le persone offese, così uniformandosi al consolidato principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non può essere invocata l'attenuante della provocazione in presenza di reiterati pregressi litigi tra l'agente e la vittima con reciproci dispetti e provocazioni (si veda, da ultimo, Sez. 1, n. 21899 del 27/02/2024. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286420); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M