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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02740/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6235/2017 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell' I stituto , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio degli avvocatiRACHELE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta no e difendono; -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D' APPELLO di BARI n. 33/2016 depositata il08/03/2016 R.G.N. 2322/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022dal ConsigliereDott . [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] ha diritto all’assegno mensile di assistenza dal 1°.1.2006 e all’assegno sociale dal compimento del 65° anno d’età, condannando l’INPS a corrisponderle iratei maturati e non riscossi di entrambe le prestazioni, oltre accessori di legge; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), e dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di merito pronunciato sull’eccezione di decadenza sostanziale sollevata in appello in relazione al tempo decorso tra l’avvenuta reiezione delle domande da parte del Comune di Bari per avvenuto superamento del limite d’età fissato per l’assegno mensile di assistenza e la proposizione dell’azione giudiziaria; che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, d.l. cit., e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale accolto la domanda senza avvedersi che, avendo l’assistita proposto la domanda amministrativa in data 30.12.2005 ed essendo stata la stessa rigettata con provvedimento comunicatole al più tardi in data 11.1.2008, allorché ella aveva proposto il ricorso amministrativo, la domanda giudiziale proposta con ricorso depositato il 4.9.2008 doveva reputarsi tardiva; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che questa Corte ha chiarito che l'art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), nella parte in cui escludel'applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (poi differita al 31.12.2004 in forza dell'art. 23, comma 2, d.l. n. 355/2003, conv. con l. n. 47/2004), si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli c.d. socioeconomici, di talché il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato (Cass. nn. 25268 del 2016 e 26845 del 2020); che non rileva che l’INPS abbia sollevato tale questione soltanto in appello, atteso che, trattandosi di decadenza in materia di obbligazioni di fonte e regolamentazione esclusivamente legale, finalizzate alla soddisfazione di interessi costituzionalmente rilevanti ex art. 38 Cost., deve ritenersi che anche la decadenza ex art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003, cit., sia assoggettata alla disciplina dell’art. 2969 c.c., siccome volta a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, con conseguente rilevabilità anche d’ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto e salvo l’eventuale giudicato interno; che, nulla avendo statuito i giudici territoriali in ordine a tale questione, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, che provvederà anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6235/2017 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell' I stituto , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio degli avvocatiRACHELE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta no e difendono; -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D' APPELLO di BARI n. 33/2016 depositata il08/03/2016 R.G.N. 2322/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022dal ConsigliereDott . [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] ha diritto all’assegno mensile di assistenza dal 1°.1.2006 e all’assegno sociale dal compimento del 65° anno d’età, condannando l’INPS a corrisponderle iratei maturati e non riscossi di entrambe le prestazioni, oltre accessori di legge; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), e dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di merito pronunciato sull’eccezione di decadenza sostanziale sollevata in appello in relazione al tempo decorso tra l’avvenuta reiezione delle domande da parte del Comune di Bari per avvenuto superamento del limite d’età fissato per l’assegno mensile di assistenza e la proposizione dell’azione giudiziaria; che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, d.l. cit., e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale accolto la domanda senza avvedersi che, avendo l’assistita proposto la domanda amministrativa in data 30.12.2005 ed essendo stata la stessa rigettata con provvedimento comunicatole al più tardi in data 11.1.2008, allorché ella aveva proposto il ricorso amministrativo, la domanda giudiziale proposta con ricorso depositato il 4.9.2008 doveva reputarsi tardiva; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che questa Corte ha chiarito che l'art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), nella parte in cui escludel'applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (poi differita al 31.12.2004 in forza dell'art. 23, comma 2, d.l. n. 355/2003, conv. con l. n. 47/2004), si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli c.d. socioeconomici, di talché il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato (Cass. nn. 25268 del 2016 e 26845 del 2020); che non rileva che l’INPS abbia sollevato tale questione soltanto in appello, atteso che, trattandosi di decadenza in materia di obbligazioni di fonte e regolamentazione esclusivamente legale, finalizzate alla soddisfazione di interessi costituzionalmente rilevanti ex art. 38 Cost., deve ritenersi che anche la decadenza ex art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003, cit., sia assoggettata alla disciplina dell’art. 2969 c.c., siccome volta a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, con conseguente rilevabilità anche d’ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto e salvo l’eventuale giudicato interno; che, nulla avendo statuito i giudici territoriali in ordine a tale questione, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, che provvederà anche
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