CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 26575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa in data 28 febbraio 2022 dalla Corte di Appello di Roma che, in conferma della pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per il reato di cui gli artt. 110, 582 e 585, comma 1, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale BENDAMOU contesta un vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed in relazione al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità perché inerente al trattamento punitivo sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale SIMMI censura la nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 582 e 585 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto affidato a doglianze unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); considerato che il secondo motivo, con il quale il Simmi lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 bis e 133, cod. pen., oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità ai rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851); ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore