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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 15958/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 48-476 cod. pen., consistito nella esibizione di falsi documenti al notaio che ha redatto un atto pubblico di cessione di quote societarie, riportando false generalità del cessionario; Ritenuto che la doglianza circa la configurabilità del reato di falso in atto pubblico fidefacente è manifestamente infondata alla luce dei principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: «si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen. quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 22839 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27663 che, in un caso analogo a quello in rassegna, ha ritenuto immune da censure la condanna per violazione degli artt. 48-479 cod. pen., riportata dall'imputato per aver esibito, nel contesto della stipula di un atto pubblico, falsi documenti di identità che inducevano il notaio, tenuto a verificare l'identità delle parti nei modi previsti dalla legge notarile, ad una falsa attribuzione delle dichiarazioni negoziali ricevute); Considerato che del pari manifestamente infondato è l'eccezione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, atteso che: - il reato in esame è stato commesso il 21 dicembre 2008; - il termine massimo di prescrizione del reato ex artt. 157 e 161 cod. proc. peri. è pari ad anni dodici e mese sei, quindi è decorso il 21 giugno 2021, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado avvenuta in data 16 gennaio 2018; - la inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare il decorso della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. / P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 48-476 cod. pen., consistito nella esibizione di falsi documenti al notaio che ha redatto un atto pubblico di cessione di quote societarie, riportando false generalità del cessionario; Ritenuto che la doglianza circa la configurabilità del reato di falso in atto pubblico fidefacente è manifestamente infondata alla luce dei principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: «si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen. quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 22839 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27663 che, in un caso analogo a quello in rassegna, ha ritenuto immune da censure la condanna per violazione degli artt. 48-479 cod. pen., riportata dall'imputato per aver esibito, nel contesto della stipula di un atto pubblico, falsi documenti di identità che inducevano il notaio, tenuto a verificare l'identità delle parti nei modi previsti dalla legge notarile, ad una falsa attribuzione delle dichiarazioni negoziali ricevute); Considerato che del pari manifestamente infondato è l'eccezione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, atteso che: - il reato in esame è stato commesso il 21 dicembre 2008; - il termine massimo di prescrizione del reato ex artt. 157 e 161 cod. proc. peri. è pari ad anni dodici e mese sei, quindi è decorso il 21 giugno 2021, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado avvenuta in data 16 gennaio 2018; - la inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare il decorso della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. / P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere esten
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