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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 27906/2022

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 6439-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:SOCIETA]., controricorrenti nel giudizio definito con l'ordinanza 31919/2019 che ha avuto quale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza n. 31910/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 6 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. e della EXIT s.r.I., ha chiesto la correzione dell'ordinanza di questa Corte 6 dicembre 2019, n. 31910, che aveva condannato la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore delle sue assistite, ma ha omesso, a fronte della dichiarazione di anticipazione delle stesse, di pronunciare la distrazione delle spese in proprio favore.

L'istante aveva dedotto di avere formulato nella "memoria" la richiesta di distrazione, ma non aveva allegato l'atto alla richiesta di correzione, né tale atto risultava tra quelli a disposizione; l'istanza di correzione, inoltre, risultava notificata a UNICOOP Tirreno, che è stata condannata al pagamento delle spese, ma non alle società difese dall'istante.

Con ordinanza n. 8069/2021 questa Corte ha quindi disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi innanzi a questa Corte r.g.n. 1889/2019 e ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] La notificazione alle società assistite dall'istante è stata effettuata e dall'esame del fascicolo è risultato che nella memoria era stata richiesta la distrazione delle spese.

L'istanza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] va pertanto accolta e l'ordinanza n. 31910/2019 va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore delle controricorrenti devono essere distratte in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, v.

Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 31910/2019 venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, dopo Ric. 2020 n. 06439 sez.

M2 - ud. 08-04-2022 -2- l'espressione "di legge" e prima del punto, di quanto segue: "con distrazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]".

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 6439-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:SOCIETA]., controricorrenti nel giudizio definito con l'ordinanza 31919/2019 che ha avuto quale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza n. 31910/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 6 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. e della EXIT s.r.I., ha chiesto la correzione dell'ordinanza di questa Corte 6 dicembre 2019, n. 31910, che aveva condannato la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore delle sue assistite, ma ha omesso, a fronte della dichiarazione di anticipazione delle stesse, di pronunciare la distrazione delle spese in proprio favore. L'istante aveva dedotto di avere formulato nella "memoria" la richiesta di distrazione, ma non aveva allegato l'atto alla richiesta di correzione, né tale atto risultava tra quelli a disposizione; l'istanza di correzione, inoltre, risultava notificata a UNICOOP Tirreno, che è stata condannata al pagamento delle spese, ma non alle società difese dall'istante. Con ordinanza n. 8069/2021 questa Corte ha quindi disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi innanzi a questa Corte r.g.n. 1889/2019 e ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] La notificazione alle società assistite dall'istante è stata effettuata e dall'esame del fascicolo è risultato che nella memoria era stata richiesta la distrazione delle spese. L'istanza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] va pertanto accolta e l'ordinanza n. 31910/2019 va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore delle controricorrenti devono essere distratte in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, v. Cass. n. 21213/2013). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 31910/2019 venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, dopo Ric. 2020 n. 06439 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -2- l'espressione "di legge" e prima del punto, di quanto segue: "con distrazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]". Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda
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