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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23750/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A;- ricorrente -2026 contro3138 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMARINO IANNACCHERO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2792/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 14/07/2025 R.G.N. 122/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19429/2025Numero sezionale 3138/2026Data pubblicazione 21/07/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli,in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, ha dichiaratoillegittimo il licenziamento intimato il 27.5-18.6.2019 dallaDiagnostica medica s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] perriorganizzazione del personale amministrativo e soppressione delposto di lavoro, con conseguente ordine di reintegra delladipendente e condanna al pagamento del risarcimento del dannoparametrato alle retribuzioni non percepite dalla data dellicenziamento all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro.2.

La Corte territoriale, escluso ogni profilo di carattere ritorsivo,ha accertato che il licenziamento della lavoratrice era statopreceduto dalla risoluzione del rapporto di lavoro con altri 4dipendenti amministrativi, circostanza che aveva consentito allasocietà di riallineare i costi del personale già nel periodo aprile-giugno 2019, con conseguente ripresa economica; risultava,pertanto, privo di giustificato motivo oggettivo il licenziamentodella lavoratrice.3.

La società ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso percassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria.

Lalavoratrice ha depositato controricorso.4.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione efalsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 604/1966 e 41 Cost.,avendo, la Corte territoriale, ritenuto insussistente il giustificatomotivo oggettivo a fronte del mancato accertamento di una crisieconomica della società, mentre la (diversa) ragione posta a basedel licenziamento (come emerge dalla comunicazione ex art. 7 dellalegge n. 604/1966 effettuata all’Ispettorato del lavoroNumero registro generale 19429/2025Numero sezionale 3138/2026territorialmente competente e alla lavoratrice) consisteNvumae roi ndi rauccnoalta generale 23750/2026Data pubblicazione 21/07/2026“situazione aziendale caratterizzata dall’assenza di coerenza tra ivolumi di attività e la propria struttura organizzativa, risultandoquest’ultima irrimediabilmente in eccesso rispetto alle effettivenecessità operative dell’azienda”; se pur la suddetta comunicazionefaceva riferimento alla eccedenza di personale amministrativorispetto alle esigenze aziendali, non era stato indicato un esuberodi sole quattro unità, e il posto della lavoratrice è stato soppresso.2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

In tema di ricorso per cassazione, deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiquali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoapprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n.10927/2024).2.2.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esaminato le ragioniposte a giustificazione del licenziamento (la cui interpretazione, inbase agli usuali canoni ermeneutici, non è oggetto di censura),confrontandole con il quadro probatorio emerso in ordine sia allasituazione economica della società nell’anno 2019 sia alcomplessivo organico del personale amministrativo residuato inquel determinato anno, accertando (anche alla luce delle difesedella società stessa, che avevano ribadito la necessità di ridurrel’organico di 3 unità lavorative, pag. 4 della sentenza impugnata)la insussistenza dei motivi posti a base del licenziamento dellalavoratrice.3.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970 in quanto la Corteterritoriale, pur escludendo il carattere ritorsivo del licenziamento,Numero registro generale 19429/2025Numero sezionale 3138/2026ha affermato la nullità del licenziamento, applicando ilN ucmoemro dmi raacc o1lta generale 23750/2026Data pubblicazione 21/07/2026dell’art. 18 cit. (e non i commi 4 o 5 della medesima disposizionedi legge, da applicare nelle ipotesi, come nel caso di specie, diillegittimità del licenziamento).4.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 111 Cost. e132 c.p.c., avendo fornito, la Corte territoriale, una motivazioneapparente nella misura in cui, da una parte, ha ritenutoinsussistente il carattere ritorsivo del licenziamento e, dall’altra, hacondannato la società alle conseguenze previste dall’art. 18 leggen. 300 1970 proprio per i casi di licenziamento nullo in quantoritorsivo.5.

I motivi sono fondati.5.1.

L'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimentoadottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essereassolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenerecon sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, dovendo taleintento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontàdel datore di lavoro (cfr. Cass. nn. 10047/2004, Cass. n.18283/2010).5.2.

La Corte territoriale, respingendo la domanda della lavoratricetesa all’accertamento di un intento ritorsivo datoriale (con efficaciadeterminativa esclusiva del recesso), ha esaminato il quadroprobatorio acquisito ed ha statuito la insussistenza di tale causa dinullità (illustrandone le ragioni); ha, conseguentemente, dichiarato“illegittimo” il licenziamento.5.3.

In sede di applicazione del regime sanzionatorio, la Corteterritoriale ha applicato la tutela reintegratoria c.d. piena in quantoha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna alrisarcimento del danno tramite pagamento di una indennità per ilperiodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettivareintegrazione, oltre contributi (applicando, pertanto, l’art. 18,Numero registro generale 19429/2025Numero sezionale 3138/2026commi 1 e 2): la scelta del regime sanzionatorio è erraNtaum earo fdri orancctoelta generale 23750/2026Data pubblicazione 21/07/2026della espressa esclusione di profili di nullità del recesso e, in specie,del carattere ritorsivo del licenziamento (profilo che non è statooggetto di impugnazione in questa sede di legittimità e che,dunque, deve ritenersi passato in giudicato).5..4.

Il secondo ed il terzo motivo vanno, pertanto, accolti, lasentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello diNapoli, in diversa composizione, alla quale è demandata la sceltadel regime sanzionatorio da applicare alla luce dell’accertataillegittimità del licenziamento.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarainammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di appello di Napoli, in diversa composizione, la qualeprovvederà altresì sulle spese di lite del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A;- ricorrente -2026 contro3138 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMARINO IANNACCHERO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2792/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 14/07/2025 R.G.N. 122/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19429/2025Numero sezionale 3138/2026Data pubblicazione 21/07/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli,in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, ha dichiaratoillegittimo il licenziamento intimato il 27.5-18.6.2019 dallaDiagnostica medica s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] perriorganizzazione del personale amministrativo e soppressione delposto di lavoro, con conseguente ordine di reintegra delladipendente e condanna al pagamento del risarcimento del dannoparametrato alle retribuzioni non percepite dalla data dellicenziamento all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro.2. La Corte territoriale, escluso ogni profilo di carattere ritorsivo,ha accertato che il licenziamento della lavoratrice era statopreceduto dalla risoluzione del rapporto di lavoro con altri 4dipendenti amministrativi, circostanza che aveva consentito allasocietà di riallineare i costi del personale già nel periodo aprile-giugno 2019, con conseguente ripresa economica; risultava,pertanto, privo di giustificato motivo oggettivo il licenziamentodella lavoratrice.3. La società ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso percassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria. Lalavoratrice ha depositato controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione efalsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 604/1966 e 41 Cost.,avendo, la Corte territoriale, ritenuto insussistente il giustificatomotivo oggettivo a fronte del mancato accertamento di una crisieconomica della società, mentre la (diversa) ragione posta a basedel licenziamento (come emerge dalla comunicazione ex art. 7 dellalegge n. 604/1966 effettuata all’Ispettorato del lavoroNumero registro generale 19429/2025Numero sezionale 3138/2026territorialmente competente e alla lavoratrice) consisteNvumae roi ndi rauccnoalta generale 23750/2026Data pubblicazione 21/07/2026“situazione aziendale caratterizzata dall’assenza di coerenza tra ivolumi di attività e la propria struttura organizzativa, risultandoquest’ultima irrimediabilmente in eccesso rispetto alle effettivenecessità operative dell’azienda”; se pur la suddetta comunicazionefaceva riferimento alla eccedenza di personale amministrativorispetto alle esigenze aziendali, non era stato indicato un esuberodi sole quattro unità, e il posto della lavoratrice è stato soppresso.2. Il motivo è inammissibile.2.1. In tema di ricorso per cassazione, deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiquali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoapprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n.10927/2024).2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esaminato le ragioniposte a giustificazione del licenziamento (la cui interpretazione, inbase agli usuali canoni ermeneutici, non è oggetto di censura),confrontandole con il quadro probatorio emerso in ordine sia allasituazione economica della società nell’anno 2019 sia alcomplessivo organico del personale amministrativo residuato inquel determinato anno, accertando (anche alla luce delle difesedella società stessa, che avevano ribadito la necessità di ridurrel’organico di 3 unità lavorative, pag. 4 della sentenza impugnata)la insussistenza dei motivi posti a base del licenziamento dellalavoratrice.3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970 in quanto la Corteterritoriale, pur escludendo il carattere ritorsivo del licenziamento,Numero registro generale 19429/2025Numero sezionale 3138/2026ha affermato la nullità del licenziamento, applicando ilN ucmoemro dmi raacc o1lta generale 23750/2026Data pubblicazione 21/07/2026dell’art. 18 cit. (e non i commi 4 o 5 della medesima disposizionedi legge, da applicare nelle ipotesi, come nel caso di specie, diillegittimità del licenziamento).4. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 111 Cost. e132 c.p.c., avendo fornito, la Corte territoriale, una motivazioneapparente nella misura in cui, da una parte, ha ritenutoinsussistente il carattere ritorsivo del licenziamento e, dall’altra, hacondannato la società alle conseguenze previste dall’art. 18 leggen. 300 1970 proprio per i casi di licenziamento nullo in quantoritorsivo.5. I motivi sono fondati.5.1. L'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimentoadottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essereassolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenerecon sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, dovendo taleintento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontàdel datore di lavoro (cfr. Cass. nn. 10047/2004, Cass. n.18283/2010).5.2. La Corte territoriale, respingendo la domanda della lavoratricetesa all’accertamento di un intento ritorsivo datoriale (con efficaciadeterminativa esclusiva del recesso), ha esaminato il quadroprobatorio acquisito ed ha statuito la insussistenza di tale causa dinullità (illustrandone le ragioni); ha, conseguentemente, dichiarato“illegittimo” il licenziamento.5.3. In sede di applicazione del regime sanzionatorio, la Corteterritoriale ha applicato la tutela reintegratoria c.d. piena in quantoha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna alrisarcimento del danno tramite pagamento di una indennità per ilperiodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettivareintegrazione, oltre contributi (applicando, pertanto, l’art. 18,Numero registro generale 19429/2025Numero sezionale 3138/2026commi 1 e 2): la scelta del regime sanzionatorio è erraNtaum earo fdri orancctoelta generale 23750/2026Data pubblicazione 21/07/2026della espressa esclusione di profili di nullità del recesso e, in specie,del carattere ritorsivo del licenziamento (profilo che non è statooggetto di impugnazione in questa sede di legittimità e che,dunque, deve ritenersi passato in giudicato).5..4. Il secondo ed il terzo motivo vanno, pertanto, accolti, lasentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello diNapoli, in diversa composizione, alla quale è demandata la sceltadel regime sanzionatorio da applicare alla luce dell’accertataillegittimità del licenziamento. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarainammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di appello di Napoli, in diversa composizione, la qualeprovvederà altresì sulle spese di lite del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
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