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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16358/2025

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 13 giugno 2024 dalla Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento di entrambi i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila, parzialmente riformando la sentenza resa il 4 ottobre 2022 dal Tribunale di Pescara, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di estorsione aggravata e porto di coltello e ha concesso anche l'attenuante del fatto di lieve entità, riconosciuta in forza della sentenza della Corte costituzionale numero 120/2023, rideterminando per l'effetto la pena inflitta. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Violazione di legge per omessa motivazione in ordine al quinto motivo di impugnazione con cui si invocava il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e la rideterminazione della pena.

Nel motivo di impugnazione la difesa aveva evidenziato che il danno inferto alla persona offesa, pari a 35 C, è da considerarsi di lieve entità , ma la sentenza non ha formulato alcuna argomentazione per respingere questa richiesta.

Osserva il ricorrente che l'attenuante può essere riconosciuta tutte le volte che il danno patrimoniale sia minimo, mentre l'attenuante che risulta dalla pronuncia della Corte costituzionale trova applicazione quando "per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione o per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità".

Pertanto, a giudizio del ricorrente il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità non esclude la possibilità di concedere l'attenuante di cui all'art. 62 numero 4 cod.pen. e imponeva una motivazione esplicita a sostegno del suo diniego. 2.2 Violazione di legge poiché la Corte, pur riconoscendo l'attenuante del fatto di lieve entità, ha operato una diminuzione della pena inferiore al terzo di quella inflitta dal Tribunale, incorrendo così in erronea applicazione di legge penale.

Ed infatti-il tribunale aveva determinato la pena in anni 3, mesi 4 e giorni 20 di reclusione e 800 C di multa, ritenuta la continuazione tra i due reati e concesse le circostanze attenuanti generiche ; a fronte di una corretta diminuzione ex art. 62 bis cod.pen. della pena detentiva, il Tribunale ha applicato la multa di 800 C, superiore all'importo del minimo edittale ridotto di un terzo; la sentenza della Corte d'appello ha, al riguardo, affermato che la pena pecuniaria era stata arrotondata, operando un tacito aumento per la continuazione con il delitto di porto di coltello.

Per effetto della seconda attenuante riconosciuta, la Corte ha però ridotto la multa ad euro 600, che dovrebbe discendere dalla pena base prevista per il reato ex art. 629 cod.pen. diminuita nella misura di un terzo e di un ulteriore terzo.

Tale risultato è evidentemente errato, posto che in forza del calcolo aritmetico la pena pecuniaria avrebbe dovuto essere applicata nella misura di 445 C. Il ricorrente chiede pertanto che la Corte voglia rettificare la sentenza della Corte di appello ex art. 619 cod.proc.pen. oppure annullarla. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato.

Giova ricordare che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01) Deve convenirsi con la difesa che l'attenuante della lieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen., per adeguare la sanzione all'effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell'ulteriore attenuante. (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 - 01) Nel caso in esame, tuttavia, il Tribunale aveva riconosciuto in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche e a pagina 4 della sentenza aveva giustificato detta concessione facendo riferimento alla necessità di adeguare la pena al disvalore reale del fatto e, pur avendole dapprima ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti, nella determinazione della pena a pagina 5, le ha considerate prevalenti sulle contestate aggravanti e ha pertanto ridotto la pena di un terzo.

La Corte di appello ha ritenuto di concedere l'ulteriore attenuante individuata dalla sentenza della Corte Costituzionale, del fatto di lieve entità, nonostante la vicenda rivesti un' apprezzabile gravità poiché l'imputato ha utilizzato un'arma, estraendo un coltello per minacciare la madre; per giustificare tale riconoscimento, la Corte ha espressamente fatto riferimento alle modalità dell'azione e all'esiguità del danno patrimoniale cagionato alla vittima.

L'elemento dell'esiguità del danno è, pertanto, già stato considerato per il riconoscimento di questa seconda attenuante di origine giurisprudenziale, che si aggiunge alle attenuanti generiche, benevolmente concesse per contenere la pena.

Il ricorrente non può pertanto dolersi della mancata concessione dell'ulteriore attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità poiché, sebbene astrattamente compatibile con l'attenuante del fatto di lieve entità, che ha una portata più ampia e ricorre in presenza di una pluralità di elementi, l'elemento della tenuità del danno patrimoniale è già stato preso in considerazione e la valutazione dello stesso elemento di fatto, l'esiguità del danno, comporterebbe violazione dell'art. 133 cod. pen. e del principio del ne bis in idem sostanziale. 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha riconosciuto la seconda attenuante in favore dell'imputato, ma non è tenuta ad applicare una riduzione pari al terzo della pena detentiva e pecuniaria in quanto può modulare la riduzione fino al terzo e può, come ha fatto, modulare diversamente la seconda riduzione, limitatamente alla pena pecuniaria.

Si tratta di valutazioni che rientrano nell'ambito della discrezionalità del giudice e che non richiedono particolari motivazioni, quando si riferiscono a entità minime, come nel caso in esame,in cui la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 7 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] mperi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 13 giugno 2024 dalla Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento di entrambi i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila, parzialmente riformando la sentenza resa il 4 ottobre 2022 dal Tribunale di Pescara, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di estorsione aggravata e porto di coltello e ha concesso anche l'attenuante del fatto di lieve entità, riconosciuta in forza della sentenza della Corte costituzionale numero 120/2023, rideterminando per l'effetto la pena inflitta. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Violazione di legge per omessa motivazione in ordine al quinto motivo di impugnazione con cui si invocava il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e la rideterminazione della pena. Nel motivo di impugnazione la difesa aveva evidenziato che il danno inferto alla persona offesa, pari a 35 C, è da considerarsi di lieve entità , ma la sentenza non ha formulato alcuna argomentazione per respingere questa richiesta. Osserva il ricorrente che l'attenuante può essere riconosciuta tutte le volte che il danno patrimoniale sia minimo, mentre l'attenuante che risulta dalla pronuncia della Corte costituzionale trova applicazione quando "per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione o per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità". Pertanto, a giudizio del ricorrente il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità non esclude la possibilità di concedere l'attenuante di cui all'art. 62 numero 4 cod.pen. e imponeva una motivazione esplicita a sostegno del suo diniego. 2.2 Violazione di legge poiché la Corte, pur riconoscendo l'attenuante del fatto di lieve entità, ha operato una diminuzione della pena inferiore al terzo di quella inflitta dal Tribunale, incorrendo così in erronea applicazione di legge penale. Ed infatti-il tribunale aveva determinato la pena in anni 3, mesi 4 e giorni 20 di reclusione e 800 C di multa, ritenuta la continuazione tra i due reati e concesse le circostanze attenuanti generiche ; a fronte di una corretta diminuzione ex art. 62 bis cod.pen. della pena detentiva, il Tribunale ha applicato la multa di 800 C, superiore all'importo del minimo edittale ridotto di un terzo; la sentenza della Corte d'appello ha, al riguardo, affermato che la pena pecuniaria era stata arrotondata, operando un tacito aumento per la continuazione con il delitto di porto di coltello. Per effetto della seconda attenuante riconosciuta, la Corte ha però ridotto la multa ad euro 600, che dovrebbe discendere dalla pena base prevista per il reato ex art. 629 cod.pen. diminuita nella misura di un terzo e di un ulteriore terzo. Tale risultato è evidentemente errato, posto che in forza del calcolo aritmetico la pena pecuniaria avrebbe dovuto essere applicata nella misura di 445 C. Il ricorrente chiede pertanto che la Corte voglia rettificare la sentenza della Corte di appello ex art. 619 cod.proc.pen. oppure annullarla. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato. Giova ricordare che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01) Deve convenirsi con la difesa che l'attenuante della lieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen., per adeguare la sanzione all'effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell'ulteriore attenuante. (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 - 01) Nel caso in esame, tuttavia, il Tribunale aveva riconosciuto in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche e a pagina 4 della sentenza aveva giustificato detta concessione facendo riferimento alla necessità di adeguare la pena al disvalore reale del fatto e, pur avendole dapprima ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti, nella determinazione della pena a pagina 5, le ha considerate prevalenti sulle contestate aggravanti e ha pertanto ridotto la pena di un terzo. La Corte di appello ha ritenuto di concedere l'ulteriore attenuante individuata dalla sentenza della Corte Costituzionale, del fatto di lieve entità, nonostante la vicenda rivesti un' apprezzabile gravità poiché l'imputato ha utilizzato un'arma, estraendo un coltello per minacciare la madre; per giustificare tale riconoscimento, la Corte ha espressamente fatto riferimento alle modalità dell'azione e all'esiguità del danno patrimoniale cagionato alla vittima. L'elemento dell'esiguità del danno è, pertanto, già stato considerato per il riconoscimento di questa seconda attenuante di origine giurisprudenziale, che si aggiunge alle attenuanti generiche, benevolmente concesse per contenere la pena. Il ricorrente non può pertanto dolersi della mancata concessione dell'ulteriore attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità poiché, sebbene astrattamente compatibile con l'attenuante del fatto di lieve entità, che ha una portata più ampia e ricorre in presenza di una pluralità di elementi, l'elemento della tenuità del danno patrimoniale è già stato preso in considerazione e la valutazione dello stesso elemento di fatto, l'esiguità del danno, comporterebbe violazione dell'art. 133 cod. pen. e del principio del ne bis in idem sostanziale. 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha riconosciuto la seconda attenuante in favore dell'imputato, ma non è tenuta ad applicare una riduzione pari al terzo della pena detentiva e pecuniaria in quanto può modulare la riduzione fino al terzo e può, come ha fatto, modulare diversamente la seconda riduzione, limitatamente alla pena pecuniaria. Si tratta di valutazioni che rientrano nell'ambito della discrezionalità del giudice e che non richiedono particolari motivazioni, quando si riferiscono a entità minime, come nel caso in esame,in cui la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 7 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] mperi
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