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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:C:1996:362
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61995J0117 - IT Avis juridique important | 61995J0117 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 settembre 1996. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento - Direttiva 92/35/CEE - Direttiva 92/40/CEE - Mancata attuazione entro il termine prescritto. - [OSCURATO:PERSONA]117/95. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-04689 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-117/95, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal prof. [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1992, 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157, pag. 19), nonché alla direttiva del Consiglio 19 maggio 1992, 92/40/CEE, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l' influenza aviaria (GU L 167, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori C.N.

Kakouris, presidente di sezione, P.J.G.

Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici, avvocato generale: N. Fennelly cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 giugno 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 4 aprile 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1992, 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157, pag. 19), nonché alla direttiva del Consiglio 19 maggio 1992, 92/40/CEE, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l' influenza aviaria (GU L 167, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE. 2 Ai sensi dell' art. 20 della direttiva 92/35 gli Stati membri dovevano adottare entro il 31 dicembre 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa e informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Del pari, l' art. 22 della direttiva 92/40 imponeva agli Stati membri di adottare entro il 1 gennaio 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa e di informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 4 Il 12 marzo 1993 la [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito ai provvedimenti di attuazione delle direttive 92/35 e 92/40 in Italia e in mancanza di altri elementi che le consentissero di concludere che il detto Stato si era conformato agli obblighi ad esso incombenti, inviava una lettera di diffida al governo italiano. [OSCURATO:PERSONA] richiedeva inoltre a quest' ultimo la trasmissione di una tabella completa e dettagliata delle varie disposizioni nazionali che, secondo il medesimo governo, ne garantivano la trasposizione. 5 [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di risposta alla detta lettera, inviava al governo italiano in data 2 maggio 1994 un parere motivato nel quale lo invitava ad adottare le disposizioni necessarie per conformarvisi entro il termine di due mesi. 6 Con lettera 29 luglio 1994 le autorità italiane comunicavano alla [OSCURATO:PERSONA] che le procedure per il recepimento delle direttive 92/35 e 92/40 erano in corso. 7 Non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni in merito all' attuazione delle dette direttive, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso. 8 Nell' atto introduttivo la [OSCURATO:PERSONA] osserva che non dispone ancora di elementi d' informazione che dimostrino che la Repubblica italiana ha effettivamente adottato le disposizioni necessarie. 9 Il governo italiano non contesta il fatto che le direttive 92/35 e 92/40 non sono state correttamente recepite nell' ordinamento giuridico italiano.

Esso ha tuttavia fatto valere, per la prima volta nel controricorso, l' esistenza di un regolamento di polizia veterinaria, approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320 (GURI 24 giugno 1954, n. 142, Supplemento ordinario), contenente alcune disposizioni che attuerebbero parzialmente le direttive 92/35 e 92/40.

Secondo il governo italiano, tale regolamento non è stato comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] come strumento di attuazione delle direttive 92/35 e 92/40 poiché era in corso l' adozione dei provvedimenti speciali per la peste equina e l' influenza aviaria. 10 [OSCURATO:PERSONA] replica la [OSCURATO:PERSONA] conferma le conclusioni formulate nel ricorso poiché non è stato contestato che i provvedimenti in argomento non sono stati ancora adottati dalle autorità italiane. 11 Dall' esame delle disposizioni invocate dal governo italiano risulta, come lo stesso ha peraltro riconosciuto, che esse non garantiscono l' attuazione completa delle direttive 92/35 e 92/40. 12 Si deve pertanto constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nei termini stabiliti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 92/35 e 92/40, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 20 e 22 delle dette direttive.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 13 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese.

Poiché quest' ultima è rimasta soccombente, dev' essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato nei termini stabiliti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1992, 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina nonché alla direttiva del Consiglio 19 maggio 1992, 92/40/CEE, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l' influenza aviaria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 20 e 22 delle dette direttive. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995J0117 - IT Avis juridique important | 61995J0117 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 settembre 1996. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento - Direttiva 92/35/CEE - Direttiva 92/40/CEE - Mancata attuazione entro il termine prescritto. - [OSCURATO:PERSONA]117/95. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-04689 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-117/95, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal prof. [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1992, 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157, pag. 19), nonché alla direttiva del Consiglio 19 maggio 1992, 92/40/CEE, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l' influenza aviaria (GU L 167, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici, avvocato generale: N. Fennelly cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 giugno 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 4 aprile 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1992, 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157, pag. 19), nonché alla direttiva del Consiglio 19 maggio 1992, 92/40/CEE, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l' influenza aviaria (GU L 167, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE. 2 Ai sensi dell' art. 20 della direttiva 92/35 gli Stati membri dovevano adottare entro il 31 dicembre 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa e informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Del pari, l' art. 22 della direttiva 92/40 imponeva agli Stati membri di adottare entro il 1 gennaio 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa e di informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 4 Il 12 marzo 1993 la [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito ai provvedimenti di attuazione delle direttive 92/35 e 92/40 in Italia e in mancanza di altri elementi che le consentissero di concludere che il detto Stato si era conformato agli obblighi ad esso incombenti, inviava una lettera di diffida al governo italiano. [OSCURATO:PERSONA] richiedeva inoltre a quest' ultimo la trasmissione di una tabella completa e dettagliata delle varie disposizioni nazionali che, secondo il medesimo governo, ne garantivano la trasposizione. 5 [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di risposta alla detta lettera, inviava al governo italiano in data 2 maggio 1994 un parere motivato nel quale lo invitava ad adottare le disposizioni necessarie per conformarvisi entro il termine di due mesi. 6 Con lettera 29 luglio 1994 le autorità italiane comunicavano alla [OSCURATO:PERSONA] che le procedure per il recepimento delle direttive 92/35 e 92/40 erano in corso. 7 Non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni in merito all' attuazione delle dette direttive, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso. 8 Nell' atto introduttivo la [OSCURATO:PERSONA] osserva che non dispone ancora di elementi d' informazione che dimostrino che la Repubblica italiana ha effettivamente adottato le disposizioni necessarie. 9 Il governo italiano non contesta il fatto che le direttive 92/35 e 92/40 non sono state correttamente recepite nell' ordinamento giuridico italiano. Esso ha tuttavia fatto valere, per la prima volta nel controricorso, l' esistenza di un regolamento di polizia veterinaria, approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320 (GURI 24 giugno 1954, n. 142, Supplemento ordinario), contenente alcune disposizioni che attuerebbero parzialmente le direttive 92/35 e 92/40. Secondo il governo italiano, tale regolamento non è stato comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] come strumento di attuazione delle direttive 92/35 e 92/40 poiché era in corso l' adozione dei provvedimenti speciali per la peste equina e l' influenza aviaria. 10 [OSCURATO:PERSONA] replica la [OSCURATO:PERSONA] conferma le conclusioni formulate nel ricorso poiché non è stato contestato che i provvedimenti in argomento non sono stati ancora adottati dalle autorità italiane. 11 Dall' esame delle disposizioni invocate dal governo italiano risulta, come lo stesso ha peraltro riconosciuto, che esse non garantiscono l' attuazione completa delle direttive 92/35 e 92/40. 12 Si deve pertanto constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nei termini stabiliti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 92/35 e 92/40, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 20 e 22 delle dette direttive. Decisione relativa alle spese Sulle spese 13 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese. Poiché quest' ultima è rimasta soccombente, dev' essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato nei termini stabiliti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1992, 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina nonché alla direttiva del Consiglio 19 maggio 1992, 92/40/CEE, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l' influenza aviaria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 20 e 22 delle dette direttive. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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