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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34178/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 24 novembre 2022 il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha in parte confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza GIP Trib.

Napoli del 6 settembre 2022. 1.1 Le contestazioni provvisorie su cui è stata riconosciuta sussistente la gravità indiziaria sono quelle di partecipazione alla associazione di stampo mafioso denominata 'clan Sangermano' operante in [OSCURATO:PERSONA] fino all'agosto del 2021 (capo n.1) e tentata estorsione (capo n.12).

2. In sintesi il Tribunale valutando le doglianze difensive in quella sede prospettate afferma che: a) nessuna contestazione è stata mossa circa l'esistenza, in quanto tale, del clan Sangermano e circa le caratteristiche del medesimo, fatti ricostruiti nel titolo genetico sia attraverso il riferimento alle dichiarazioni rese da più collaboratori di [41 giustizia che attraverso l'analisi delle captazioni di colloqui tra gli indagati e delle videoriprese; b) altamente indicativo della appartenenza al sodalizio mafioso di [OSCURATO:PERSONA] è proprio l'episodio del tentativo di estorsione di cui al capo n.12.

Sul punto il Tribunale confuta le prospettazioni difensive e reputa integrata la gravità indiziaria essenzialmente in riferimento al contributo dichiarativo reso dalla vittima [OSCURATO:PERSONA] unito a quello di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare viene ribadita con forza l'attendibilità del Porrano, destinatario di una chiara intimidazione (cui hanno fatto seguito, peraltro, dei danneggiamenti) proveniente dal Sangermano e correlata all'avvenuto acquisto di terreni in località [OSCURATO:PERSONA] che interessavano al Sangermano.

Viene altresì confermata, sempre sul piano della gravità indiziaria, la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis1., 1051 "v, , specie in riferimento al finalismo di recare vantaggio al sodalizio mafioso con una , h operazione complessiva di reinvestimento (l'acquisto dei terreni si inserisce in una logica di reinvestimento 'di gruppo', in virtù delle altre acquisizioni già operate nella stessa zona dal [OSCURATO:PERSONA] e da altri esponenti di vertice del clan); c) gli elementi raccolti a carico di [OSCURATO:PERSONA] consentono inoltre di ritenere integrata la gravità indiziaria in riferimento alla condotta di partecipazione al sodalizio.

Ciò si afferma in ragione, essenzialmente : a) dei contenuti delle videoriprese, che attestano i numerosi incontri tra il Sangermano e altri membri del gruppo nel periodo maggio/agosto 2016; b) dai contenuti della conversazione oggetto di captazione in data 17 dicembre 2016 durante la quale un altro soggetto ritenuto affiliato deplora la condotta processuale (patteggiamento) tenuta dal Sangermano dopo l'arresto per la detenzione dell'arma, nonché dai contenuti dei colloqui intervenuti tra il Sangermano e la moglie durante lo stato di detenzione; c) dalla presenza attiva del ricorrente all'episodio dell'inchino mafioso del 5 giugno 2016; d) dalle stesse modalità realizzative del tentativo di estorsione di cui sopra e dalla realizzazione di investimenti sproporzionati nell'acquisto dei suoli in [OSCURATO:PERSONA].

3. Quanto al profilo delle esigenze cautelari si evidenzia non soltanto la ricorrenza della presunzione relativa ex lege (quanto al capo n.1) ma anche che, pur essendo )9 terminate le attività di captazione nel 2017/ vi è prova in atti della perdurante operatività del clan Sangermano nel territorio nolano e avellinese (si citano in Ai particolare talune intercettazioni operate in diverso procedimento nel 2021, gli episodi narrati dal parroco don [OSCURATO:PERSONA] e i risultati delle perquisizioni operate in sede di esecuzione del titolo cautelare con rinvenimento di armi nella disponibilità di taluni affiliati).

In ragione del complesso dei dati indizianti, il 5 Tribunale ritiene che il livello di stabile inserimento nel sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] renda vieppiù concreta la necessità di mantenimento della misura di massimo rigore.

4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei difensori di fiducia - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a quattro motivi. 4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria sul capo n.1.

In sintesi la difesa del ricorrente evidenzia che gli elementi esposti nella decisione non consentono di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo nell'ambito della associazione, in aperta violazione dei recenti approdi di legittimità.

Nessuno dei pretesi indicatori, pur sottoposti ad esame, viene ritenuto significativo in tale direzione.4.2 Al secondo e al terzo motivo si deduce erronea applicazione dì legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria sul capo n.12 e sulla relativa circostanza aggravante della modalità mafiosa (o del finalismo agevolatore) di realizzazione del fatto.

Quanto alla gravità indiziaria sul tentativo di estorsione non sarebbe stata vagliata in modo adeguato la credibilità della persona offesa né sarebbe stata risolta l'obiezione di fondo introdotta in sede di riesame e rappresentata dall'assenza di carattere intimidatorio del colloquio che il Marra e il D'Errico ebbero con il Porrano per conto del Sangermano.

Si ribadisce in particolare che : a) nel primo verbale di dichiarazioni il Porrano parla di 'invito' o 'suggerimento' a lui rivolto di vendere il terreno al Sangermano e ciò obiettivamente esclude che il dialogo abbia assunto toni minatori, solo successivamente attribuiti dal dichiarante; b) la stessa mancata valorizzazione del metodo mafioso da parte del Tribunale, a differenza di quanto argomentato nella prima decisione (il Tribunale vira, quanto all'aggravante, in direzione della finalità di agevolazionqviene ritenuta indicativa della 'assenza' di elementi concreti in tema di intimidazione, risultando meramente congetturale la stessa valorizzazione dei fatti di danneggiamento posteriori al colloquio; c) le deduzioni difensive circa la sospetta 'progressione narrativa' del Porrano e circa la non sovrapponibilità tra il narrato di costui e quello della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sono stati solo apparentemente risolte dal Tribunale e vengono, in sostanza, riprodotte nei motivi di ricorso; d) l'assenza di motivazione del GIP quanto all'aspetto soggettivo/finalistico della circostanza aggravante avrebbe dovuto comportare l'annullamento della prima decisione e non la integrazione motivazionale da parte del Tribunale.

In ogni caso si contesta la coerenza logica anche di tale parte della motivazione. 4.3 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e apparenza di motivazione in riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari.

Si rileva che le circostanze di fatto indicate nella decisione per sostenere la perdurante operatività della associazione e l'attualità della condizione soggettiva di pericolosità - tale da giustificare l'operatività della presunzione legale di cui all'art.275 cod.proc.pen. - non sono - in nessun caso - riferibili a condotte dell'attuale ricorrente, nei cui confronti militano elementi indizianti risalenti al 2016.

Il lungo tempo 'silente' avrebbe dunque imposto la necessità di rinvenire elementi specifici a carico del [OSCURATO:PERSONA], tali da attualizzare la prognosi di pericolosità.

5. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 5.1 Quanto al primo motivo, va rilevato che nella decisione impugnata sono stati indicati più elementi di fatto che in modo non illogico si è ritenuto dotati di 'carica indicativa' dell'avvenuto inserimento del soggetto nel gruppo criminale con carattere di stabilità, dovendosi tenere conto dell'attuale fase procedimentale in cui si colloca il giudizio.

Ad essere oggetto di prova nel caso di condotta partecipativa ad un ente mafioso è - di regola - un segmento di condotta (o più segmenti) che si ritiene essere esplicativo dell' avvenuto inserimento, che resta il fatto da provare.

Non vi è dubbio, pertanto, circa la necessità di dimostrare in sede processuale l'avvenuta «attivazione» del soggetto che si assume partecipe in favore del gruppo.

Ciò è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità nella nota decisione Modaffari del 2021, lì dove si afferma in motivazione : [..] le stesse ricadute del principio di proporzionalità tra reato e sanzione, portando necessariamente a ritenere come doverosa la connotazione della condotta partecipativa in senso dinamico, impedisce decisamente scorciatoie interpretative correlate alla avvenuta dimostrazione del mero accordo di ingresso ovvero alla presenza di condizioni soggettive cui non si accompagni, in virtù della valenza dei dati di contesto quali interpretabili alla luce delle massime d'esperienza, un concreto connotato di effettiva agevolazione.

Il comportamento - di volta in volta - elevato ad "indice rivelatore" del fatto punibile deve, pertanto, essere apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà e, in ogni caso, deve essere teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi univocamente riconoscere ed interpretare come condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo...; ed ancora ..nel compiere questa indagine ricostruttiva finalizzata a superare il dato, potenzialmente equivoco, della semplice adesione statica collocata in un determinato momento temporale ed avulsa da ogni ulteriore elemento storico- fattuale che dimostri la concreta attivazione del singolo a favore del sodalizio, il giudice, prescindendo da un'acritica adesione formale ad un certo modello ricostruttivo astratto, dovrà avere riguardo alla realtà criminale (anche esterna rispetto allo specifico contesto di riferimento, se ciò si rende necessario al fine di un confronto) ed al materiale probatorio acquisito ed utilizzabile: in tal modo, conseguirà quegli elementi di prova comprovanti l'appartenenza sostanziale e la conseguente permanenza di condotta che il reato richiede per la sua configurabilità [..] . 5.2 Ora, nel caso in esame, i segmenti di condotta oggetto di prova, ed in particolare le considerazioni svolte dal Tribunale circa il complessivo significato del tentativo di estorsione (inserito in una più ampia attività di acquisto di terreni a scopo speculativo, posta in essere per finalità di reimpiego) di cui al capo 12, non appaiono illogiche né assertive in riferimento alla capacità indicativa dell'avvenuto inserimento, trattandosi di condotte per nulla 'neutre' ma che vanno lette insieme e che tendono a raffigurare la condivisione di logiche 'di gruppo', specie nel settore degli investimenti immobiliari.

Da ciò deriva la infondatezza delle doglianze, non potendosi peraltro realizzare in sede di legittimità alcuna 'rilettura' del contenuto dei colloqui intercettati, come in sostanza sollecitato dal ricorrente nella articolazione del motivo. 5.3 Il secondo e il terzo motivo (inerenti al capo n.12) sono inammissibili perché integralmente versati in fatto e tesi a sollecitare rivalutazioni dei dati istruttori non consentite in sede di legittimità.

Il Tribunale ha infatti concretamente affrontato i contenuti delle doglianze e ha argomentato in modo specifico e non illogico circa l'andamento complessivo della narrazione proveniente dalla persona offesa.

Le argomentazioni esposte circa la maggiore 'sicurezza' mostrata nella seconda audizione dal teste in rapporto a ineludibili dati di contesto (l'avvenuto arresto medio tempore del Sangermano) non soltanto appaiono pienamente logiche ma non sono nemmeno contrastate in modo adeguato nell'atto di ricorso, che finisce con il peccare di genericità, riproponendo la tesi difensiva non accolta (ma valutata) dal Tribunale.

Anche la pretesa diversità tra il narrato del Porrano e quello della [OSCURATO:PERSONA] risulta enfatizzata dal ricorrente, avendo - nella sostanza - anche la originaria proprietaria del terreno confermato di aver ricevuto pressioni dal Sangermano, il che - come precisato dal Tribunale - conferma la sequenza storica dei fatti e l'atteggiamento intimidatorio tenuto dal Sangermano, anche per interposta persona.

Non può inoltre essere censurato lo sviluppo del tema 'finalistico' quanto al profilo della circostanza aggravante, posto che il Tribunale non è vincolato ai profili argomentativi espressi dal primo giudice (che aveva comunque trattato il punto, sicchè non può parlarsi di radicale assenza di motivazione) e ben può confermare il provvedimento per ragioni diverse da quelle ritenute dal GIP ai sensi dell'art.309 comma 9 cod.proc.pen.. 5.4 Il quarto motivo è infondato.

La presunzione relativa ex lege di sussistenza delle esigenze cautelari è correlata alla ritenuta gravità indiziaria sul capo n.1.

Ciò posto, a fronte di una emersione di dati indizianti specifici (sulla persona) che si ferma al 2016, il Tribunale ha doverosamente argomentato su aspetti fattuali indicativi della 'perdurante esistenza' del consorzio associativo, al fine di attualizzare i contenuti della presunzione.

Ciò non significa 'imputare' al Sangermano fatti da lui non commessi, quanto fornire una base fattuale su cui calare una massima di esperienza - coerente alla osservazione di fenomeni analoghi - per cui l'avvenuto inserimento del soggetto negli anni antecedenti non trova punti fattuali di smentita, né sotto il profilo soggettivo (non essendo emerse condotte di recesso) né sotto il profilo oggettivo (essendo dimostrata la perdurante visibilità dell'azione del gruppo).

Le argomentazioni espresse dal Tribunale, dunque, risultano sia logiche che pertinenti al tema trattato, con infondatezza del ricorso anche su tale aspetto.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 24 novembre 2022 il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha in parte confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza GIP Trib. Napoli del 6 settembre 2022. 1.1 Le contestazioni provvisorie su cui è stata riconosciuta sussistente la gravità indiziaria sono quelle di partecipazione alla associazione di stampo mafioso denominata 'clan Sangermano' operante in [OSCURATO:PERSONA] fino all'agosto del 2021 (capo n.1) e tentata estorsione (capo n.12). 2. In sintesi il Tribunale valutando le doglianze difensive in quella sede prospettate afferma che: a) nessuna contestazione è stata mossa circa l'esistenza, in quanto tale, del clan Sangermano e circa le caratteristiche del medesimo, fatti ricostruiti nel titolo genetico sia attraverso il riferimento alle dichiarazioni rese da più collaboratori di [41 giustizia che attraverso l'analisi delle captazioni di colloqui tra gli indagati e delle videoriprese; b) altamente indicativo della appartenenza al sodalizio mafioso di [OSCURATO:PERSONA] è proprio l'episodio del tentativo di estorsione di cui al capo n.12. Sul punto il Tribunale confuta le prospettazioni difensive e reputa integrata la gravità indiziaria essenzialmente in riferimento al contributo dichiarativo reso dalla vittima [OSCURATO:PERSONA] unito a quello di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare viene ribadita con forza l'attendibilità del Porrano, destinatario di una chiara intimidazione (cui hanno fatto seguito, peraltro, dei danneggiamenti) proveniente dal Sangermano e correlata all'avvenuto acquisto di terreni in località [OSCURATO:PERSONA] che interessavano al Sangermano. Viene altresì confermata, sempre sul piano della gravità indiziaria, la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis1., 1051 "v, , specie in riferimento al finalismo di recare vantaggio al sodalizio mafioso con una , h operazione complessiva di reinvestimento (l'acquisto dei terreni si inserisce in una logica di reinvestimento 'di gruppo', in virtù delle altre acquisizioni già operate nella stessa zona dal [OSCURATO:PERSONA] e da altri esponenti di vertice del clan); c) gli elementi raccolti a carico di [OSCURATO:PERSONA] consentono inoltre di ritenere integrata la gravità indiziaria in riferimento alla condotta di partecipazione al sodalizio. Ciò si afferma in ragione, essenzialmente : a) dei contenuti delle videoriprese, che attestano i numerosi incontri tra il Sangermano e altri membri del gruppo nel periodo maggio/agosto 2016; b) dai contenuti della conversazione oggetto di captazione in data 17 dicembre 2016 durante la quale un altro soggetto ritenuto affiliato deplora la condotta processuale (patteggiamento) tenuta dal Sangermano dopo l'arresto per la detenzione dell'arma, nonché dai contenuti dei colloqui intervenuti tra il Sangermano e la moglie durante lo stato di detenzione; c) dalla presenza attiva del ricorrente all'episodio dell'inchino mafioso del 5 giugno 2016; d) dalle stesse modalità realizzative del tentativo di estorsione di cui sopra e dalla realizzazione di investimenti sproporzionati nell'acquisto dei suoli in [OSCURATO:PERSONA]. 3. Quanto al profilo delle esigenze cautelari si evidenzia non soltanto la ricorrenza della presunzione relativa ex lege (quanto al capo n.1) ma anche che, pur essendo )9 terminate le attività di captazione nel 2017/ vi è prova in atti della perdurante operatività del clan Sangermano nel territorio nolano e avellinese (si citano in Ai particolare talune intercettazioni operate in diverso procedimento nel 2021, gli episodi narrati dal parroco don [OSCURATO:PERSONA] e i risultati delle perquisizioni operate in sede di esecuzione del titolo cautelare con rinvenimento di armi nella disponibilità di taluni affiliati). In ragione del complesso dei dati indizianti, il 5 Tribunale ritiene che il livello di stabile inserimento nel sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] renda vieppiù concreta la necessità di mantenimento della misura di massimo rigore. 4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei difensori di fiducia - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria sul capo n.1. In sintesi la difesa del ricorrente evidenzia che gli elementi esposti nella decisione non consentono di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo nell'ambito della associazione, in aperta violazione dei recenti approdi di legittimità. Nessuno dei pretesi indicatori, pur sottoposti ad esame, viene ritenuto significativo in tale direzione.4.2 Al secondo e al terzo motivo si deduce erronea applicazione dì legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria sul capo n.12 e sulla relativa circostanza aggravante della modalità mafiosa (o del finalismo agevolatore) di realizzazione del fatto. Quanto alla gravità indiziaria sul tentativo di estorsione non sarebbe stata vagliata in modo adeguato la credibilità della persona offesa né sarebbe stata risolta l'obiezione di fondo introdotta in sede di riesame e rappresentata dall'assenza di carattere intimidatorio del colloquio che il Marra e il D'Errico ebbero con il Porrano per conto del Sangermano. Si ribadisce in particolare che : a) nel primo verbale di dichiarazioni il Porrano parla di 'invito' o 'suggerimento' a lui rivolto di vendere il terreno al Sangermano e ciò obiettivamente esclude che il dialogo abbia assunto toni minatori, solo successivamente attribuiti dal dichiarante; b) la stessa mancata valorizzazione del metodo mafioso da parte del Tribunale, a differenza di quanto argomentato nella prima decisione (il Tribunale vira, quanto all'aggravante, in direzione della finalità di agevolazionqviene ritenuta indicativa della 'assenza' di elementi concreti in tema di intimidazione, risultando meramente congetturale la stessa valorizzazione dei fatti di danneggiamento posteriori al colloquio; c) le deduzioni difensive circa la sospetta 'progressione narrativa' del Porrano e circa la non sovrapponibilità tra il narrato di costui e quello della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sono stati solo apparentemente risolte dal Tribunale e vengono, in sostanza, riprodotte nei motivi di ricorso; d) l'assenza di motivazione del GIP quanto all'aspetto soggettivo/finalistico della circostanza aggravante avrebbe dovuto comportare l'annullamento della prima decisione e non la integrazione motivazionale da parte del Tribunale. In ogni caso si contesta la coerenza logica anche di tale parte della motivazione. 4.3 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e apparenza di motivazione in riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari. Si rileva che le circostanze di fatto indicate nella decisione per sostenere la perdurante operatività della associazione e l'attualità della condizione soggettiva di pericolosità - tale da giustificare l'operatività della presunzione legale di cui all'art.275 cod.proc.pen. - non sono - in nessun caso - riferibili a condotte dell'attuale ricorrente, nei cui confronti militano elementi indizianti risalenti al 2016. Il lungo tempo 'silente' avrebbe dunque imposto la necessità di rinvenire elementi specifici a carico del [OSCURATO:PERSONA], tali da attualizzare la prognosi di pericolosità. 5. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 5.1 Quanto al primo motivo, va rilevato che nella decisione impugnata sono stati indicati più elementi di fatto che in modo non illogico si è ritenuto dotati di 'carica indicativa' dell'avvenuto inserimento del soggetto nel gruppo criminale con carattere di stabilità, dovendosi tenere conto dell'attuale fase procedimentale in cui si colloca il giudizio. Ad essere oggetto di prova nel caso di condotta partecipativa ad un ente mafioso è - di regola - un segmento di condotta (o più segmenti) che si ritiene essere esplicativo dell' avvenuto inserimento, che resta il fatto da provare. Non vi è dubbio, pertanto, circa la necessità di dimostrare in sede processuale l'avvenuta «attivazione» del soggetto che si assume partecipe in favore del gruppo. Ciò è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità nella nota decisione Modaffari del 2021, lì dove si afferma in motivazione : [..] le stesse ricadute del principio di proporzionalità tra reato e sanzione, portando necessariamente a ritenere come doverosa la connotazione della condotta partecipativa in senso dinamico, impedisce decisamente scorciatoie interpretative correlate alla avvenuta dimostrazione del mero accordo di ingresso ovvero alla presenza di condizioni soggettive cui non si accompagni, in virtù della valenza dei dati di contesto quali interpretabili alla luce delle massime d'esperienza, un concreto connotato di effettiva agevolazione. Il comportamento - di volta in volta - elevato ad "indice rivelatore" del fatto punibile deve, pertanto, essere apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà e, in ogni caso, deve essere teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi univocamente riconoscere ed interpretare come condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo...; ed ancora ..nel compiere questa indagine ricostruttiva finalizzata a superare il dato, potenzialmente equivoco, della semplice adesione statica collocata in un determinato momento temporale ed avulsa da ogni ulteriore elemento storico- fattuale che dimostri la concreta attivazione del singolo a favore del sodalizio, il giudice, prescindendo da un'acritica adesione formale ad un certo modello ricostruttivo astratto, dovrà avere riguardo alla realtà criminale (anche esterna rispetto allo specifico contesto di riferimento, se ciò si rende necessario al fine di un confronto) ed al materiale probatorio acquisito ed utilizzabile: in tal modo, conseguirà quegli elementi di prova comprovanti l'appartenenza sostanziale e la conseguente permanenza di condotta che il reato richiede per la sua configurabilità [..] . 5.2 Ora, nel caso in esame, i segmenti di condotta oggetto di prova, ed in particolare le considerazioni svolte dal Tribunale circa il complessivo significato del tentativo di estorsione (inserito in una più ampia attività di acquisto di terreni a scopo speculativo, posta in essere per finalità di reimpiego) di cui al capo 12, non appaiono illogiche né assertive in riferimento alla capacità indicativa dell'avvenuto inserimento, trattandosi di condotte per nulla 'neutre' ma che vanno lette insieme e che tendono a raffigurare la condivisione di logiche 'di gruppo', specie nel settore degli investimenti immobiliari. Da ciò deriva la infondatezza delle doglianze, non potendosi peraltro realizzare in sede di legittimità alcuna 'rilettura' del contenuto dei colloqui intercettati, come in sostanza sollecitato dal ricorrente nella articolazione del motivo. 5.3 Il secondo e il terzo motivo (inerenti al capo n.12) sono inammissibili perché integralmente versati in fatto e tesi a sollecitare rivalutazioni dei dati istruttori non consentite in sede di legittimità. Il Tribunale ha infatti concretamente affrontato i contenuti delle doglianze e ha argomentato in modo specifico e non illogico circa l'andamento complessivo della narrazione proveniente dalla persona offesa. Le argomentazioni esposte circa la maggiore 'sicurezza' mostrata nella seconda audizione dal teste in rapporto a ineludibili dati di contesto (l'avvenuto arresto medio tempore del Sangermano) non soltanto appaiono pienamente logiche ma non sono nemmeno contrastate in modo adeguato nell'atto di ricorso, che finisce con il peccare di genericità, riproponendo la tesi difensiva non accolta (ma valutata) dal Tribunale. Anche la pretesa diversità tra il narrato del Porrano e quello della [OSCURATO:PERSONA] risulta enfatizzata dal ricorrente, avendo - nella sostanza - anche la originaria proprietaria del terreno confermato di aver ricevuto pressioni dal Sangermano, il che - come precisato dal Tribunale - conferma la sequenza storica dei fatti e l'atteggiamento intimidatorio tenuto dal Sangermano, anche per interposta persona. Non può inoltre essere censurato lo sviluppo del tema 'finalistico' quanto al profilo della circostanza aggravante, posto che il Tribunale non è vincolato ai profili argomentativi espressi dal primo giudice (che aveva comunque trattato il punto, sicchè non può parlarsi di radicale assenza di motivazione) e ben può confermare il provvedimento per ragioni diverse da quelle ritenute dal GIP ai sensi dell'art.309 comma 9 cod.proc.pen.. 5.4 Il quarto motivo è infondato. La presunzione relativa ex lege di sussistenza delle esigenze cautelari è correlata alla ritenuta gravità indiziaria sul capo n.1. Ciò posto, a fronte di una emersione di dati indizianti specifici (sulla persona) che si ferma al 2016, il Tribunale ha doverosamente argomentato su aspetti fattuali indicativi della 'perdurante esistenza' del consorzio associativo, al fine di attualizzare i contenuti della presunzione. Ciò non significa 'imputare' al Sangermano fatti da lui non commessi, quanto fornire una base fattuale su cui calare una massima di esperienza - coerente alla osservazione di fenomeni analoghi - per cui l'avvenuto inserimento del soggetto negli anni antecedenti non trova punti fattuali di smentita, né sotto il profilo soggettivo (non essendo emerse condotte di recesso) né sotto il profilo oggettivo (essendo dimostrata la perdurante visibilità dell'azione del gruppo). Le argomentazioni espresse dal Tribunale, dunque, risultano sia logiche che pertinenti al tema trattato, con infondatezza del ricorso anche su tale aspetto. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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