CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 33121/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso il decreto del 7/2/2024 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 7 febbraio 2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta avanzata dalla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere il dissequestro di una automobile [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di tale società, assoggettata a sequestro preventivo in relazione all'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6 e 25-undecies d.lgs. 231/2001, contestato a tale società in relazione al delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. commesso nel suo interesse. 2. Avverso tale provvedimento la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, con il quale ha denunciato l'abnormità del provvedimento di rigetto della istanza di revoca del sequestro preventivo adottato dal Pubblico ministero, che non avrebbe potuto emettere un tale provvedimento, ma solamente trasmettere la richiesta di dissequestro al giudice competente, presentando contestualmente richieste specifiche e un parere motivato a sostegno delle proprie conclusioni. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la sopravvenuta rinuncia allo stesso da parte del difensore della società ricorrente, munito di procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia. 2. Il difensore e procuratore speciale della società ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], con atto pervenuto il 24 maggio 2024 ha dichiarato di rinunciare al ricorso per essere venuto meno l'interesse a una pronuncia sul merito delle proprie censure, in quanto il 14 marzo 2024 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, ritenendosi competente a decidere sull'istanza difensiva di restituzione delle cose sottoposte a sequestro preventivo avanzata dalla società, ha avocato a sé gli atti e si è pronunciato su tale istanza, rigettandola, con il conseguente venir meno dell'interesse a una pronuncia sulla denunciata abnormità del provvedimento di diniego adottato dal Pubblico ministero. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, essendo rituale la rinuncia, cui non deve far seguito alcuna condanna alle spese del procedimento o al pagamento di una ammenda, derivando la cessazione dell'interesse a ricorrere da un provvedimento sopravvenuto corrispondente, nella forma, a quanto richiesto dalla società ricorrente.4 P.Q.M. Dichiara inammissibile il